Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

notifica chiusura del fallimento al fallito

  • Ivan Maroncelli

    RIMINI
    25/09/2020 11:54

    notifica chiusura del fallimento al fallito

    Buongiorno,
    ho notificato il decreto di chiusura del fallimento all'amministratore Unico della società (srl) presso la sua residenza tramite lettera raccomandata RR ma l'amministratore non ha mai ritirato la raccomandata ed ora mi è tornata indietro per compiuta gacenza.
    Il decreto di chiusura puo' esssere considerato comunque notificato oppure devo provvedere ad una nuova notifica (eventualmente tramite ufficiale giudiziario)?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/09/2020 19:36

      RE: notifica chiusura del fallimento al fallito

      L'art. 119 l. fall. nulla dice in via diretta sulla notifica del decreto di chiusura al fallito, tuttavia il primo comma dispone che " La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17". A sua volta, il primo comma dell'art. 17 stabilisce che "Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed e' comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento".
      Se ne deve dedurre che, in primo luogo al fallito, come va notificata la sentenza di fallimento, così va notificato il decreto di chiusura con le forme di cui all'art. 137 cpc (ossia a mezzo uffic. giudiziario) e che tale compito spetta alla cancelleria, anche se nella prassi viene normalmente eseguito di creditori.
      In sostanza, ove ritenga di assumersi tale compito, deve svolgerlo con le gorme di legge, per cui è necessaria la notifica amezzo ufficiale giudiziario.
      Zucchetti SG srl
      • Vaifro Calvetti

        Darfo Boario Terme (BS)
        03/11/2020 11:29

        RE: RE: notifica chiusura del fallimento al fallito

        Buongiorno, ho notificato il decreto di chiusura del fallimento all'amministratore Unico della società (srl) fallita, presso la sua residenza, a mezzo ufficiale giudiziario - notificazione con raccomandata ai sensi L. 890/82.
        Ho ricevuto, quale curatore mittente della raccomandata, l'avviso di "mancata consegna" per temporanea assenza del destinatario. Risulta da tale avviso che l'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito). La raccomandata pertanto verrà restituita al mittente.
        Ai sensi di legge, anche per consentire al destinatario di presentare reclamo contro il decreto di chiusra ai sensi dell'art. 26 L.F. , la notifica così avvenuta è da considerare regolarmente effettuata, oppure bisogna procedere diversamente? Grazie.
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/11/2020 20:03

          RE: RE: RE: notifica chiusura del fallimento al fallito

          L'art. 119 l. fall. nulla dice in via diretta sulla notifica del decreto di chiusura al fallito, tuttavia il primo comma dispone che " La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17". A sua volta, il primo comma dell'art. 17 stabilisce che "Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed e' comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento".
          Se ne deve dedurre che, in primo luogo al fallito, come va notificata la sentenza di fallimento, così va notificato il decreto di chiusura con le forme di cui all'art. 137 cpc (ossia a mezzo uffic. giudiziario) e che tale compito spetta alla cancelleria, anche se nella prassi viene normalmente eseguito dal curatore.
          Ed, infatti, anche lei si è sostituito al cancelliere ed ha provveduto alla notifica del decreto di chiusura ricorrendo correttamente all'ufficiale giudiziario, che, a sua volta, ha effettuato la notifica a mezzo posta (come consente l'art. 149 cpc) al legale rappresentante della società fallita presso la sua residenza e non presso la sede della società, in quanto per effetto dell'art. 48 l.fall., la raccomandata sarebbe arrivata a lei curatore.
          La notificazione a mezzo del servizio postale, prevista dall'articolo 149 del codice di procedura civile si effettua secondo le norme di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 che, all'art. 8, ripetutamente modificato (da ult. dalla l. n. 145/2018), disciplina dettagliatamente anche l'ipotesi che l'operatore postale non possa recapitare per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, e non vi è motivo per dubitare che nel suo caso non siano state compiute tutte le incombenze previste.
          Riterremmo, pertanto, ritualmente eseguita la notifica, senza altra incombenza da parte sua, anche se per dirlo con sicurezza bisognerebbe controllare l'intero iter della notifica e dell'avvenuto rispetto delle modalità di cui al citato art. 8.
          Zucchetti SG srl
          • Michele Consalvo

            LUCERA (FG)
            24/11/2023 16:21

            RE: RE: RE: RE: notifica chiusura del fallimento al fallito

            L'art.119 l.f., nel richiamare l'art.17, parla di "pubblicazione" e non di notifica o comunicazione. Infatti, è lo stesso titolo dell'art.17 a distinguere gli adempimenti. Ciò detto, e di cui chiedo conferma, nel mio caso ho il fallimento di una snc per il quale il legale rappresentante è deceduto, così come tutti i soci. Gli eredi hanno rinunciato all'eredità tranne uno che non ha mai provveduto a sostituire il legale rappresentante. Si discute se occorreva procedere a nomina di curatore speciale ex art.78 c.p.c. il quale, tuttavia, prevede tale sostituzione solo per le persone giuridiche e non per le società prive di personalità giuridica (tipicamente le società di persone). A conferma, il comma 2 dell'art.145 c.p.c. detta regole specifiche per tali ultime società. Nel caso di specie, nel decreto di chiusura mancano i dati della persona fisica richiesti nel comma 2 e, pertanto, ai sensi del comma 3, subentra la notifica ex art.140 o 143. La mia domanda è: posso eseguire la comunicazione con raccomandata r.r. a persona deceduta considerando che l'art.149 c.p.c. consente l'utilizzo del sistema postale laddove non espressamente vietato? Vero è che la comunicazione sarebbe nulla ma, non essendoci altri potenziali destinatari, è l'unica strada percorribile. Peraltro, rispetto allo spirito della norma che è funzionale all'esperibilità di un reclamo ex art.26 l.f. che, ad oggi, nessuno potrebbe esperire in sostituzione del fallito. Per mero scrupolo, invierei la racc. a.r. anche all'unico erede non rinunciatario.
            In attesa di un conforto/confronto, ringrazio e porgo un cordiale saluto
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              24/11/2023 18:21

              RE: RE: RE: RE: RE: notifica chiusura del fallimento al fallito

              Come abbiamo detto nelle risposte che precedono l'art. 119 dispone che il decreto di chiusura è pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17 e l'art. 17 pone tutte le incombenze della pubblicazione come della comunicazione a carico del cancelliere.
              Abbiamo anche detto che nella prassi il curatore si sostituisce al cancelliere per le comunicazione ed in questo caso dovrebbe provvedere alla notifica all'unico erede non rinunciatario che al momento è l'unico soggetto che ha un legame con la società.
              Zucchetti SG srl .