Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento di snc e ritorno in bonis

  • Maria Cristina Bongiorno

    Milano
    24/05/2018 20:54

    Chiusura fallimento di snc e ritorno in bonis

    Con la chiusura del fallimento della società e delle socie illimitatamente responsabili ex art. 118, n. 3, LF, ed il pagamento integrale di tutti i crediti ammessi al passivo e delle spese della procedura, quali sono gli adempimenti ulteriori per il cd ritorno in bonis delle fallite? Esclusa, ovviamente, la cancellazione della società dal registro delle imprese.
    Ciò rileva ai fini della liquidazione del compenso al curatore? Nella specie, era anche stato autorizzato l'esercizio provvisorio per un paio d'anni.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/05/2018 13:34

      RE: Chiusura fallimento di snc e ritorno in bonis

      Il riferimento al n. 3 dell'art. 118 deve essere frutto di un lapsus dato che si dice che i creditori sono stati tutti integralmente soddisfatti e che sono state pagate anche le spese della procedura, per cui riteniiamo che, correttamente, lei volesse fare riferimento alla chiusura ai sensi del primo comma dell'art. 118 n. 2 l.f..
      A norma del secondo comma dello stesso articolo, "La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale", sicchè dobbiamo presumere che venga disposta la chiusura del fallimento della società e dei soci.
      Il decreto di chiusura, dispone a sua volta il primo comma dell'art. 119 va "pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17" e il curatore null'altro deve fare, a parte incombenze fiscali, alle quali non pensiamo che lei si riferisca (in caso contrario, ci faccia sapere, così giriamo la sua domanda alla nostra sezione fiscale). .
      Per quanto riguarda il compenso questo va liquidato secondo i parametri previsti dal d.m. n. 30 del 2012 rapportati all'attivo realizzato e al passivo accertato. Per i fallimento di cocietà con persone è ancora irrisolto il criterio da seguire; le riportiamo la massima dell'ultima decisione in materia (Trib. Rimini 22/03/2018, secondo la quale "In caso di fallimento di una società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili deve effettuarsi un'unica liquidazione del compenso finale per il curatore, calcolata sull'attivo complessivamente realizzato e sul passivo complessivamente accertato nelle masse relative alla società e ai due soci: anche a prescindere dalla questione dei rapporti tra il fallimento della società e i fallimenti dei soci illimitatamente responsabili, l'attività del curatore è sempre unica, anche se resa più complessa dai differenti stati passivi e dalla distinzione del patrimonio sociale da quello dei singoli soci". Soluzione che noi abbiamo sempre proposto.
      Il fatto che ci sia stato l'esercizio provvisorio comporta, a norma dell'art. 3 del citato d.m. n. 30 dl 2012 che al curatore sia corrisposto "un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio".
      Zucchetti SG srl
      • Donata Castaldo

        Castelfranco Veneto (TV)
        17/11/2021 17:46

        RE: RE: Chiusura fallimento di snc e ritorno in bonis

        Buongiorno,
        mi collego al tema affrontata e vi sottopongo il caso in cui il fallimento di una srl venga chiuso ex art. 118 n. 2, quindi, con totale soddisfazione sia delle spese di procedura sia dei creditori insinuati, quali adempimenti deve compiere il Curatore affinché la società torni in bonis? In particolare, l'attivo che rimane nel c/c deve essere bonificato sul nuovo conto corrente che i soci andranno ad aprire, una volta chiusa la procedura? per quanto attiene le imposte da versarsi su tale attivo, il Curatore deve trattenere le somme e, una volta inviato l'UNICO di chiusura, procedere al pagamento?
        Ringrazio sin d'ora per la preziosa collaborazione e porgo cordiali saluti
        Avv. Donata Castaldo
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/11/2021 20:17

