Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento sas

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    09/07/2020 08:59

    Chiusura fallimento sas

    Buongiorno,
    devo chiedere la chiusura del fallimento di una sas (con un solo socio accomandatario) ai sensi dell'art. 118 comma 1, n. 3 LF. (per ripartizione finale dell'attivo della massa della società e della massa personale del socio).
    Dato che ai sensi dell'art. 118 u.c. per il caso in questione la chiusura del fallimento della società NON determina in automatico anche la chiusura del fallimento del socio e dato che quest'ultimo non ha sostanzialmente reddito e patrimonio (accudisce l'anziana madre, evitando così il costo di una colf) devo dimostrare (per chiedere la chiusura del fallimento del socio) tale insussistenza di reddito e patrimonio? Se sì, come?

    In buona sostanza a me interessa "portare a casa" la chiusura dei fallimenti sia della società che del socio.

    Grazie
    Cordiali saluti
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/07/2020 19:18

      RE: Chiusura fallimento sas

      Il fatto che l'art. 118, comma 2, l.fall. stabilisca che la chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, si spiega agevolmente col fatto che essendo i soci falliti per ripercussione, quale conseguenza automatica del fallimento della sociatà, una volta che il fallimento di questa si chiude per mancanza di creditori o perché tutti i creditori sono stati soddisfatti, non vi è più ragione di mantenere in piedi il fallimento dei soci, i creditori personali dei quali agiranno secondo le vie normali.
      Di conseguenza si spiega perché la norma non disponga egualmente quando viene chiuso il fallimento della società nei casi di cui ai numeri 3) e 4); in questi casi rimangono ancora debiti sociali da soddisfare per cui , chiuso il fallimento della società possono restare aperti quelli dei soci per continuare la liquidazione dei loro beni e pagare i creditori. Questo non significa che, in questi casi, l fallimenti dei soci casi non possano essere chiusi, ma semplicemente che la chiusura non avviene per ripercussione quale conseguenza della chiusura del fallimento sociale, ma devono ricorrere le condizioni per la chiusura del fallimento dei soci o, come nel suo caso del socio accomandatario, ossia che il suo patrimonio appreso all'attivo fallimentare sia stato liquidato e distribuito ai creditori, come, tanto per capirci, farebbe in presenza del fallimento di un imprenditore individuale.
      La eventuale sussistenza di un reddito del socio può rilevare, come per il fallimento di un imprenditore individuale, quale nuova entrata eventualmente da acquisire al fallimento nei limiti di cui all'art. 46 l. fall., ma al di là di questo è irrilevante e quindi, se il patrimonio del socio attratto al fallimento è stato liquidato, le cause definite, ecc. e non vi sono altre entrate acquisibili, può chiudere anche il fallimento del socio accomandatario.
      Zucchetti Sg srl