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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
COMUNICAZIONE RENDICONTO
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Riccardo Mengozzi
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)18/02/2016 21:02COMUNICAZIONE RENDICONTO
Ho comunicato a mezzo raccomandata a.r. il rendiconto all'a.u della societa fallita.
La raccomandata e'ritornato allonstudio con l'indicazione irreperibile.
Come mi devo comportare? Ritengo che il termine di 15 gg sia applicabile solo alle comunicazioni ai Creditori e quindi posso riproporla oltre detto termine, ma mi chiedevo se devo procedere a rintracciare l'a.u. che non si e' reso parte diligente nel comunicare l'eventuale variazione di residenza.
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza19/02/2016 19:31RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
La parte finale del terzo comma dell'art. 116 dispone che "Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento". Posto che lei ha effettuato la comunicazione all'amm. unico della società fallita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non deve fare altro. Inoltre, giustamente lei ha scritto all'amm. unico presso il suo domicilio e non alla società in persona del legale rappresentante presso la sede della società perché, in questo caso, la raccomandata sarebbe arrivata a lei, per il disposto del secondo comma dell'art. 48, per il quale "La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica e' consegnata al curatore".
Zucchetti Sg srl
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Angelo Russotto
Prato05/08/2016 18:16RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Mi aggancio al quesito per evidenziare quanto segue.
L'articolo 116 parla di comunicazione al "fallito". Mentre risulta pacifico che in caso di società di persone anche i soci falliti debbano essere avvertiti, non ritterrei dovuta, nel caso di amministratore di srl, in quanto non fallito personalmente, la comunicazione del rendiconto.
Attendo Vostre indicazioni.
Grazie.
Dott. Angelo Russotto-
Zucchetti SG
Vicenza05/08/2016 19:06RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Certamente la comunicazione di cui all'art. 116 non è dovuta all'amministratore della società fallita personalmente in quanto egli non è fallito, ma nel caso di cui in precedenza si parlava della comunicazione alla società fallita. A chi può essere fatta la comunicazione alla società fallita se non alla stessa in persona del suo amministratore unico? Solo che se si indirizza la corrispondenza alla società in persona del suo amministratore, la raccomandata, come ricordavamo nella precedente risposta, va consegnata al curatore ed allora per evitare questo e fare in modo che comunque fosse consegnata all'interessato consigliavamo di scrivere al nominativo dell'amministratore unico e non alla società in persona dell'amministratore unico.
Zucchetti Sg srl
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Mattia Callegari
Venezia16/01/2019 18:47RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Salve,
secondo voi al caso di specie potrebbe applicarsi l'art. 140 c.p.c. relativo alla notifica agli irreperibili?
Grazie.-
Zucchetti SG
Vicenza17/01/2019 21:11RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
No perché l'art. 140 cpc regola la notifica all'irreperibile dell'atto di citazione estensibile ad altri atti giudiziari soggetti a notifica, nel mentre nel caso non solo si tratta di una comunicazione (e non di notifica) ma per tale comunicazione al fallito è, come già ricordato che detta una norma specifica per la quale "Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".
Zucchetti SG srl-
Tatiana Memo
MESTRE (VE)25/01/2019 11:28RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Buongiorno,
mi aggancio alla discussione per chiedere: nel caso in cui l'amminitratore unico di una srl risulta essere stato cancellato dall'ufficio anagrafe del suo ultimo Comune di residenza per irreperibilità, come posso comunicare il rendiconto? devo effettuare una notifica ai sensi dell'art. 143 cpc?
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Zucchetti SG
Vicenza25/01/2019 18:58RE: RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
No perché, come abbiamo detto nella risposta che precede, l'art. 116 l.f. prevede espressamente che "Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento". Come l'art. 140 cpc- di cui alla precedente isposta- regola la notifica all'irreperibile dell'atto di citazione estensibile ad altri atti giudiziari soggetti a notifica, così l'art. 143 tratta sempre della notifica di atti giudiziari a persone con residenza, dimora e domicilio sconosciuti, nel mentre nel caso non va fatta una notifica di atto giudiziario, ma la comunicazione di un avvenuto Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza per la discussione del conto.
