Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

sul compenso al coadiutore

  • Alessandro Rimato

    roma
    30/04/2024 17:47

    sul compenso al coadiutore

    siamo nella fase del riparto finale, liquidato il compenso al curatore ai minimi tariffari, credo che il compenso da pagare al coadiutore sia a carico della massa con le stesse prerogative spettante al curatore. Grato del chiarimento
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/04/2024 19:01

      RE: sul compenso al coadiutore

      Si il compenso del coadiutore è a carico della massa, ma come precisa la parte finale del secondo comma dell'art. 32 l. fall. (ripresa dall'art. 129 CCII) "del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore". Formula che non significa che il compenso per l'opera del coadiutore debba essere sottratto dal compenso del curatore, (quando il legislatore ha inteso dire questo ha usato, come nel primo comma per i delegati, la ben diversa dizione che "l'onere pe ril compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore"), ma che nella determinazione del compenso di quest'ultimo si tiene presente che la procedura ha sopportato anche altre spese per pagare il o i coadiutori.
      Si procede, quindi, prima alla liquidazione del compenso dei coadiutore, come di tutte le spese del fallimento, e alla fine, dopo l'approvazione del conto gestione alla liquidazione del compenso del curatore, per il quale si tiene conto di quanto riconosciuto al coadiutore. Nel suo caso, tuttavia, tale problema non sorge perchè a lei, come dice, è stato liquidato il compenso sulla base dei parametri minimi, al di sotto dei quali non si può scendere, per cui probabilmente si è già tenuto conto della spesa per il coadiutore, seppur non ancora liquidata ma cui bisogna procedere prima della chiusura del fallimento.
      La liquidazione compete al giudice delegato (art. 25, n. 4 l. fall., ripreso dall'art. 123, lett. d) CCII) e, quanto ai criteri da utilizzare per la liquidazione del compenso ai coadiutori è da escludere l'applicazione del d.m. n. 30 del 2012 dettato per i curatori e altri organi di procedure concorsuali, non assurgendo i coadiutori a tale ruolo. Rimane il dubbio se applicare le tariffe professionali o la tabella dei consulenti tecnici di cui al d.m. 30.5.2002; la giurisprudenza della Cassazione ha optato per questa seconda soluzione (cfr. Cass. 12/05/2016, n.9781; Cass.9 maggio 2011, n. 10143; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3066; Cass. 26 gennaio 2005, n. 1568).
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Rimato

        roma
        30/04/2024 19:13

        RE: RE: sul compenso al coadiutore

        si bene, grazie, ho dimenticato di dirvi che il compenso al coadiutore era stato già liquidato dal G.D...... per cui in sede di riparto finale la predetta somma va antergata ad ogni altra al pari del compenso spettante al curatore.
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/05/2024 13:38

          RE: RE: RE: sul compenso al coadiutore

          Esatto. Trattasi di una spesa di giustizia equiparabile a quella del compenso al curatore e alle altre spese di giustizia.
          Zucchetti SG srl
          • Alessandro Rimato

            roma
            02/05/2024 14:14

            RE: RE: RE: RE: sul compenso al coadiutore

            intanto ringrazio; il mio non è un ringraziamento di puro stile ! effettivamente avevo qualche dubbio, tant'è che ( non avendo trovato riferimenti giurisprudenziali a supporto ) per scrupolo mi stavo comportando diversamente falcidiandolo alla stessa stregua dei professionisti prededucibili ex art. 2751 bis c.c. attesa insufficienza di fondi. dunque il coadiutore sarà pagato per intero con l'attivo disponibile e non soffrirà alcuna decurtazione.
            Per chiudere il cerchio Vi sarei grato dell'invio di qualche supporto ( giurisprudenza e/o dottrina ). Capirete l'importanza allo scopo di evitare osservazioni con quel che ne consegue.
            Veramente molte grazie
            Alessandro RIMATO
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              06/05/2024 08:10

              RE: RE: RE: RE: RE: sul compenso al coadiutore

              Il coadiutore, a norma dell'art. 32 l. fall. e dell' art. 129 CCII, è un ausiliario, più che del curatore, della massa in quanto presta un'opera integrativa (e non sostitutiva come il delegato) dell'attività del curatore per cui la sua nomina risponde ad una esigenza della procedura nel cui interesse questo soggetto svolge la sua attività, tant'è che il suo compenso è a carico della massa, sicchè tale compenso non può che essere catalogato come una spesa di giustizia equiparabile a quella del curatore, in quanto il coadiutore assume compiti inerenti ad un determinato settore o a determinati aspetti dell'intera procedura concorsuale, che il curatore non è in grado di svolgere personalmente per mancanza delle competenze necessarie in quel settore, ed entrambe le attività sono finalizzate alla soluzione delle esigenze della procedura.
              Né deve trarre in inganno l'ultima parte del secondo comma dell'art. 32, quando dice che del compenso riconosciuto ai coadiutori si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale al curatore, perchè questa disposizione nasce dal fatto che la nomina di un coadiutore risale ad una valutazione del curatore che ritiene opportuno essere coadiuvato in una qualche attività da altri soggetti, sicchè la relativa spesa - che non va detratta dal compenso del curatore perché grava sulla massa - non può risultare indifferente al momento della liquidazione del compenso al curatore; in tal modo si attribuisce al tribunale il compito di valutare, tra gli altri elementi utilizzabili per determinare i parametri da utilizzare per la liquidazione del compenso tra minimo e massimi, anche il comportamento del curatore e della sua capacità di gestione della procedura. Al contrario, proprio quest'ultima parte del secondo comma dell'art. 32, rafforza l'idea della equiparazione delle due figure al fine che qui interessa della natura di spese di giustizia dei relativi compensi.
              Crediamo che queste spiegazioni valgano più di precedenti giurisprudenziale che non abbiamo trovato in senso esplicito sul tema.
              Zucchetti SG srl