Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

prededuzioni e creditori ipotecari

  • Antonio Bartolomeo Della Mano

    Morbegno (SO)
    07/09/2022 22:07

    prededuzioni e creditori ipotecari

    buongiorno, non avete probabilmente visto il mio quesito trasmessovi circa un mese fa
    Lo ripropongo:
    prededuzioni e creditori ipotecari

    Buongiorno, scrivo quale curatore di un piccolo fallimento che è stato preceduto da una fase di pre-concordato, conclusasi con rinuncia della società al concordato stesso e conseguente dichiarazione di fallimento.
    Il ricavato immobiliare al netto delle spese specifiche si aggira a circa € 60.000 (con un creditore ipotecario insinuato per cifra ben superiore).
    Il ricavato mobiliare al netto delle spese specifiche si aggira a circa € 27.000.
    Da questi importi dovrò poi dedurre le spese comuni (curatore, perito, ecc).
    Non avendo fatto riparti parziali, mi appresto direttamente al riparto finale.
    Sono state ammesse al passivo fallimentare prededuzioni per crediti afferenti la fase di pre-concodato per somme non indifferenti (€ 19.438,88 assistite da privilegio in quanto prestazioni professionali rese in funzione di procedure concorsuali e € 2.604,78 al chirografo per prestazioni di servizi resi durante la fase di pre-concordato).
    La Suprema Corte ha affermato che la prededuzione non incide egualmente su tutto l'attivo, poiché ove si tratti di beni gravati da garanzie reali speciali, dette spese rilevano solo nei limiti nei quali esse si ricolleghino all'accertamento e alla liquidazione di tali beni.
    Stante la predetta prevalenza dei privilegi speciali immobiliari, queste prededuzioni devono gravare prioritariamente sulla massa mobiliare e, solo in caso di sua incapienza, sulla massa immobiliare?
    Grazie dell'attenzione e complimenti vivissimi per il forum.
    Con i migliori saluti.
    (A. Della Mano)
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/09/2022 18:35

      RE: prededuzioni e creditori ipotecari

      Per quanto riguarda le spese della procedura fallimentare , quali quelle per compenso curatore, perito ecc., trova sicuramente applicazione il terzo comma dell'art. 111ter in quanto si tratta pacificamente di spese della procedura, per cui, quanto alla loro distribuzione sull'attivo, vanno tenute distinte le spese specifiche ( quale potrebbero essere quelle del perito) da quelle generali, quali sono quelle del compenso curatore. Le prime vanno imputate sul pene cui la spesa si riferisce (ad esempio il costo del perito che ha fatto la stima del bene immobile grava sul bene immobile periziato e non sugli altri beni) nel mentre le spese generali vanno distribuite proporzionalmente su tutti i beni, mobili e immobili, compresi quelli sui quali è iscritta ipoteca in quanto le spese della procedura prevalgono sull'ipoteca.
      Quanto alle voci riguardanti la fase concordataria, la loro ammissione al passivo con collocazione prededucibile esclude che si possa ritornare su questi punti già definitivamente accertati nell'ambito del fallimento, ma rimane un punto da risolvere: si tratta di spese, rientranti nella previsione del terzo comma dell'art. 111 ter l. fall., nel qual caso ritornerebbe applicabile il discorso già fatto in precedenza, oppure si tratta di altre obbligazioni da soddisfare in prededuzione che, a norma del secondo comma dell'art. 111 bis l. fall., non vanno ad intaccare i beni ipotecati, il cui ricavato è destinato ai creditori garantiti detratte, appunto, solo le spese specifiche e una quota proporzionale di quelle generali? Bisognerebbe avere maggiori dettagli sulla natura delle voci indicati, tuttavia, a nostro avviso, trattandosi di pagamento di prestazioni professionali e per forniture di servizi rese in funzione della procedura e, quindi, necessarie allo svolgimento e prosieguo della procedura di concordato in bianco, saremmo orientati a considerarle voci di spese, con applicazione del terzo comma dell'art. 111 ter.
      Zucchetti SG srl