Zucchetti SG srl
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Patrizia Pandolfi
VIAREGGIO (LU)08/05/2019 14:27RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Buongiorno, avrei bisogno di chiarimenti circa "A chi può essere fatta la comunicazione alla società fallita se non alla stessa in persona del suo amministratore unico?" ma l'amministratore con il fallimento non la rappresenta piu'... e vorrei chiarimenti su quale tipo di "interessamento e diritto " puo' avere un amministratore su ricevere la rendicontazione della gestione della procedura.
Ringrazio
Saluti
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Zucchetti SG
Vicenza11/05/2019 13:23RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Il terzo comma dell'art. 116 dispone che la comunicazione del deposito del conto gestione e della fissazione dell'udienza per la discussione va fatta anche al fallito, chiarendo che, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essendo nel caso fallita una società la comunicazione va fatta alla stessa in persona del legale rappresentante (nel suo caso amministratore unico), il quale rimane in carica anche dopo la dichiarazione di fallimento e continua a rappresentare la società nei rapporti con il curatore e negli altri rapporti eventualmente ancora attivi; pensi al caso che il fallimento rinunci ad acquisire un bene perché non conveniente ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 104ter l.f., questo bene rimane nella disponibilità della società fallita che lo gestisce in persona dell'amministratore.
La ragione della partecipazione del fallito- e per esso del legale rappresentante della società fallita- all'udienza di discussione del conto gestione è data dal fatto che il curatore ha gestito durante la procedura proprio il patrimonio del fallito, per cui il principale interessato a conoscere come si è svolta la gestione e a sollevare eventuali contestazioni è proprio il fallito.
Zucchetti Sg srl-
Patrizia Pandolfi
VIAREGGIO (LU)13/05/2019 09:55RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Ringrazio per la preziosa risposta.
Cordiali saluti-
Ilaria Zaltron Dall'Armi
Vicenza19/09/2019 09:50RE: RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Buongiorno.
A chi comunicare il deposito del rendiconto in caso di amministratore unico della società fallita, deceduto?
Agli eredi? Certo il mandato non si trasferisce agli stessi, quindi si potrebbe inviare una raccomandata ar all'ultimo indirizzo noto dell'Amministratore unico, per produrre in udienza la "mancata notifica"? O con un certificato di morte dell'amministratore si supera la comunicazione?
Ringrazio per un possibile riscontro.
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Zucchetti SG
Vicenza19/09/2019 14:46RE: RE: RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Problema su cui non abbiamo trovato precedenti, né in giurisprudenza né in dottrina. La formulazione del terzo comma dell'art. 116- che nel nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza è modificato- pone in evidenza la necessità della comunicazione al fallito in via primaria a mezzo Pec e, in via subordinata, a mezzo lettera raccomandata, ma nulla dice come comportarsi in caso di morte del legale rappresentante, né si può fare ricorso ai principi generali in tema di notifica, da un lato, perché la società interessata è fallita per cui la corrispondenza eventualmente a lei diretta verrebbe trasmessa al curatore ai sensi dell'art. 48 l.f., e, dall'altro, perché gli eredi del defunto non succedono nella carica di amministratore, ma solo nei diritti e doveri patrimoniali ed economici legati alla carica (crediti e debiti). In questa situazione di completa incertezza, ci sembra corretta la soluzione da lei indicata di mandare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'amministratore all'ultimo indirizzo noto e consiglieremmo di eseguire la comunicazione anche mediante deposito in cancelleria, in applicazione analogica dell'art. 31bis l.fall (che però si riferisce a situazione diversa).
Zucchetti Sg srl-
Ilaria Zaltron Dall'Armi
Vicenza19/09/2019 17:59RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Ringrazio per il pronto riscontro.
Alla fine ho pensato di trasmettere la comunicazione a tutti i soci superstiti (uno era l'amministratore stesso) della Società fallita.
Cordiali saluti.
