Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

  • Ilaria Guerra

    Modena
    19/01/2016 15:05

    CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

    Buongiorno
    prima di fare istanza di chiusura del fallimento ex art. 118 comma 1 n.4 , dopo aver presentato il rendiconto, dovrei chiedere la liquidazione del compenso a carico dell'Erario. Come devo procedere? inoltre devo pagare il campione fallimentare se non ho attivo.
    Grazie
    Ilaria Guerra
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/01/2016 19:44

      RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

      Se non dispone di attivo, non vediamo come possa pagare il campione fallimentare. per il suo compenso, deve procedere secondo le ordinarie regole e chiedrne la liquidazione dopo l'approvazione del conto gestione, facendo presente che il fallimento non dispone di attivo e deve il compenso essere posto a carico dell'Erario. Ottenuta la liquidazione da parte del tribunale, farà poi richiesta di pagamento all'Ente competente.
      Zucchetti Sg Srl
      • Silvia Gambatesa

        Manfredonia (FG)
        26/02/2016 19:31

        RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

        Salve,
        anch'io come la Collega sono curatore di un fallimento privo di fondi. Dopo l'approvazione del rendiconto ho inoltrato istanza per la liquidazione del compenso, facendo presente che il compenso dovrà essere posto a carico dell'Erario. Il successivo passaggio, dopo la liquidazione, è l'istanza di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 118 comma 1 n. 4 L.F.? Essendo una società dovrò poi chiederne la cancellazione dal registro delle imprese? Grazie
        Silvia Gambatesa
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/02/2016 20:15

          RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

          Esatto.

          Zucchetti SG Srl

          • Paolo Angelo Alloisio

            NOVI LIGURE (AL)
            14/05/2016 10:05

            RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

            Solo una precisazione.
            In assenza totale di attivo il campione fallimentare non deve essere pagato, ovviamente, ma il Curatore deve comunque chiederne LA LIQUIDAZIONE a carico dell'Erario? Si ricorda che nel linguaggio contabile (e credo anche giuridico) il vocabolo "liquidazione" significa "quantificazione" e non "pagamento".
            Grazie
            Cordiali saluti
            Paolo Alloisio
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              16/05/2016 20:22

              RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

              I commi 4 e 5 dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002 stabiliscono che "Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo" e che "l giudice delegato assicura il tempestivo recupero". Da queste disposizioni sembrerebbe che il curatore non debba fare nulla, ma che debba essere la cancelleria a provvedere alla liquidazione, sotto la responsabilità del giudice, ma esistono prassi diversificate nella varie cancellerie, per cui è meglio informarsi del sistema seguito nel luogo in cui opera.
              Zucchetti SG srl
              • Riccardo Pucher Prencis

