Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura procedura con ammissione al passivo di altro fallimento

  • Giulio Eusebi

    Grottazzolina (FM)
    25/02/2022 11:00

    Chiusura procedura con ammissione al passivo di altro fallimento

    Vi pongo il seguente quesito:
    Una procedura fallimentare di SRL ha terminato tutta l'attività liquidatoria ma è stata ammessa al passivo di altro fallimento per il quale non ci sarà una chiusura in tempi brevi e per il quale è molto difficile prevedere con certezza un riparto a favore dello scrivente. Pertanto, la curatela sta valutando l'opportunità di procedere al riparto finale e chiudere la procedura.

    Nel caso in cui, dopo aver chiuso il fallimento e cancellato la società SRL, vengano ripartite somme in favore del fallimento chiuso, come ci si dovrebbe comportare?
    Si dovrebbe sollecitare un creditore a richiedere la riapertura della procedura ex art. 121 LF?
    In caso di mancata riapertura a chi andrebbero assegnate le somme?

    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/02/2022 19:26

      RE: Chiusura procedura con ammissione al passivo di altro fallimento

      La presenza di una insinuazione al passivo di altro fallimento le impedisce di chiudere il fallimento in via definitiva, se prima non definisce la pendenza, eventualmente con una rinuncia all'insinuazione; ovviamente per fare questo dovrebbe avere una dichiarazione del fallimento in cui è insinuato che non si prevedono riparti in favore del suo credito ed ottenere l'autorizzazione del suo comitato dei creditori.
      In presenza della insinuazione può però chiudere il fallimento in via provvisoria ai sensi del secondo comma dell'art. 118 l. fall., se lei chiude il suo fallimento ai sensi del n. 3 dell'art. 118, co,1. In questo caso, qualora ricevesse qualche somma dalla ripartizione nel fallimento in cui è insinuato, non vi è bisogno di riaprire il falliment9o in quanto si segue la procedura disposta dal citato secondo comma dell'art. 118.
      Zucchetti SG srl
      • Filippo Marangoni

        Macerata
        10/03/2023 12:40

        RE: RE: Chiusura procedura con ammissione al passivo di altro fallimento

        Mi associo alla discussione al fine di chiedere, qualora il fallimento sia stato chiuso (erroneamente)
        non avendo tenuto conto della successiva esistenza di una posta attiva derivante da altro fallimento in cui pendeva l'insinuazione, verificata l'effettività del riparto nel fallimento successivo, ritenete possibile, al solo fine di attuare una soluzione maggiormente snella e sostanzialmente pratica (in alternativa alla riapertura del Fallimento) di richiedere al GD autorizzazione a procedere comunque ad un riparto supplementare , previa liquidazione del relativo compenso per la ulteriore attività da acquisire, in favore dei soli creditori del fallimento chiuso oggetto di riparto finale (ma rimasti non integralmente soddisfatti) aprendo ad hoc un c/c tecnico al solo fine di compiere tale eventuale riparto?
        Ove invece ciò non fosse possibile, in sede di riapertura del Fallimento, potrebbe il Tribunale perimetrare
        tale riapertura al solo fine di compiere l'operazione di riparto descritta all'esito del quale con la massima celerità disporre la chiusura della procedura? grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/03/2023 18:14

          RE: RE: RE: Chiusura procedura con ammissione al passivo di altro fallimento

          La risposta ad entrambe le domande è negativa. Una volta chiuso il fallimento (in via definitiva e non anticipata), il fallito è tornato in bonis ed eventuali sopravvenienze sono di sua competenza, a meno che il fallimento non venga riaperto ricorrendo una delle ipotesi contemplate dall'art. 121 l. fall.
          Non è prevista una riapertura l'imitata al solo riparto dell'eventuale sopravvenienza in quanto l'art. 120 l. fall. prevede che con la sentenza di riapertura il tribunale richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo e stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà e così via; ossia si procede alla formazione di un nuovo stato passivo con la possibilità per i a creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso di chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.
          Zucchetti SG srl
    • Lucia Giamperi

