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Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI
CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
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Ilaria Guerra
Modena14/04/2015 09:11CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Buongiorno
dovendo predisporre il riparto finale del fallimento, mi trovo in questa situazione :
il tribunale ha liquidato il compenso del curatore oltre oneri accessori.
Il compenso da liquidare al curatore deve essere inserito nel progetto di riparto finale , e si evidenzia in questo modo l'iva su acquisti e il debito per la ritenuta d'acconto da versare da parte della procedura.
nel corso della procedura si è generato credito Iva che è stato portato nelle bvarie liquidazioni periodiche .
Chiedevo come posso comportarmi con questo credito iva che si è generato, considerando anche l'iva a credito sulla parcella del curatore che sarà emessa una volta approvato il riparto finale?
chiedevo anche per il pagamento della ritenuta d'acconto potrei posticiparlo fino a quando non potro' utilizzare il credito iva annuale in compensazione?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como28/05/2015 01:41RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Per quanto riguarda il versamento della ritenuta d'acconto sul compenso al Curatore (come per il versamento di tutte le altre ritenute in corso di procedura) può essere utilizzato il credito IVA con le regole ordinarie, e quindi quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata, con le limitazioni di importo, temporali e di eventuale visto di conformità ordinarie.
Se il credito IVA che si vuole utilizzare è proprio quello portato dalla fattura a cui si riferisce la ritenuta d'acconto, esistono due metodi:
- o si effettua il pagamento a dicembre, si riceve quindi in pari data la fattura e la si registra entro il 31/12, poi si può subito utilizzare tale credito (se inferiore a € 5.000) per versare la ritenuta al 16/1 dell'anno successivo
- chi deve ricevere il pagamento (il Curatore, in questo caso) emette la fattura prima della fine dell'anno, così si forma il credito IVA, e il pagamento avviene invece nell'anno successivo.
Dati il ruolo e la veste di pubblico ufficiale del Curatore, non ci pare assolutamente opportuno ritardare il versamento della ritenuta ed effettuarlo, una volta maturato il credito IVA, con ravvedimento operoso (come talvolta viene fatto nelle imprese in bonis): si tratta comunque del mancato rispetto di un obbligo di Legge, che riteniamo ben difficilmente il Giudice autorizzerà.
Per quanto invece riguarda il credito IVA che comunque di norma residua al termine della procedura, per l'IVA sulla fattura del Curatore oltre a quella sulle fatture degli eventuali professionisti pagati o in sede di riparto o per le ultime operazioni effettuate (p.es. perchè l'ultimo atto del fallimento è la chiusura di un giudizio civile, e viene pagata la fattura del legale), di norma:
- se è di importo modesto, se ne chiede l'autorizzazione all'abbandono
- se è di importo consistente, se ne potrà "organizzare" la cessione (sempre con procedura competitiva) prima di chiudere la procedura, nella forma di cessione di credito futuro.
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Giovanna De Angelis
roma29/04/2016 13:20RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Perchè aspettare che si maturi il credito iva annuale. Non si può presentare il modello TR per farsi riconoscere il credito e utilizzarlo in compensazione nel trimestre successivo? -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/05/2016 21:06RE: RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Ricorrendone i presupposti, certamente sì. -
Gianluca Marini
Pescara18/05/2016 12:08RE: RE: RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Mi pare però che l'utilizzo del Mod. TR per il rimborso/compensazione dell'IVA trimestrale riguardi solo alcune specifiche ipotesi che quindi riguarderebbero solo alcune tipologie di aziende fallite o mi sbaglio? -
Giovanna De Angelis
roma18/05/2016 12:53RE: RE: RE: RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Il modello TR elenca delle condizioni particolari per poter usufruire del credito trimestrale in compensazione, ho contattato l'ade è mi ha detto che per le procedeure si può fare anche se non cadono in quei casi. Ho chiesto conferma a Voi, ma chiederò conferma scritta all'AdE. Aspettare a chiudere la procedeura per maturare il credito annuale o rinunciare all'IVA mi sembra poco pratico. Il mio problema è pagare il legale del fallimento. Il Curatore nel caso non ci siano fondi sufficienti può farsi sempre liquidare dall'Erario. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como22/05/2016 11:57RE: RE: RE: RE: RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Le fattispecie in cui è possibile richiedere il rimborso trimestrale, ovvero la possibilità di utilizzare in compensazione il credito IVA maturato trimestralmente, sono individuate dal combinato disposto dell'art. 38-bis, II comma, e 30, II comma, del D.P.R. 633/72, e fra esse non sono espressamente previste le procedure concorsuali.
