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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
distruzione documentazione contabile da parte del curatore
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Andrea Cundari
Santo Stefano di Rogliano (CS)20/09/2019 17:30distruzione documentazione contabile da parte del curatore
Spett.le Zucchetti,
in data odierna mi è arrivata da parte del Tribunale un decreto di chiusura di un fallimento che alla fine "ordina la restituzione al fallito di tutti i documenti contabili eventualmente a suo tempo depositati in cancelleria, disponendo che in mancanza di ritiro entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento si proceda alla sua distruzione da parte del curatore."
Il fallito è irreperibile e al momento anche per altri fallimenti chiusi con irreperibilità del fallito, sto mantenendo la documentazione per 10 anni presso il mio studio.
Casi simili? E' cambiata la norma? La distruzione deve avvenire tramite società specializzata?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/09/2019 12:03RE: distruzione documentazione contabile da parte del curatore
Come abbiamo avuto modo di dire altre volte, è necessario distinguere la documentazione che il curatore si trova alla chiusura del fallimento in tre categorie:
a-quella di provenienza dal fallito che il curatore, al momento dell'inventario, prende in consegna unitamente ai beni
b-quella compresa nel fascicolo fallimentare (domande di insinuazione, istanze del curatore, ordinanze di vendite, decreti di trasferimento, relazioni del curatore, ecc.);
c-quella riguardante la contabilità del fallimento (le scritture contabili richieste per la procedura, gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e copia di quelle spedite ecc.), copie degli atti del curatore ecc.
Questi ultimi documenti vanno conservati dal curatore per l'ordinario termine decennale fissato dall'art. 2220 c.c., ed anche oltre, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta. I messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti vanno conservati dal curatore per il periodo di due anni dalla chiusura del fallimento, per il disposto dell'ult. comma dell'art. 31bis.
I documenti sub b) vanno conservati, dopo la chiusura del fallimento, presso gli archivi del tribunale.
I documenti sub a), che sono quelli oggetto del provvedimento del tribunale nel caso di specie, vanno riconsegnati al fallito tornato in bonis, così come vanno restituiti e consegnati all'ex fallito tutti i beni ancora sussistenti al termine dello spossessamento. Quando il fallito è irreperibile, come nel suo caso, o, come capita più di frequente, è una società che viene cancellata con la chiusura del fallimento, non vi è un soggetto cui fare riferimento, ma la legge non si interessa di questa fattispecie, per cui si tratta di trovare una soluzione. Se neanche il tribunale prende in considerazione questa situazione, noi riteniamo che debba essere il curatore a conservare detta documentazione in via sostitutiva, ma nel suo caso il tribunale ha dato una precisa indicazione sul da farsi in caso di impossibilità di restituzione della documentazione in questione, per cui lei deve seguire la via indicata dal giudice. Questi, pur essendosi occupato del problema, non ha dettato istruzioni sulle modalità della distruzione, e, quindi, crediamo che questa possa essere liberamente eseguita da lei, che agisce ancora nella veste di curatore pubblico ufficiale, nel modo che crede, facendo risultare da un verbale cosa ha distrutto. Per una maggiore cautela potrebbe chiedere al cancelliere di presenziare all'operazione, che si sostanzia in un atto contrario all'inventario.
Zucchetti SG srl-
Michele Giuseppe Lo Prejato
Milano27/02/2024 10:01RE: RE: distruzione documentazione contabile da parte del curatore
Buongiorno,
mi ricollego alla conversazione per chiedere se il Curatore, in alternativa alla conservazione decennale dei documenti contabili (scritture contabili, fatture ecc...), può procedere alla restituzione degli stessi all'amministratore tornato in bonis.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/02/2024 12:16RE: RE: RE: distruzione documentazione contabile da parte del curatore
Se lei si riferisce, come crediamo, alla documentazione riguardante la contabilità del fallimento (le scritture contabili richieste per la procedura, gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e copia di quelle spedite ecc.), copie degli atti del curatore ecc., questa, come detto, nella risposta che precede, va conservata dal curatore per l'ordinario termine decennale fissato dall'art. 2220 c.c., ed anche oltre, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta e non può darla terzi, tanto meno alla società tornata in bonis, in quanto si tratta di documenti inerenti la gestione della procedura tenuta dal curatore, per cui è il curatore che deve conservarla anche per eventuali contestazioni fiscali, del resto, come ricordato nella precedente risposta, è la stessa legge (art. 31bis l. fall.) che dispone che i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti vanno conservati dal curatore per il periodo di due anni dalla chiusura del fallimento.
Zucchetti Sg srl-
Marco Peaquin
BOLZANO (BZ)04/03/2025 18:32RE: RE: RE: RE: distruzione documentazione contabile da parte del curatore
buongiorno,
mi inserisco nella discussione.
credo che il collega si riferisse alla documentazione della società fallita. a volte essa può essere voluminosa e la sua conservazione onerosa.
può essere riconsegnata al presidente del Cda della società fallita/cooperativa in lca?
grazie per l'attenzione-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/03/2025 20:17RE: RE: RE: RE: RE: distruzione documentazione contabile da parte del curatore
Si se accetta, cosa alquanto difficile anche perché con la chiusura della liquidazione coatta la cooperativa si estingue. In questi casi, come abbiamo suggerito altre volte, conviene prendere accordi, nel corso della procedura, con qualche ditta presso cui depositare la documentazione provvedendo al pagamento per dieci anni.
Zucchetti SG Srl
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Leonardo Viciani
COLLE DI VAL D'ELSA (SI)08/01/2026 15:55RE: RE: distruzione documentazione contabile da parte del curatore
In merito all'argomento in oggetto in qualità di Curatore di un fallimento del 15/7/2015, vista la voluminosità della documentazione contabile e amministrativa, ante fallimento, consegnatami dall'amministratore (in pratica quella appartenente alla categoria a) sopra indicata), ho incaricato una società specializzata per la conservazione della stessa. Naturalmente per detta conservazione pago un compenso annuo stabilito e approvato dal Comitato dei Creditori e dal G.D.
Visto che sono decorsi i 10 anni dalla data di fallimento (15/7/2025) e considerato che non ho alcuna pendenza fiscale in corso e la documentazione amministrativa oggetto di conservazione non è più necessaria alla procedura, anche se non ancora chiusa, chiedo;
- Se posso ordinare alla società specializzata di distruggere la documentazione in modo da non dover più pagare per la conservazione,
- in caso positivo se mi occorre qualche autorizzazione CdC/G.D., ovvero posso inviare direttamente una PEC in qualità di Curatore.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/01/2026 17:17RE: RE: RE: distruzione documentazione contabile da parte del curatore
Posto che si tratta della documentazione fornita dal fallito, al quale, una volta tornato in bonis dovrebbe essere restituita (come precisato nella prima risposta del presente dibattito), riteniamo che fin quando la procedura è aperta non possa procedere alla distruzione. Soltanto alla chiusura della stessa, se l'ex fallito non vuole o non è in grado di ricevere quanto potrebbe essergli restituito, può procedere alla distruzione, dato il tempo decorso; allo scopo può interpellare il fallito in vista della chiusura, in modo da procedere a detta operazione (ove necessaria) prima di chiudere il fallimento;, per la quale non è prevista alcuna autorizzazione trattandosi di atto di ordinaria amministrazione (sempre dato il tempo decorso), ma per tranquillità potrebbe comunque chiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori a norma dell'art. 35 l. fall.
Zucchetti Sg srl
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