          RE: RE: RE: Chiusura fallimento di snc e ritorno in bonis


          Il secondo comma dell'art. 118 l. fall. prevede che "Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese", da cui si deduce che quando il fallimento viene chiuso ai sensi dei nn. 1 o 2, come nel suoi caso, il curatore non deve chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, e quindi la società sopravvive al fallimento e può deliberare se sciogliersi o continuare l'attività (concetto meglio esplicitato nell'art. 233 co. 2, CCII, che prevede che sia lo steso curatore in questi casi di chiusura, a convocare l'assemblea dei soci per stabilire cosa fare della società). Pertanto, sopravvivendo la società alla chiusura del fallimento, lei deve restituire l'eventuale attivo residuato alla stessa, in persona dell'amministratore e ,come abbiamo detto nella risposta che precede, posto che il decreto di chiusura va "pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17" (art. 119 l. fall.), il curatore null'altro deve fare, a parte le incombenze fiscali
          Quanto alla questione fiscale da lei prospettata, giriamo la domanda alla nostra apposita sezione.
          Zucchetti SG Srl .
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            23/11/2021 05:47

            RE: RE: RE: RE: Chiusura fallimento di snc e ritorno in bonis

            Non é del tutto corretto quanto ipotizzato nel quesito: a norma dell'art. 5, IV comma, del D.P.R. 322/1998, "Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la società fallita o liquidata vi é soggetta, dell'imposta sul reddito delle societa'".

            Pertanto il Curatore dovrà trattenere le somme necessarie, versare le imposte dovute, e solo successivamente presentare la dichiarazione dei redditi.
      • Claudio Colonni

        Città di Castello (PG)
        20/01/2022 18:31

        RE: RE: Chiusura fallimento di snc e ritorno in bonis

        Buona serata alla redazione ed a tutti i partecipanti al forum, strumento di grande utilità pratica.

        Sottopongo alla Redazione un quesito piuttosto particolare di cui non ho mai visto trattazioni precedenti di argomento.

        Sono curatore di una SNC dichiarata fallita unitamente ai 3 soci illimitatamente responsabili.
        Nelle masse attive fallimentari, sia della società che dei soci, non vi sono beni da liquidare. I soci percepiscono unicamente trattamenti pensionistici ed il Giudice Delegato ne ha determinato la quota che ciascuno può (mensilmente) trattenere per il mantenimento proprio e della famiglia; il residuo (molto modesto) è incamerato dalla procedura. Ovviamente la quota (residua) spettante alla curatela a ben poco servirà (al netto delle spese di procedura) per poter provvedere a riparti, seppur minimi, in favore dei creditori ammessi.

        Mi chiedo, sarebbe tecnicamente possibile che i soci falliti (persone fisiche) possano eventualmente offrire alla curatela una somma (eventualmente reperita presso parenti od altri a titolo di donazione ad altro) forfettaria o a titolo transattivo) per contribuire alla massa attiva, quanto meno per la copertura delle spese di procedura, e poi chiudere la procedura fallimentare con contestuale o successiva domanda di esdebitazione ?

        Nel caso ciò non fosse ritenuto possibile, per quanto tempo dovrà restare aperto il fallimento che, in concreto, si limiterà ad incassare mensilmente, quanto va bene, poche centinaia di euro ?

        Esiste, eventualmente, a Vostro avviso un modo alternativo per chiudere la procedura ?

        Grazie, saluti e complimenti per il funzionamento del forum.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/01/2022 19:46

          RE: RE: RE: Chiusura fallimento di snc e ritorno in bonis

          Il principio di fondo cui ispirarsi è che quando la procedura fallimentare non può essere utilmente proseguita per la ricorrenza di uno dei motivi indicati nel primo comma dell'art. 118 l. fall. , il fallimento va chiuso. Nel caso troverebbe applicazione il n. 4 del primo comma dell'art. 118, per il quale il fallimento va chiuso, "quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili"; né è pensabile di tenere aperto all'inf9nito il fallimento per ricuperare l'importo parziale delle pensioni, in quanto il provvedimento di cui all'art. 46 l. fall. riguarda beni e diritti strettamente personali, una parte dei quali può essere acquisito all'attivo fallimentare per la durata della procedura, per cui quando ricorre una causa di chiusura, il fallimento va chiusi e viene meno l'acquisizione.
          In questo sistema non è precluso l'apporto di terzi che mettono a disposizione della procedura un bene da alienare o una somma liquida per soddisfare parte dei crediti; in tal caso, a secondo dell'entità dell'apoorto e dei creditori che si riescono a soddisfare, la causa della chiusura potrebbe diventare quella di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 118.
          Zucchetti SG srl