Qualora l'A.d.E. alla quale Lei si è rivolta dovesse invece dare una interpretazione diversa, o comunque ammettere tale possibilità, Le saremmo grati se ne desse conferma su questo Forum, a beneficio nostro e di tutti i partecipanti allo stesso.
Solleviamo invece qualche perplessità sul comportamento illustrato nell'ultima parte dell'intervento, perchè nella destinazione dei fondi della procedura il Curatore deve rispettare le regole stabilite dall'art. 111-bis l.fall., e quindi per prime le spese di procedura (fra le quali il suo compenso) e solo successivamente i debiti prededucibili privilegiati, fra i quali i legali del fallimento.
Se egli vìola tale ordine, e in virtù di tale violazione non dispone più dei fondi per il pagamento del proprio compenso, riteniamo quindi che possano essergli sollevate eccezioni in sede di richiesta di liquidazione a carico dell'Erario.
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Salvatore Ara
ALGHERO (SS)08/10/2018 14:53RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Chiedo cortesemente se ci sono degli sviluppi in ordine alla possibilità di presentazione del modello TR da parte del fallimento.
Trattasi, nel mio caso, di un fallimento di una "classica" srl di attività commerciale ove il presupposto sarebbe che nel 3 trimestre 2018 si trova solo l'iva a credito portata dalla fattura del curatore e del legale della procedura, senza quindi operazioni imponibili,e si intende utilizzare tale credito in compensazione con le ritenute delle retribuzioni dei dipendenti pagati nel riparto finale.
Cordialità.
Salvatore Ara -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como17/10/2018 14:48RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Non ci risultano né modifiche legislative, né interventi in giurisprudenza o prassi che modifichino i termini della questione, come inquadrati nell'intervento precedente: le possibilità di utilizzare in compensazione il credito IVA maturato trimestralmente sono individuate dal combinato disposto dell'art. 38-bis, II comma, e 30, II comma, del D.P.R. 633/72, e fra esse non sono espressamente previste le procedure concorsuali.
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Vania Gobat
PRAMAGGIORE (VE)31/10/2018 17:57RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Cosa si intende per "organizzare la cessione"?
Come può avvenire questo se il riparto finale è già stato eseguito e il credito si è formato proprio in seguito all'emissione delle fatture in sede di riparto finale?
Vania Gobat-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como02/11/2018 18:40RE: RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Significa che nell'ambito della procedura competitiva deve essere proposta la cessione di credito futuro, calcolando (ovviamente prudenzialmente) quale ne sarà l'importo e già prevedendo che il corrispettivo rimarrà il medesimo anche se il credito dovesse essere superiore.
Formalizzata tale cessione e riscosso il corrispettivo della stessa si potrà precedere con le operazioni di chiusura, dopo le quali verrà presentata la dichiarazione IVA relativa all'anno nel quale si è chiuso il fallimento, con richiesta di rimborso.
Una volta presentata la richiesta di rimborso si procederà, in adempimento dell'impegno assunto al momento della cessione del credito futuro, alla stipula dell'atto di cessione del credito, ora divenuto attuale e quindi cedibile.
Le finanziarie che si occupano di queste operazioni abitualmente sono organizzate e volentieri "guidano" il Curatore nella formalizzazione dell'iter qui sopra descritto.-
Linda Priori
Siena12/09/2019 15:10RE: RE: RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Buonasera,
mi ricollego a questa discussione per conoscere in che modo proporre la cessione del credito iva futuro (nel mio caso è da destinarsi all'Agenzia della Riscossione). Vedo nella risposta sopra il richiamo ad una procedura competitiva, in cosa consiste nello specifico?
