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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
revoca fallimento
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Marco Vitali
Morbegno (SO)13/07/2017 12:17revoca fallimento
Buongiorno,
potreste, per cortesia, rispondere al quesito che ho inviato lo scorso 6 luglio, area fiscale e tributaria, e che per comodità ritrasmetto:
"in data 19 ottobre 2016 sono stato nominato curatore di un fallimento che, con sentenza della Corte di Appello del 27 giugno 2017, è stato revocato.
Devo comunque procedere, entro il 31 luglio p.v., alla redazione e alla trasmissione della dichiarazione per il periodo 1° gennaio 2016 - 19 ottobre 2016?
Che altri obblighi dichiarativi sono a mio carico, oltre alla variazione all'anagrafe fiscale?
Inoltre questa società è proprietaria di un immobile su cui avevo provveduto a trascrivere la sentenza di fallimento, ora, chi procedere alla cancellazione della stessa?"
Inoltre, sempre in merito alla stessa procedura,:
- non c'è stato alcun realizzo nel periodo in cui il fallimento è stato aperto;
- la Corte d'Appello in merito alle spese ha così disposto: "nulla sulle spese del grado".
Chi liquida il compenso al curatore e chi, nel caso, provvede al pagamento?
Oltre al curatore ci sono le spese del campione fallimentare,le spese per la trascrizione della sentenza sugli immobili e le spese anticipate dal curatore, chi le rimborsa?
Ringrazio anticipatamente.
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Zucchetti SG
Vicenza17/07/2017 19:31RE: revoca fallimento
Sulla questione fiscale è stata già data risposta nella apposita sezione.
Gli altri obblighi del curatore sono quelli tipici alla chiusura di un fallimento (anche se La revoca è qualcosa di più), per cui il curatore deve rendere il conto della sua gestione.
La sentenza di revoca del fallimento costituisce titolo per ottenere la cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma nulla dice la legge chi debba provvedere a detta cancellazione. In realtà con la revoca, il fallito rientra nella piena disponibilità del suo patrimonio, per cui questo gli dovrebbe essere restituito nelle condizioni in cui si trovava all'atto del fallimento, salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti, quali ad esempio la vendita avvenuta nel frattempo e non le formalità, per cui dovrebbe essere la curatela ad adoperarsi per la cancellazione. Questa è la nostra opinione, ma ci risulta che alcuni uffici, con riferimento al problema della rinuncia ex art. 104ter,ritengono di lasciare la situazione come si trova, per cui dovrà essere il fallito tornato in bonis, all'atto della vendita del bene (o in altra occasione), a provvedere ad ottenere la cancellazione in forza delle revoca intervenuta.
Quanto alle spese e al compenso del curatore , l'ult. comma dell'art. 18 dispone che le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26; tuttavia, questa norma, se è utile ai fini della individuazione dell'organo deputato alla liquidazione e del tipo di impugnazione possibile avverso il relativo provvedimento, è del tutto irrilevante al fine di stabilire chi sia tenuto al pagamento di dette spese e del compenso.
La norma di riferimento è contenuta nel DPR n. 115 del 2002, che ha abrogato l'art. 21 legge fall., che in precedenza regolava la materia e che già era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Cost. 6.3.1975, n. 46 nella parte in cui, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, poneva le spese della procedura e il compenso del curatore a carico del debitore che l'aveva subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza avervi dato causa con il suo comportamento. L'art. 147 del citato DPR, recependo l'insegnamento della Corte Costituzionale, ha disposto che "in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico dl fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento".
Come si vede la norma prende in considerazione l'ipotesi che la dichiarazione di fallimento poi revocata sia ascrivibile ad un comportamento colposo del creditore e l'ipotesi che tale dichiarazione sia ascrivibile al debitore che abbia tenuto un comportamento tale da indurre in errore il giudice circa la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione del fallimento successivamente revocato, ma nulla dice nel caso in cui la dichiarazione di fallimento revocata non sia riconducibile né alla colpa del creditore né al comportamento del debitore. L'interpretazione più comune è che in questo caso, spese e compenso, non potendo gravare sul creditore del quale non è stata riconosciuta la colpa, nè sul fallito, se non è stata accertata una sua responsabilità (altrimenti si cadrebbe nella violazione delle norme costituzionali già sancita dal giudice delle leggi, cui si è uniformato il legislatore) debbano essere a carico dell'Erario.
Ci sembra quindi indiscusso che, ove nel decreto di revoca non sia stata riconosciuta una responsabilità del creditore e in quello di liquidazione del compenso non sia stata addossata al fallito la responsabilità della dichiarazione di fallimento, il compenso del curatore gravi sull'Erario.
Zucchetti Sg srl
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Francesco Cappello
ALBA (CN)01/10/2024 17:54RE: revoca fallimento
Gent.mi
sottopongo alla vostra attenzione in seguente quesito:
La Corte d'appello emette sentenza di revoca della liquidazione giudiziale in data 17/09/2024 - notificata al Curatore in data 1/10/2024.
Nelle more della procedura, alcuni creditori hanno formulato domanda di ammissione al passivo e l'udienza per l'esame delle stesse è stata fissata per il 10/12/2024.
I quesiti sono i seguenti:
1) la comunicazione di Revoca della L.G. presso il Registro imprese è un adempimento a carico del cancelliere della sezione fallimentare?
2) i creditori che hanno formulato domanda di ammissione al passivo è opportuno che vengano informati della revoca con idonea comunicazione da parte del Curatore?
3) Il curatore può già - sin da ora - depositare il rendiconto di gestione ex art 231 CCII, oppure deve attendere che la sentenza di revoca della L.G. passi in giudicato?
Grazie
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Zucchetti SG
Vicenza01/10/2024 19:23RE: RE: revoca fallimento
Dal combinato disposto dell'art. 51, comma 12 e 45 comma 2 c.c.i.i. si deduce che debba essere il cancelliere a provvedere alla comunicazione della sentenza al Registro delle Imprese per la sua iscrizione.
E' sicuramente opportuno informare i creditori che hanno presentato domanda di insinuazione della intervenuta revoca anche se la pubblicazione nel registro delle imprese ha proprio lo scopo di pubblicizzare quanto avvenuto. L'opportunità di una comunicazione è data anche dal fatto che, alla luce dell'art. 53 comma 2 la sentenza di revoca anche prima del passaggio in giudicato comporta la restituzione al debitore della disponibilità dei beni, seppur rimane il controllo del curatore come articolato nella norma citata.
Sembra prematuro la presentazione del conto gestione in quanto, a norma dell'art. 53, comma 1, in caso di revoca "gli organi della procedura rimangono in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato".
Zucchetti SG srl
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