                Treviso
                17/05/2016 08:56

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

                Se posso permettermi di aggiungere un contributo, essendo uno specialista di fallimenti "vuoti", suggerirei ai colleghi di chiedere anche il rimborso, sempre a carico dell'Erario, delle spese vive sopportate e documentabili: ci sarà pur stata la necessità di spedire qualche raccomandata, qualche fax, di effettuare qualche visura alla CCIAA o al PRA o alla Conservatoria, certamente ci sarà la necessità di presentare alla CCIAA la Comunicazione Unica con la quale si chiede la cancellazione della società dal R.I. (10 euro nelle CCIAA del Triveneto).
                Io ho adottato, fin qui con esito positivo, la soluzione di presentare la documentazione delle spese in allegato all'istanza di chiusura e di chiedere la liquidazione anche di quelle occorrende, per le quali al momento manca di necessità la documentazione, quali appunto le spese necessarie alla presentazione della C.U. predetta.
                Nella medesima istanza, chiedo anche di porre a carico dell'Erario le spese di chiusura del fallimento e il campione fallimentare, avvertenza quest'ultima che la cancelleria fallimenti ci chiede espressamente (anche alla luce della norma citata Zucchetti SG: "il giudice delegato assicura il recupero...").
                Non solo: per economia processuale (però immagino che questo dipenda anche dalle prassi del singolo Tribunale) nell'istanza di liquidazione del compenso chiedo anche la chiusura del fallimento (se il fallimento è vuoto, non c'è piano di riparto da svolgere, adempimento che normalmente si frappone fra liquidazione del compenso e chiusura). Vedo che il Tribunale qui a Treviso provvede volentieri con unico decreto (tanto, è competente sempre lo stesso organo fallimentare, cioè il Tribunale, tanto per la liquidazione del compenso quanto per il decreto di chisura della procedura).
                Ottenuto, il provvvedimento di liquidazione del compenso (e di chiusura) mi affretto a predisporre anche la comunicazione unica alla CCIAA ed ottengo così anche la documentazione della spesa ultima, i predetti 10 euro.
                A quel punto, la cancelleria fallimentare chiede di compilare un form (denominato "scheda anagrafica") nel quale vengono inseriti i dati anagrafici e fiscali del curatore, recapiti telefonici e mail, se è soggetto sottoposto a ritenuta e con quale aliquota, aliquota IVA, aliquota cassa di previdenza, IBAN del conto corrente, ecc. e, naturalmente, viene individuata il procedimento al quale si riferisce la detta scheda anagrafica.
                Assieme alla scheda anagrafica, consegno anche la documentazione delle spese sostenute dopo il decreto di chiusura. E' importante averne già chiesto la liquidazione al Tribunale in sede di liquidazione del compenso -quindi occorre prevederle- perché altrimenti non vengono rimborsate.
                Presso il nostro Tribunale, la cancelleria fallimenti si incarica di inoltrare all'ufficio spese di giustizia presso il Tribunale medesimo la documentazione delle spese depositata con l'istanza di liquidazione del compenso, quella consegnata manualmente in momento successivo perché indisponibile prima , la scheda anagrafica predetta, e la documentazione delle altre spese da porre a carico dell'Erario, p.es. il campione fallimentare, le spese di notifica del decreto di chiusura, ecc.
                Anche in questo caso, dipende dalle prassi: in caso di fallimenti vuoti, la cancelleria fallimenti si interfaccia direttamente con gli ufficiali giudiziari e provvede per canale interno alla notifica del decreto di chisura. Magari in altre sedi, è il curatore che dovrà fare questo passaggio, quindi anticipare anche la spesa della notifica. In tal caso, quest'ultima andrà documentata in via successiva, come quella relativa alla comunicazione unica alla CCIAA (ma fatta liquidare in via preventiva).
                Quando la documentazione completa arriva, esperiti i controlli, l'ufficio spese di giustizia ci contatta (in genere per posta elettronica) e, se tutto è a posto, ci invita ad emettere la fattura elettronica (obbligatoriamente perché va intestata al Tribunale che è Ente pubblico).
                In genere, in capo a 8-10 mesi si riceve il pagamento al conto corrente indicato nella scheda anagrafica.
                Mi rendo conto che ho descritto una prassi che potrebbe essere diversa da quella di altri Tribunali ma forse alcuni passaggi risulteranno utili anche ai colleghi di altre sedi.
                Riccardo Pucher
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  17/05/2016 20:28

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

                  La ringraziamo per il suo contributo, che sarà sicuramente prezioso per tutti gli utenti. Lo scopo del Forum è anche questo: far emergere le esperienze di ciascuno da mettere a disposizione di tutti.
                  Zucchetti Sg srl
                • Andrea Amuleti

                  Rimini
                  14/11/2016 15:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

                  Chiedo una ulteriore precisazione, se non si da luogo all'accertamento del passivo ai sensi del 102, 1° comma L.f. devo comunque depositare il rendiconto finale e chiedere di fissare l'udienza per la relativa approvazione al GD, prima di procedere con la chiususra ex art. 118 n.4.
                  Ringrazio e saluto
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  14/11/2016 18:13