Inoltre quali documenti bisogna presentare all'Agenzia delle Entrate e, in caso di piano di riparto finale già approvato, occorre una qualche autorizzazione dal Tribunale?
Ringrazio come al solito per l'aiuto
Saluti
Linda Priori-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como03/10/2019 01:24RE: RE: RE: RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
La procedura competitiva è la normale modalità di realizzo di qualsiasi attivo fallimentare, ex art. 107 l.fall.: "Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati".
La cessione in questione dovrà quindi essere prevista dal programma di liquidazione, dovrà essere predisposto uno specifico bando, e ci si potrà avvalere di soggetti specializzati (fra i quali Zucchetti Software Giuridico, con la piattaforma Fallcoaste).
Per l'effettuazione dell'asta e la cessione del credito non è necessario presentare alcun documento all'Agenzia delle Entrate. Ovviamente dovrà essere effettuata l'ordinaria procedura di richiesta di rimborso in sede di presentazione della dichiarazione IVA, e dovrà essere fornita all'Agenzia la documentazione che essa richiederà nel corso dell'ordinario iter di erogazione del rimborso.
Sarà cura dell'acquirente notificare la cessione all'Agenzia.
Non ci è chiara l'ipotesi di riparto finale già approvato: il riparto avviene dopo il rendiconto finale, e il rendiconto potrà essere predisposto e presentato solo dopo che saranno state ultimate le operazioni di realizzo dell'attivo, fra le quali la cessione di cui stiamo parlando.-
Paolo Ciampi
ROMA19/04/2021 15:44RE: RE: RE: RE: RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Leggendo quest'ultima frase della precedente risposta, non è chiaro se il curatore deve procedere con un nuovo Riparto finale per distribuire il credito Iva incassato.
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como24/04/2021 21:27RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
L'ultima frase della precedente risposta era riferita alla richiesta di quale procedura dovesse essere seguita per la cessione del credito IVA, a riparto finale già effettuato.
Tale affermazione ci lasciava perplessi, atteso che il riparto finale può essere effettuato solo dopo il rendiconto finale e quindi dopo l'ultimazione delle procedure di realizzo dell'attivo, compresa quindi la cessione del credito IVA.
Ribadiamo la nostra perplessità: come si può parlare di un "nuovo" riparto finale per distribuire il credito IVA incassato, se prima dell'incasso del credito IVA non si può procedere al riparto finale?.
Se ci sfugge qualcosa chiediamo di chiarirci meglio la situazione.
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Cristina Gaffurro
Bologna11/03/2022 20:28RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Cosa si fa nel caso che
Non si sia ceduto
Non si sia compensato
Non si è fatta rinuncia
E si sia già alla chiusura del conto corrente e della procedura per cui non si sono fatte le giuste previsioni come da voi giustamente evidenziate
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como13/03/2022 19:50RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CREDITO IVA POST FALLIMENTO E RIPARTO FINALE
Non è il solo quesito che è giunto sull'argomento, quindi ci permettiamo un suggerimento di carattere generale: se il Curatore si rende conto di aver commesso una dimenticanza, ed è ancora possibile adempiere, la strada maestra ci pare quella di ... adempiere.
Ben sappiamo che quando si è in chiusura di un fallimento durato magari anni, si ha tutti una gran voglia di chiuderlo, e fra i compiti del Curatore c'è anche quello di portare in fondo la procedura nel più breve tempo possibile; ma non ci pare prudente saltare un passaggio doveroso, rischiando conseguenze sul piano personale, se ancora è possibile compierlo.
Ovviamente, su un piatto della bilancia c'è il rischio (molto probabilmente remoto) di conseguenze, sull'altro ci può essere il timore di non "far bella figura" con il Giudice delegato, quindi la valutazione non può che essere rimessa a ciascuno di noi.
Ciò premesso, qualora si voglia evitare che in futuro possa essere imputata al Curatore la responsabilità di non aver ultimato il realizzo dell'attivo, il nostro suggerimento è di chiedere al Giudice Delegato l'autorizzazione o all'abbandono o alla cessione del credito e, solo dopo aver data esecuzione a quanto il Giudice avrà disposto, passare alle operazioni di chiusura.
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