Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Parcella curatori

  • Roberto Bussani

    Trieste
    16/03/2023 12:47

    Parcella curatori

    Buongiorno,
    nel 2020 sono stato nominato curatore di una Snc fallita nel 2010 (con 2 soci falliti personalmente) in sostituzione del curatore precedente (dimissioni volontarie, non compensi percepiti). Stante che si tratta di società di persone, il fallimento (unico) è gestito da 3 posizioni distinte per società e soci (perciò 3 attivi, 3 passivi e 3 conti correnti).
    Ora sono nella fase finale e sto valutando la cessione del credito iva (da procedura + parcella finale curatore/i) e ritenute bancarie su interessi attivi. Vi pongo gentilmente i seguenti quesiti:
    1) posto che la liquidazione del compenso sarà unica e verrà poi suddivisa in proporzione per i due curatori (art. 39, co 3 regio decreto 267 dt 16/3/1942), una volta definiti i conteggi ed incassati gli importi ogni curatore dovrà emettere tre fatture per la propria quota di parcella? (1 alla società e 2 ai soci)
    2) in questo senso il credito iva e ritenute su interessi cedibili a società specializzate sono solo quelli relativi alla società?
    Ringrazio anticipatamente per un Vs gentile riscontro.
    Cordiali saluti
    dott. Roberto Bussani
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/03/2023 18:21

      RE: Parcella curatori

      Per quanto riguarda il punto 1, e la parte del punto 2 relativa all'IVA, la suddivisione del compenso nelle quote relative ai tre fallimenti rileva solo ai fini della detraibilità appunto dell'IVA.

      Per tale motivo riteniamo che siano praticabili due strade, con risultato identico:
      - i Curatori emettano tre fatture separate, come ipotizzato nel quesito
      - i Curatore emettano una sola fattura ciascuno, e sia il Curatore attuale a effettuare la suddivisione, considerando l'IVA esposta in tali fatture detraibile solo per la parte riferita la fallimento della società.


      Per quanto riguarda le ritenute su interessi, che diverranno credito in sede di dichiarazione dei redditi relativa al maxi-periodo fallimentare, la questione è più articolata.

      Essendo stati aperti tre c/c, poiché a norma dell'art. 26, IV comma, del D.P.R. 600/73 le ritenute sugli interessi maturati su quelli intestati ai due soci sono a titolo di imposta, non si pone il problema del loro eventuale "recupero" in sede di dichiarazione relativa al maxi-periodo fallimentare.

      Per quanto invece riguarda le ritenute sugli interessi maturati sul c/c intestato alla società, esse andranno indicate nella dichiarazione dei redditi di essa, dalla quale quindi risulterà un credito.

      Tale credito però non spetta alla società, bensì verrà evidenziato nelle certificazioni da rilasciare ai soci, che a loro volta le inseriranno nelle loro dichiarazioni dei redditi personali.

      A questo punto esse si tradurranno in crediti solo se la dichiarazione dei redditi dei soci non evidenzierà materia imponibile, cosa che né il Curatore né il potenziale acquirente di tale credito può sapere (al di là del fatto che il Curatore non ha la possibilità di sorvegliare i soci al momento della presentazione delle dichiarazione dei redditi in questione né, riteniamo, obbligarli a farla).

      Va poi considerato che la cessione in costanza di fallimento potrebbe solo avvenire come cessione di credito futuro, da formalizzare poi con un atto notarile fra socio e acquirente del credito; atto del quale non vediamo come il Curatore possa esigere la stipula da parte dei falliti.

      La procedura sopra descritta rende estremamente difficile il "recupero" di tali ritenute, e personalmente non ci risultano casi in cui sia stata proficuamente portata a termine.