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

                  Abbiamo risposto alla identica domanda da lei posta in coda ad altro dibattito. Risposta che riproduciamo anche in questa sede per comodità di lettura
                  "La risposta discende dalla opzione che si fa circa la natura dell rendiconto o meglio dell'obbligo di rendere il conto. Se si considera il conto della gestione come un consuntivo dell'attività svolta da presentare ai creditori al fine di ottenerne l'approvazione, la mancanza di creditori per la mancata formazione dello stato passivo ex art. 102 l.f. indurrebbe a superare l'obbligo per il curatore di rendere il conto. Tuttavia questa visione prettamente privatistica, pur sostenuta in dottrina, non è condivisa da tutti ed anche noi, come la prevalente dottrina, pensiamo che il rendiconto abbia funzione pubblicistica in considerazione della provenienza dell'incarico al curatore e della natura di pubblico ufficiale attribuitogli, che si spiegano proprio con la funzione pubblica connessa all'incarico che il curatore svolge. Inoltre, a nostro avviso, il rendiconto non è diretto solo ai creditori, ma anche al fallito, anzi principalmente a costui, che è il titolare del patrimonio gestito da altri, per cui a lui va reso il conto di cuò che è stato fatto.
                  La mancata formazione dello stato passivo ex art. 102 produce, però, un effetto e cioè che dell'avvenuto deposito del conto e dell'udienza fissata per la discussione non va fatta la comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 116 ai creditori e la discussione avviene tra curatore, fallito e giudice".
                  Zucchetti Sg srl
                • Alessandro Motta

                  Bassano del Grappa (VI)
                  29/03/2017 16:44

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

                  Gentile Zucchetti,
                  in caso di fallimento senza attivo ma con presente delle passività accertate in sede di stato passivo, il compenso del curatore sarà formato da il minimo di 811 eur + percentuale dell'onorario calcolata sul passivo + spese vive sostenute dal curatore?
                  vi ringrazio sin d'ora
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  29/03/2017 20:27

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

                  Non esattamente. Il compenso va sempre liquidato secondo le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012 sull'attivo realizzato e sul passivo accertato. L'art. 4, comma 1, del medesimo decreto stabilisce poi che "il compenso liquidato a termini dell'art. 1, 2 (ipotesi della cessazione delle funzioni prima della chiusura) e 3 (ipotesi in cui sia stato disposto l'esercizio provvisorio) non può essere inferiore, nel suo complesso a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall'art. 2, comma 1". Ossia il legislatore ha inteso assicurare al curatore un compenso minimo di euro 811,35 pèer il caso che utilizzando i normali criteri di liquidazione sull'attivo e sul passivo non si raggiunga quel minimo.
                  Questo quanto al compenso; le spese sono sempre dovute e, per la precisione, il secondo comma del citato decreto stabilisce che: "Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e del comma 1 del presente articolo, nonche' il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennita'. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente".
                  Zucchetti SG srl
      • Simone Molinelli

        Fabriano (AN)
        17/03/2020 10:31

        RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

        Salve,
        sto redigendo un conto di gestione per un fallimento privo di attivo, ma per conto del quale sono intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare. La procedura esecutiva si è chiusa con il riparto del ricavato ai professionisti e al creditore fondiario (circa 43.000 euro) (nulla è pervenuto al fallimento).
        1- Questa somma deve essere indicata nell'attivo del conto di gestione e nel calcolo del compenso del curatore?
        2 - il campione e le altre spese anticipate dall'erario (imposta ipotecaria ecc...) devono essere pagate dal sottoscritto, che non ha nulla in conto corrente?? oppure devo fare istanza di addebito all'erario?
        3 - è necessario fare un piano di riparto per indicare che i soldi li ha ricevuti il fondiario, oppure no??
        4 - il compenso del curatore deve essere addebitato al creditore fondiario o all'erario?
        5 devo chiedere la chiusura del fallimento perchè privo di attivo?
        Grazie della disponibilità.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/03/2020 19:53

          RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

          Non ci è chiaro se la procedura esecutiva in cui è intervenuto riguardava un bene immobile del fallito, su cui il creditore fondiario ha iniziato o proseguito l'esecuzione fondiaria, oppure riguardava un bene di un terzo pignorato dal creditore fondiario o da altro creditore in cui lei è intervenuto per realizzare un credito del fallito.
          Propenderemmo per la prima ipotesi, ma prima di inoltrarci nei numerosi quesiti formulati, sia così gentile da chiarire il dubbio di cui sopra e di dirci, nel caso ricorra la prima ipotesi, se il creditore fondiario si è insinuato al fallimento.
          Zucchetti SG srl
          • Simone Molinelli

