Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Problematica inerente chiusura anticipata fallimento ex art. 118, 2° comma, L.F.

  • Guido Contrada

    Palermo
    30/10/2024 11:57

    Problematica inerente chiusura anticipata fallimento ex art. 118, 2° comma, L.F.

    Buongiorno,
    quale curatore mi accingo ad avviare le operazioni di chiusura anticipata del fallimento ai sensi dell'art. 118, 2° comma, L.F., nonostante la pendenza di un'esecuzione immobiliare in forza di mutuo fondiario, in pregiudizio della società fallita, ove la curatela ha spiegato intervento ai sensi dell'art. 107 L.F.
    In detta esecuzione risultano pignorate moltissime particelle di terreno, di cui numerose interessate da pericolo di crolli tanto che il Giudice dell'esecuzione ha revocato il custode nominato nell'esecuzione immobiliare per evitare l'esposizione del custode stesso a responsabilità per fatti a lui non imputabili.
    La conseguenza è che, in questo momento, la responsabilità ricade sul curatore.
    A questo punto, se l'esecuzione prosegue e il fallimento viene chiuso anticipatamente con la pendenza di detta esecuzione che potrebbe negli anni comunque incrementare l'attivo fallimentare, permane una responsabilità del curatore per quanto potrebbe accadere in conseguenza della grave situazione di pericolo allo stato esistente oppure può ravvisarsi, in conseguenza della chiusura, una responsabilità, per quanto dovesse accadere, del legale rappresentante della società fallita debitrice esecutata?
    Voglio precisare che il valore dei beni pignorati e posti in vendita è ingente (nell'ultimo avviso di vendita il valore è indicato in complessivi € 5.243.350,00) e per questo motivo non ritengo di rinunciare all'intervento.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/11/2024 17:33

      RE: Problematica inerente chiusura anticipata fallimento ex art. 118, 2° comma, L.F.

      A nostro avviso la fattispecie rappresentata non si presta alla chiusura anticipata in quanto non si è in presenza della pendenza di una causa attiva della procedura, quale potrebbe essere la partecipazione ad una esecuzione immobiliare su beni di un debitore, ma di una esecuzione sui beni della procedura che, per la particolare regolamentazione dell'art. 41 TUB, il creditore fondiario può continuare nonostante la pendenza del fallimento e in cui l'intervento del curatore ha solo lo scopo di far valere le spese prioritarie sull'ipoteca del fondiario.; ed infatti, il bene è stato acquisito all'attivo fallimentare e lei ne è diventato il custode in mancanza di altro nominato nell'esecuzione individuale, in quanto la custodia è una specifica attribuzione del curatore.
      Si può discutere, ed è stato discusso, se il giudice dell'esecuzione sia legittimato, intervenuto il fallimento del debitore, a nominare o sostituire il custode eventualmente già in precedenza indicato, ma, a parte il fatto che la giurisprudenza è orientata in senso positivo, nel caso la questione è irrilevante in quanto il custode in precedenza nominato è stato revocato e, di conseguenza il curatore è rimasto il soggetto automaticamente designato per legge a tale compito. "Anche la custodia dei beni pignorati- ha statuito Cass. 8.5.2009, n. 10599- si trasferisce immediatamente in capo al curatore, ex artt. 42 l. fall. e 559 c.p.c., indipendentemente dalla sua scelta circa la prosecuzione dell'esecuzione individuale o concorsuale sui beni pignorati"; la questione esaminata dalla Corte riguardava l'ipotesi della esecuzione ordinaria (non fondiaria) iniziata prima della dichiarazione di fallimento, ma il principio affermato può valere anche in quella fondiaria dal momento che, per un verso, anche i beni pignorati dal creditore fondiario entrano a far parte dell'attivo fallimentare e, per altro verso, la Corte ha con la citata decisione sostanzialmente ribadito un concetto di carattere generale che che l'eventuale sostituzione del debitore, già operata dal giudice dell'esecuzione, non viene meno a seguito della dichiarazione di fallimento.
      In questa situazione , per eviatre responsabilità della massa, non resta che prendere le possibili precauzioni per evitare danni a terzi o garantirsi con una assicurazione o dismettere i beni pericolosi. Dato il valore di questi sembra difficile il ricorso alla procedura di cui all'art. 104ter, comma 8, l. fall. a meno che anche il credito del fondiario sia elevato tanto da far ritenere che il prezzo ricavabile sia utilizzabile solo per il pagamento del credito fondiario; ed in questa valutazione possono entrare n ballo le condizione degli immobili che evidentemente incidono sul possibile interesse di partecipanti alla vendita.
      Zucchetti SG srl