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Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)17/12/2019 16:37RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
nel caso di fallimento di snc con fallimento anche dei tre soci, ai singoli tre soci occorre inviare il rendiconto finale della società e solo quello della loro massa personale? oppure gli si devono mandare anche i rendiconti delle masse degli altri due soci? grazie. -
Zucchetti SG
Vicenza07/01/2020 17:18RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Tecnicamente basterebbe trasmettere a ciascun socio il rendiconto della società, visto che egli risponde anche dei debiti sociali, e quello proprio personale e non anche quello riguardante gli altri soci. Tuttavia non vi è motivo per non trasmettere a ciascun socio tutti i rendiconti dato che nei rapporti interni un socio potrebbe essere creditore verso gli altri e, comunque, ciascuno ha interesse a verificare come si è svolta la gestione degli altri potendo eventuali rilievi sulla gestione di uno riversarsi anche sulla propria.
Zucchetti Sg Srl
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Donatella Perna
Foggia16/03/2020 19:33RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Buonasera,
a causa del'emergenza Covid 19, il GD ha rinviato l'udienza per l'approvazione del rendiconto della gestione dal 10 marzo al 5 maggio c.a.
E' necessario procedere nuovamente alla comunicazione ai creditori e al fallito dell'avviso ex art. 116 l.f. di fissazione della nuova udienza, nella quale ogni interessato potrà presentare le sue osservazioni o contestazioni fino a 5 giorni prima della stessa ?
Grazie.-
Donatella Perna
Foggia17/03/2020 19:23RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Buonasera,
ho un'altra domanda da porvi.
In un fallimento di una srl semplificata in liquidazione, il legale rappresentante, pur regolarmente e con plurime missive invitato di consegnare le scritture contabili alla sottoscritta curatrice, non ha inteso dare seguito a tali richieste, nel senso che è rimasto irreperibile e le missive mi sono tornate indietro per compiuta giacenza.
Non mi è stato quindi possibile ricostruire in alcun modo le vicende societarie dal punto di vista contabile, nè individuare i creditori. Non sono a conoscenza se siano esperibili azioni revocatorie o recuperatorie...nulla.
Nel frattempo, mi sono giunte alcune (poche) domande di ammissione al passivo, tra cui quella del ricorrente per il fallimento e dell'agenzia delle entrate.
L'udienza di verifica delle tempestive è stata fissata al 23/04/2020 (non so se verrà rinviata a causa dell'emergenza in corso), quindi allo stato attuale le domande tempestive dovrebbero pervenirmi entro il 24/03/2020.
Mi accingo a scrivere e depositare la relazione ex art. 33, I comma, lf, da trasmettere in Procura per tutte le indagini del caso, che per me non è stato possibile compiere a causa della mancata collaborazione del leg. rappresentante della società fallita.
E' opportuno procedere ugualmente alla verifica delle domande tempestive pervenutemi, previa predisposizione del progetto di stato passivo?
Oppure posso procedere direttamente alla chiusura ex art. 102 o 118 n. 4 l.f.?
Grazie.
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Zucchetti SG
Vicenza18/03/2020 20:03RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Prima di procedere alla chiusura del fallimento è opportuno attendere gli sviluppi di eventuali indagini della procura e qualche altra che può fare lei per valutare se esistono possibilità di recupero di attivo tramite eventualmente revocatorie. Nel frattempo, considerato che sono pervenite poche domande è preferibile esaminarle nel progetto di stato passivo e verificarle all'udienza fissata, se si terrà, altrimenti alla successiva udienza di rinvio. Dopo di che se le cose rimangono come sono, può avviare la fase di chiusura.
Zucchetti Sg srl Prima di procedere alla chiusura del fallimento è opportuno attendere gli sviluppi di eventuali indagini della procura e qualche altra che può fare lei per valutare se esistono possibilità di recupero di attivo tramite eventualmente revocatorie. Nel frattempo, considerato che sono pervenite poche domande è preferibile esaminarle nel progetto di stato passivo e verificarle all'udienza fissata, se si terrà, altrimenti alla successiva udienza di rinvio. Dopo di che se le cose rimangono come sono, può avviare la fase di chiusura.