            Fabriano (AN)
            18/03/2020 09:01

            RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

            Salve,
            nella procedura esecutiva si sono venduti i beni immobili della società fallita di cui sono curatore. Il creditore fondiario, che ha percepito il riparto finale dell'esecuzione è stato ammesso anche al passivo fallimentare.
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              18/03/2020 20:12

              RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

              Come avevamo ipotizzato, si è trattato di una esecuzione fondiaria e la banca creditrice si è insinuata al passivo fallimentare. Orbene, come abbiamo detto altre volte, l'attribuzione in sede di esecuzione individuale al creditore fondiario della somma ricavata dalla vendita dell'immobile gravato da ipoteca ha carattere provvisorio, perché il conteggio finale dell'effettivo importo spettante a tale creditore va effettuato in sede fallimentare, tant'è che è stato previsto espressamente dall'art. 52 l.fall. l'onere di tale creditore di insinuarsi nel fallimento. In sostanza, prescinda per un momento, dal fatto che la banca ha già ricevuto una somma, e valuti, nel caso la vendita fosse stata effettuata nel fallimento, quale somma sarebbe stata attribuita al creditore fondiario; sicuramente avrebbe detratto dalla somma per lui disponibile le spese specifiche di conservazione e liquidazione del bene (stima, pubblicità, ecc.), probabilmente già considerate in sede esecutiva individuale, ove avranno detratte dal ricavato tutte le spese dell'esecuzione; inoltre, in sede fallimentare lei dovrebbe detrarre dal ricavato le altre spese specifiche non valutate in sede esecutiva (eventuali imposte sul bene) nonché una quota delle spese generali, tra le quali vanno compresi il compenso del curatore, il campione civile, le spese per la formazione del passivo, ecc., perché così dispone l'art. 111ter l. fall.. Ovviamente la quota delle spese generali gravanti sull'immobile ipotecato è tanto maggiore quanto minore è il ricavato dalla vendita di altri beni.
              A questo punto lei stabilisce che nel fallimento il creditore fondiario, insinuato per 100 avrebbe ricevuto 70, di modo che se a detto creditore è stata assegnata nell'esecuzione individuale (in via provvisoria) una somma inferiore a 70 quel creditore avrà diritto ad ottenere l'ulteriore pagamento; se invece, come è probabile, ha ricevuto più di 70, deve restituire il surplus, con il quale lei deve pagare quelle prededuzioni non considerate, posto che nell'ordine delle preferenze di cui all'art. 111 e per la previsione dell'art. 111ter le prededuzioni per spese vanno soddisfatte prima delle ipoteche.
              Non può quindi chiudere il fallimento, ma deve prima recupoerare quanto eventualmente corrisposto in più del dovuto al creditore fondiario e poi provvedere a pagare le spese, secondo i criteri accennati.
              Nella determinazione del compenso del curatore si ritiene che possa rientrare anche il ricavato della vendita del bene effettuata in sede di esecuzione individuale, ma non tutti gli uffici sono d'accordo, per cui deve vedere come si regola in questi casi il suo tribunale.
              Zucchetti SG srl
              • Simone Molinelli

                Fabriano (AN)
                19/03/2020 09:34

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

                quindi dovrei dedurre che:

                1- Questa somma deve essere indicata nell'attivo del conto di gestione e nel calcolo del compenso del curatore .
                2 - il campione , il contributo e le altre spese anticipate dall'erario (imposta ipotecaria ecc...) devono essere pagate in anticipo dal sottoscritto?, oppure vanno solo indicate nel piano di riparto e pagate successivamente all'approvazione dello stesso, previa restituzione delle somme necessarie, percepite in eccesso dal creditore fondiario ?(quindi non devo fare istanza di addebito all'erario?)
                3 - è necessario fare un piano di riparto che renda definitiva l'assegnazione della somma al fondiario (il credito fondiario è maggiore della somma ricavata dalla vendita)
                4 - il compenso del curatore deve essere addebitato al creditore fondiario e non all'erario.
                5 devo chiedere la chiusura del fallimento in seguito al riparto delle somme ricavate.
                Giusto così?
                Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  19/03/2020 20:31

