Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

creediti prededucibili

  • Gaetano Caso

    brindisi
    20/12/2019 10:38

    creediti prededucibili

    una società ha proposto un concordato preventivo con attestazione da parte del professionista incaricato che non è stato pagato. successivamente la società è fallita e l'attestatore è stato ammesso allo stato passivo come creditore pre dedotto come ormai da consolidata giurisprudenza.

    il curatore ha già realizzato un cospicuo attivo ed ha iniziato a pagare i professionisti nominati nella procedura fallimentare ed ha incassato anche un acconto del suo onorario, ma, alle numerose richieste di pagamento, anche parziale, dell'attestatore ha sempre negato il pagamento affermando che devono essere pagati prima i professionisti della procedura.
    la domanda è:
    i crediti della stessa natura, in questo caso pre dedotti, non hanno una sorta di privilegio temporale? cioè quelli maturati per primi non devono essere pagati quanto meno insieme ai professionisti della procedura compreso il curatore?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/01/2020 17:26

      RE: creediti prededucibili

      Nei termini in cui la questione viene posta va detto che non esiste una priorità nel pagamento delle prededuzioni incontrate nella fallimento rispetto a quelle funzionali al concordato che ha preceduto la dichiarazione di insolvenza né esiste una priorità temporale per cui le prededuzioni sorte in un momento cronologicamente anteriore andrebbero pagate prima di quelle sorte in una fase successiva. Le prededuzioni, in qualunque fase nate, si trovano tutte nella stessa posizione e vanno considerate tutte alla stessa stregua; tuttavia si possono creare delle priorità determinate dalla procedura.
      Dispone, infatti, il terzo comma dell'art. 111bis che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti". E' chiaro, quindi che esclusa l'ipotesi che l0'attivo sia insufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni, i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento possono essere pagati via via che diventano liquidi ed esigibili, sempre che non siano contestati, altrimenti, se contestati, debbo passare attraverso l'insinuazione al passivo. Questa sorte compete, invece, a tutti i crediti, anche quelli prededucibili anteriori alla dichiarazione di fallimento; ed, infatti, lei dice che giustamnete il credito dell'attestatore del piano concordatario è stato insinuato e ammesso al passivo con collocazione in prededuzione. orbene l'ammissione del credito al passivo, fa sì che lo stesso non possa essere più pagato fuori riparto, ma sia comunque necessario un riparto in cui, ovviamente, le prededuzioni risultanti dal passivo vanno pagate prima di ogni credito concorsuale, giusto l'ordine segnato dal primo comma dell'art. 111 l. fall.
      Il pagamento delle prededuzioni nate nel fallimento può indubbiamente precedere, quindi, la soddisfazione dei creditori prededucibili ammessi al passivo- o perché crediti anteriori al fallimento o perché crediti nati nel fallimento ma contestati dal curatore- ma l'abilità dell'organo fallimentare è anche quella di cercare di bilanciare le situazione evitando sperequazioni eccessive facendo, ad esempio un riparto per le prededuzioni ammesse al passivo appena possibile.
      Tutto ciò, naturalmente, se l'attivo è sufficiente afr fronte a tutte le prededuzioni, altrimenti il curatore farebbe bene ad evitare anche il pagamento dei crediti sorti nel fallimento perché si dovrà predisporre una graduatoria tra tutte le prededuzione eseguire l'ordine , giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 111 bis l. fall.
      Zucchetti Sg srl