Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento art. 118 L.F.

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    10/10/2025 14:20

    Chiusura fallimento art. 118 L.F.

    Buongiorno, sono a chiedere il Vostro parere sulla seguente fattispecie:
    in una procedura nella quale sono curatore, l'unica pendenza che impedisce la chiusura è determinata dalla costituzione di parte civile in un procedimento penale contro gli amministratori per bancarotta.
    La procedura ha già ottenuto la determinazione di una somma a titolo di risarcimento, tuttavia la sentenza non è definitiva e quindi non possiamo procedere con l'esecuzione e anche la richiesta di sequestro è stata rigettata. Poichè all'esito del giudizio, per riscuotere l'eventuale somma che dovesse essere riconosciuta, sarà probabilmente necessario agire esecutivamente, con pignoramenti ecc. è possibile procedere con la chiusura anticipata oppure detta modalità di chiusura non è applicabile alla fattispecie?
    Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2025 19:37

      RE: Chiusura fallimento art. 118 L.F.

      La chiusura anticipata di cui all'art. 118 l. fall. riguarda, per interpretazione, tutti i casi in cui, ricorrendo l'ipotesi di chiusura di cui al n. 3 del primo comma (e si ritiene anche del n. 4) debba ancora essere realizzato un credito della procedura comprendendo tutte le azioni sia di accertamento e condanna al pagamento del credito, sia quelle successive esecutive di realizzazione, compreso l'insinuazione in sede fallimentare. L'art. 234 del nuovo codice codifica espressamente queste situazioni statuendo che la chiusura nei casi di cui alle lett. c) e d) dell'art. 233, non è "impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi", espressioni che comprendono anche la possibilità di portare a realizzazione, con il ricorso agli strumenti previsti dalla legge, i crediti che al momento della chiusura siano ancora pendenti nella fase cognitoria. Questa nuova formulazione della norma, sebbene non applicabile ai fallimenti già pendenti, comunque rafforza l'interpretazione ampia che dell'art. 118 l. fall. si è fatta.
      Zucchetti SG srl