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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Rinuncia beni fallimento
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Gaetano Basile
Belluno09/02/2025 08:53Rinuncia beni fallimento
Nel corso della procedura fallimentare dovendo liberare sono stati venduti tutti i beni del fallimento (immobili, terrenni e beni mobili) ad eccezione di un autocarro non vendibile. A tale bene la procedura ha rinunciato in quanto gravato da fermo amministrativo. Il Giudice autorizzava la cancellazione del fallimento al Pra ma non il fermo amministrativo. La rinuncia veniva comunicata via pec ai creditori e al soggetto, A.E.riscossione che aveva iscritto al Pra il fermo amministrativo. Per liberare l'area venduta spostavo provvisoriamente detto bene presso un mio cliente che aveva dato la disponibilità al deposito gratuitamente che oggi mi chiede di spostarlo. Nel frattempo il fallimento è stato chiuso e cancellato dal Registro Imprese.
Il provvedimento di rinuncia e la comunicazione del provvedimento del Giudice lo notificavo anche all'Amministratore della società. Ora succede che nessuno vuole il bene ne A,E. Entrate nè l'amministratore della società perchè ancora gravato dal fermo amministrativo. Ho interpellato l'.E.Riscossione che mi chiede di presentare una richiesta per la rottamazione ma io non essendo più curatore non ritengo di averne il titolo. Lo stesso Amministratore della società non vuole ne ricevere il bene ne presentare alcuna istanza e ricevere l'autocarro.
Cosa posso fare?
Grazie Gaetano Basile
commercialistaragbasile@studioragbasile.it
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/02/2025 12:57RE: Rinuncia beni fallimento
Bene ha fatto il giudice a disporre la cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento e non del fermo amministrativo sull'autocarro in quanto questo, avendolo il fallimento dismesso rinunciando a liquidarlo, è ritornato nella disponibilità della società fallita, che avrebbe dovuto fin da allora riprenderlo anche materialmente; di conseguenza, posto che, a seguito di detta dismissione, l'autocarro non faceva più parte dei beni acquisiti all'attivo, il giudice ha disposto la cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, nel mentre. non essendo intervenuta una vendita dello stesso bene, e tanto meno una vendita coattiva con effetti purgativi, non poteva disporre la cancellazione delle altre pregresse trascrizioni e iscrizioni sul bene.
Questa premessa fa capire come il problema del fermo amministrativo, dopo la dismissione, non interessava più il fallimento e come, a maggior ragione, non possa interessarlo ora che il fallimento è chiuso.
Problema diverso è quello riguardante la rimozione del bene dal luogo ove l'automezzo è stato trasportato. Lei come curatore, stante l'inerzia dell'amministratore della società fallita, si è giustamente preoccupato di trovare un alloggio per l'autocarro, ma in tal modo ha stipulato un contratto di deposito gratuito con il proprietario del luogo ove il mezzo è stato sistemato, per cui, se il fallimento fosse ancora aperto, dovrebbe essere la procedura, e per essa il curatore, a preoccuparsi di riprendersi il bene dal depositario: Ma il fallimento è ormai chiuso e lei è cessato dall'incarico di curatore, per cui non ha più la legittimazione né il potere di compiere qualsiasi operazione quale organo del fallimento. Rimane l'amministratore della società fallita o, se questa è stata cancellata dal registro delle imprese, rimangono i soci, ai quali è passata la proprietà dell'autocarro, a dover riprendere lo stesso. Situazione molto complicata come vede, dalla quale si può uscire rottamando il mezzo, che è operazione che può fare esclusivamente il rappresentante legale della società o i soci. Probabilmente facendo presente all'amministratore la situazione, questi si convincerà a chiedere la rottamazione e a sostenere la relativa spesa, altrimenti sia lui, ma probabilmente anche lei, vi esporrete all'azione dell'attuale depositario tesa ad ottenere lo sgombro del suo locale.
Zucchetti SG srl
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