Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CHIUSURA PARTITA IVA E CODICE FISCALE

  • Massimo Marchi

    PESARO (PU)
    06/12/2019 17:04

    CHIUSURA PARTITA IVA E CODICE FISCALE

    Buonasera,
    decreto di chiusura del fallimento di un SRL datato 27.11.19:
    1) entro che giorno il curatore deve cessare la partita iva ?
    2) nel modello di cessazione della partita iva come DATA DI CESSAZIONE devo indicare la data del decreto di chiusura oppure quale altra data ?
    3) entro che giorno il curatore deve cancellare la srl dal registro imprese CCIAA ?
    4) dal giorno del decreto di chiusura , emesso dal Tribunale, ci sono dei tempi, ad esempio per eventuali reclami, che il curatore deve attendere prima di procedere per chiusura p.iva e cciaa ?
    grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/12/2019 20:08

      RE: CHIUSURA PARTITA IVA E CODICE FISCALE

      In primo luogo inquadriamo il momento in cui si ritiene chiuso il fallimento, supponendo di trovarci in nel caso (di gran lunga più frequente) di fallimento chiuso ex art. 118, I comma n. 3, l.fall. (compiuto riparto finale) senza giudizi pendenti. Se così non fosse, dovranno essere effettuati gli opportuni adattamenti.

      L'art. 119 l.fall. stabilisce al IV comma che "Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo" e al III comma che "Contro il decreto che dichiara la chiusura è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26".

      L'art. 26, III comma, l.fall. stabilisce che "Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori", soggetti che ci pare improbabile che si oppongano al decreto di chiusura, mentre "per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento".

      Il successivo IV comma, infine, stabilisce che "Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria".


      Le disposizioni qui sopra riportate consentono di inquadrare con precisione il momento in cui il decreto di chiusura in questione acquisterà o ha acquistato efficacia (ovviamente, in assenza di opposizioni): 10 giorni dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal Giudice Delegato o dal Tribunale, ovvero 90 giorni dal deposito in Cancelleria se tali formalità non sono state disposte.


      Ciò premesso, l'art. 118 l.fall. dispone che "Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese" senza stabilire un termine; riteniamo che tale richiesta di cancellazione debba quindi essere presentata nei termini ordinari per le comunicazioni al Registro delle Imprese (30 giorni da verificarsi del presupposto, che nel caso in esame è il decorso del termine ultimo per la proposizione del reclamo ex art. 26 l.fall., come descritto sopra).


      Per quanto riguarda la partita IVA, essa può essere chiusa anche prima della chiusura della procedura, nel momento in cui si ritenga terminata l'attività d'impesa, e comunque non potrà certo essere mantenuta dopo la richiesta di cancellazione al Registro delle Imprese. Da tale data, al massimo, decorrono quindi i trenta giorni per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, comunicazione che abitualmente (se non già fatta precedentemente) viene effettuata con la ComUnica al Registro delle Imprese).
      • Lorenzo Guarducci

        Prato
        10/01/2022 10:29

        RE: RE: CHIUSURA PARTITA IVA E CODICE FISCALE

        Buon giorno,
        intervengo in questa discussione per avere una conferma per un caso che mi trovo ad affrontare.
        Nell'ambito della liquidazione dell'attivo di un fallimento, a seguito di una regolare procedura competitiva, ho ceduto il credito iva maturato dal fallimento.
        In base agli accordi con la società acquirente, dovrò procedere a presentare la dichiarazione iva dell'anno di imposta 2021, chiedendo il credito a rimborso.
        Per fare ciò dovrò comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 gennaio 2022 la chiusura della partita iva a far data dal 31.12.2021 in modo che la richiesta di rimborso iva sia motivata dalla cessazione dell'attività.
        Riterrei di dover presentare all'AdE la comunicazione per la cessazione della sola partita iva con mantenimento in essere del codice fiscale.
        Così facendo la procedura rimarrà "sostituto di imposta" per i pagamenti a favore dei professionisti nell'ambito del riparto finale e per il pagamento a saldo del compenso del sottoscritto.
        Potete cortesemente indicarmi se il mio ragionamento è corretto?
        Grazie anticipatamente per la risposta che vorrete fornirmi.
        Cordiali saluti,

        Lorenzo Guarducci
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          10/01/2022 13:00

          RE: RE: RE: CHIUSURA PARTITA IVA E CODICE FISCALE

          Certamente.

          La procedura ipotizzata appare corretta.
        • Giulia Massari

          Prato
          02/07/2024 17:52

          RE: RE: RE: CHIUSURA PARTITA IVA E CODICE FISCALE

          Buonasera,
          ritenete che la stessa procedura di chiusura partita iva - una volta terminate le operazioni di liquidazione dell'attivo ed in funzione della richiesta di rimborso del credito Iva - possa essere seguita anche da società in concordato preventivo, che resterebbe così con il solo codice fiscale fino a cancellazione (il concordato è liquidatorio e si prevede al termine diprocedere a chiusura e cancellazine della società)?
          Cordiali saluti, Giulia Massari
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            03/07/2024 09:45

            RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PARTITA IVA E CODICE FISCALE

            Non vediamo ostacolo a seguire la medesima procedura, se effettivamente è cessata l'attività di impresa e la società rimane attiva solo per operazioni che non ne fanno parte.