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

                  Esatto il punto 1. Poi deve sostanzialmente fare un calcolo delle spese addebitabili, in tutto o pro quota, all'immobile ipotecato per capire quale sarebbe stata la somma che il creditore fondiario avrebbe ricevuto se detto immobile fosse stato venduto in sede fallimentare, ove avrebbe subito le decurtazioni delle spese prededucibili. Se come è probabile, il creditore fondiario ha ricevuto di più di quanto gli sarebbe spettato in sede fallimentare, deve restituire questa parte in più con la quale paga le spese del compenso suo, del campione civile ecc. Una volta pagate queste spese, se non ha altro attivo da distribuire, avvia la chiusura derl fallimento.
                  Zucchetti Sg srl
    • Marco Brizzolari

      Rovigo
      10/04/2017 16:18

      RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

      Buongiorno,
      mi sto accingedndo a predisporre l'istanza per la liquidazione del compenso di un fallimento che si è chiuso senza alcun ricavato.
      Ho scritto volutamente "senza nessun ricavato" e non senza attivo poiché è stato acquisito un immobile che, dopo sei esperimenti negativi di vendita, è stato abbandonato.
      Ho quindi sostenuto delle spese (perizia, pubblicità, etc) che non sono in grado di pagare.
      Chiedo se vi è la possibilità di porre a carico dell'erario tali spese (devo pagare la società che ha curato la pubblicità, il perito che ha valutato l'immobile, etc).
      Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
      Cordiali saluti
      Marco Brizzolari
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/04/2017 20:29

        RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

        L'art. 146 dl DPR n. 115 del 2002 stabilisce che sono spese prenotate a debito:
        a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
        b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
        c) il contributo unificato;
        d) i diritti di copia.
        Sono, invece, spese anticipate dall'erario:
        a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
        b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
        c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
        d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
        le spese del perito possono pertanto rientrare tra quelle che vanno anticipate dall'Erario sub lett. b), e quelle per la pubblicità possono rientrare nella previsione della lett. d).
        Su altre spese nulla possiamo dire non conoscendo la tipologia delle stesse. Quello che possiamo ricordare è che la Corte Cost. 30/01/2014, n. 14 ha precisato che la norma di cui all'art. 146 cit. "ha la funzione di assicurare lo svolgimento, anche nel caso in cui non vi siano fondi finanziari a disposizione del fallimento, di taluni incombenti immediatamente funzionali all'espletamento della procedura volta alla soddisfazione concorsuale dei creditori ed al risanamento della impresa insolvente, mentre le spese in ordine alla quali il rimettente vorrebbe fosse ampliata - tramite la addizione di nuove ipotesi a quelle elencate dall'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 - la possibilità di ricorrere alla anticipazione erariale della relativa provvista finanziaria (ossia le spese necessarie alla curatela fallimentare per il compimento di atti di gestione e di manutenzione di beni appresi all'attivo), lungi dall'essere necessarie ai fini della utile prosecuzione della procedura fallimentare in senso stretto, sono, invece, funzionali alla gestione dei beni fallimentari".
        Zucchetti SG srl
    • Guido Croci

      Milano
      30/01/2019 15:51

      RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

      Buonasera, per il Tribunale di Milano esiste un modello di istanza per chiedere la liquidazione del compenso a carico dell'erario?
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        30/01/2019 20:14

        RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

        Giriamo la domanda agli utenti milanesi.
        Zucchetti SG srl
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          31/01/2019 08:55

          RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVO-liquidazione compenso a carico dell'Erario

          Abbiamo visto che proprio oggi la Procura di Milano ha diffuso il proprio vademecum per meglio disciplinare gli aspetti penali della relazione ai sensi dell'art. 33 l.fall..
          Zucchetti SG srl