Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Fallimento revocato

  • Gianluca Policriti

    Monteleone Sabino (RI)
    18/12/2019 13:34

    Fallimento revocato

    Il fallimento di SRL è stato revocato dalla Corte d'Appello a seguito di reclamo ex art. 18 LF. La Corte ha disposto per la pubblicazione a norma dell'art. 17 LF.
    L'annotazione al Registro Imprese è, quindi, eseguita a cura della cancelleria della Corte d'Appello o deve provvedere il curatore?
    Il curatore deve presentare il rendiconto della propria gestione?
    Occorre fare comunicazioni all'Agenzia delle Entrate (art. 35 legge IVA)? Immagino che non vi siano dichiarazioni fiscali (di chiusura) da fare.
    Il compenso del curatore dovrà essere liquidato dal Tribunale fallimentare (art. 18 LF, ultimo comma); nel caso di specie l'attivo realizzato è zero, quindi sarà chiesto di porre il relativo onere a carico dell'Erario, anche tenendo presente che la Corte d'Appello non ha ravvisato colpa in capo al creditore istante e che non vi è un fallito persona fisica.
    Ringrazio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/01/2020 17:19

      RE: Fallimento revocato

      Il comma 12 dell'art. 18 l. fall. stabilisce che " La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17", da cui deriva che anche alla pubblicazione deve provvedere il cancelliere, così come è il cancelliere del tribunale che ha dichiarato il fallimento che provvede alla pubblicazione della sentenza dichiarativa.
      Sicuramente il curatore deve presentare il conto della gestione, in conformità a quanto dal comma terzo dell'art. 38 l. fall., per il quale "Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116".
      Il comma 16 dell'art. 18 dispone che " Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26". In mancanza di attivo e di accertate responsabilità il compenso, probabilmente nelle misura minima, va posto a carco dell'Erario.
      Dal punto di vista fiscale è come in caso di chiusura del fallimento.
      Zucchetti Sg srl