Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Somme pervenute dopo 5 anni dalla chiusura del fallimento

  • Massimo De Gaetani

    LUCCA
    12/04/2021 15:43

    Somme pervenute dopo 5 anni dalla chiusura del fallimento

    L'art. 121 consente la riapertura del fallimento entro 5 anni dalla chiusura alle condizioni previste dalla norma stessa.
    Mi si presenta il caso di un fallimento chiuso nel 2013 nel quale non era stato possibile, per plurimi motivi tra i quali il decesso dell'Amministratore e la mancata produzione di qualsivoglia documento contabile, ricostruire le vicende societarie; nel 2021 emerge l'esistenza di un deposito titoli intestato alla società fallita, sul quale sono giacenti somme significative, in particolare sufficienti a soddisfare i dipendenti per ca. l'80% di quanto insinuato. E' ipotizzabile una deroga al limite dei 5 anni per riuscire ad impiegare le somme a beneficio dei creditori? In caso negativo, le somme sono destinate all'Erario?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/04/2021 19:56

      RE: Somme pervenute dopo 5 anni dalla chiusura del fallimento

      Riteniamo proprio di no. L'aer. 121 l. fall. pone almeno tre requisiti imprescindibili per poter procedere alla riapertura della procedura fallimentare, uno dei quali è che non siano trascorsi più di cinque anni dalla chiusura del fallimento (gli altri sono che la chiusura sia avvenuta ai sensi dei nn. 3 o 4 dell'art. 118 e che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento, ovvero il fallito offra garanzie idonee a soddisfare almeno il dieci percento dei creditori vecchi e nuovi).
      Quando al tempo, peraltro l'ostacolo non è solo quello del decorso dei cinque anni, ma anche il fatto che il fallimento riguardava una società della quale, alla chiusura del fallimento nel 2013, il curatore avrà chiesto la cancellazione dal registro delle imprese, cui è seguita la estinzione, per cui alla riapertura del fallimento osta anche la estinzione della società da ben oltre l'anno di cui all'art. 10 l.fall. Infine, va ricordato che il curatore, o meglio l'ex curatore, non è legittimato a chiedere la riapertura, giacchè questa, anorma dell'art. 121 può essere chiesta solo dal debitore o da un creditore.
      Quanto alla destinazione dell'attivo pervenuto o riscontrato esistente nel patrimonio della società fallita ed ora estinta, le Sezioni Unite della Cassazione con tre contestuali sentenze del 2013, (Cass. sez. un. n. 6070- 6071 e 6072 del 2013) hanno precisato che, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte..". Per la verità, le Sezioni Unite, fanno riferimento all'ipotesi di cancellazione volontaria della società, ma i principi richiamati possono ben valere anche nel caso di cancellazione della società a seguito della chiusura del fallimento.
      Zucchetti SG srl