      Urbino (PU)
      04/03/2024 11:02

      RE: Chiusura procedura con ammissione al passivo di altro fallimento

      Mi associo alla discussione. Ho chiuso un fallimento per riparto dell'attivo ex art. 118 comma I n. 3 L.F. .Successivamente il curatore di un fallimento nel quale mi ero insinuata, mi ha inviato il progetto di stato passivo supplementare dal quale risulta il riconoscimento di un credito a favore del mio fallimento che, come sopra precisato, ho chiuso per riparto dell'attivo e non in pendenza di giudizi ex art. 118 comma 2 L.F. ritenendo che l'insinuazione al passivo non sia propriamente una causa pendente e che vi erano poche chance di vedere riconosciuto il credito. Trattandosi di un importo non irrisorio mi chiedevo se in qualità di ex curatore devo stimolare in qualche modo la riapertura ex art. 121 L.F. da parte di un creditore o del fallito, il quale, peraltro aggiungo, ha chiesto l'esdebitazione entro l'anno dalla chiusura (procedura ancora pendente) ed in tal caso le modalità da seguire.
      Inoltre se il curatore già nominato, ad oggi, non ha più i requisiti in base alla nuova normativa per svolgere l'attività di curatore può comunque essere nominato nella riapertura del fallimento ? trattandosi di una procedura antecedente alla nuova regolamentazione? Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        04/03/2024 19:34

        RE: RE: Chiusura procedura con ammissione al passivo di altro fallimento

        Se abbiamo ben capito lei ha ricevuto soltanto la comunicazione dell'ammissione del fallimento che lei curava ed ora chiuso al passivo di altro fallimento, che non costituisce sopravvenienza di attivo, in quanto questa si avrà solo con il riparto o comunque sarebbe necessaria una dichiarazione di quel fallimento che il credito in questione ha buone possibilità di essere soddisfatto , eventualmente nei limiti del tot per cento.
        Bisogna quindi muovere dal presupposto che ci sia una dichiarazione del genere o comunque addirittura il riparto. In tal caso lei correttamente ritiene che il curatore, o meglio l'ex curatore, non è legittimato a chiedere la riapertura del fallimento, essendo a ciò designati dall'art. 121 l. fall. il debitore o i creditori. L'ex curatore, in quanto tale, quindi non solo non ha la legittimazione a chiedere la riapertura, a meno che lui stesso non sia creditore per non essergli stato pagato interamente il compenso, ma non ha neanche titolo per attivarsi presso i creditori per sollecitarli a chiedere la riapertura del fallimento, ma ha solo l'obbligo di comunicare all'ex fallito eventuali notifiche o comunicazioni a lui pervenute. Pertanto sicuramente l'ex curatore deve avvertire e trasmetter all'ex fallito la comunicazione della avvenuta ammissione al passivo di altro fallimento e di ogni altra comunicazione inerente l'eventuale pagamento del credito ammesso. E' probabile che l'ex fallito non chieda , anche se ne sussistono le condizioni, la riapertura del fallimento, dal momento che ha già chiesto l'esdebitazione e, di conseguenza, non ha interesse a riaprire la procedura in quanto se ottiene l'esdebitazione, diventano "inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente".
        Se poi, senza sua colpa, trapela la notizia tra i creditori che il fallito è in procinto di venire in possesso dii una somma rilevante, qualcuno di essi potrebbe prendere l'iniziativa per la riapertura sempre prima che intervenga l'esdebitazione.
        In caso di riapertura riteniamo che il curatore che abbia perso i requisiti per svolgere tale ruolo, non possa essere richiamato nell'incarico, tant'è che il comma 2, n.1 dell'art. 121 prevede che il tribunale con la riapertura richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo, ipotesi quest'ultima applicabile a tutti i casi in cui il precedente curatore non sia più nelle condizioni (decesso, malattia, cancellazione dall'albo, ecc.) di poter svolgere quel ruolo..
        Zucchetti SG srl