Zucchetti Sg srl
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Zucchetti SG
Vicenza17/03/2020 19:51RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Si perché, non essendo stata tenuta l'udienza del 10 marzo i creditori e il fallito non sono a conoscenza della nuova udienza, se non provvede il curatore a comunicarla. Né tale conoscenza può derivare dalla legge perché questa ha soltanto imposto il rinvio delle udienze (adesso a dopo il 15 aprile), ma poi sono i giudici a scaglionarle.
Zucchetti SG srl-
Donatella Perna
Foggia07/04/2020 20:33RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Buonasera,
a causa dell'emergenza epidemiologica in corso e della nuova proroga del periodo di sospensione delle attività giudiziarie fino all'11 maggio c.a., suppongo che l'udienza di verifica dello stato passivo delle udienza tempestive, inizialmente fissata per il 23/04/2020, non potrà svolgersi.
Poichè, tra l'altro, non è stato possibile reperire le scritture contabili, non ho potuto inviare alcun avviso ai creditori ex art. 92 l.f., per cui le uniche domande di ammissione tempestive pervenutemi sono quelle del ricorrente e dell'agenzia delle entrate (in tutto 3). Per detti motivi (irreperibilità del leg. rappresnetante della società fallita, mancata consegna delle scritture contabili), preciso che alcuni giorni fa ho già presentato istanza al GD per il rinvio dell'udienza di verifica del 23/04, a data da destinarsi.
Ieri, nel dubbio, non avendo ancora ricevuto il provvedimento di rinvio, ho comunque depositato il progetto di stato passivo.
Una volta che mi verrà comunicata la nuova udienza di verifica, penso non sia necessario che i 3 creditori suddetti depositino nuovamente le domande di ammissione al passivo e che io predisponga il progetto di stato passivo?
Mentre, eventuali nuovi creditori che dovessi riuscire ad individuare all'esito delle indagini, potranno essere considerati tempestivi, ove depositino le relative domande di ammissione fino a 30 giorni prima della nuova udienza di verifica che verrà stabilita dal GD?
PS. Pur essendo cliente Fallco, ho problemi ad accedere al Forum, per cui mi consente di scrivere dove ho già fatto miei interventi. Mi spiace se il contenuto non dovesse corrispondere a quello della discussione originaria.
Buona serata.
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Zucchetti SG
Vicenza08/04/2020 20:05RE: RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Se ha problemi di accesso al Forum, si rivolga all'assistenza, che anche in questo periodo emergenziale funziona con gli opportuni accorgimenti.
Quanto al merito della sua domanda, riteniamo che sicuramente l'udienza di verifica verrà rinviata e per la nuova udienza non è necessario che i creditori che hanno presentato la domanda di insinuazione ne inoltrino una nuova, a meno che non intendano modificare quella che già le hanno trasmesso.
Lei fa la comunicazione della nuova udienza sia a questi creditori, in modo che possano partecipare, sia ad altri che riuscirà ad individuare, e costoro potranno presentare la loro domanda tempestiva fino a 30 giorni prima della nuova udienza.
Zucchetti SG srl-
Santina Meli
siracusa19/11/2024 07:46RE: RE: RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Nel caso in cui il difensore costituito non sia più iscritto all'albo,la comunicazione del rendiconto è possibile farla all'avvocato domiciliario non difensore indicato in domanda di ammissione al passivo o devo anche procedere con il deposito in cancelleria? Trattasi di fallimento del 2002 ereditato in cui chiaramente non erano indicate le pec per le comunicazioni e mi sto ritrovando con diversi difensori non più esercenti la professione. Grazie -
Zucchetti SG
Vicenza19/11/2024 16:17RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO
Le comunicazioni, in caso di domiciliatario, possono essere effettuate a costui, presso il quale il soggetto destinatario ha eletto domicilio, posto che anche le notifiche possono essere eseguite nello stesso modo ai sensi dell'art. 141 c.p.c.
Zucchetti SG Srl
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