Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI

VISTO DI CONFORMITA

  • Mauro Masiello

    Sanremo (IM)
    04/12/2014 18:17

    VISTO DI CONFORMITA


    Le circolari Ade 28/e 2014 ed Assonime 29/2014 riguardano l'apposizione del visto di conformità nel caso di compensazione di alcuni tipi di crediti fiscali (dirette ed iva) per importi superiori ad euro 15.000.

    Si sostiene tuttavia che "nel caso il soggetto che utilizza il credito in compensazione sia diverso da quello che lo ha generato .... anche per evitare l'elusione dell'obbligo in esame .... il visto va apposto anche sulla dichiarazione del soggetto cedente" (l'esempio riportato riguarda la cessione delle eccedenze all'interno del gruppo, ma è pur sempre solo un esempio).

    Si chiede se, a vostro parere, per poter cedere <<pro-soluto>> un credito ires di importo superiore ad euro 15.000 vada presentata la dichiarazione con apposizione del visto di conformità.

    Ringrazio e porgo cordiali saluti.


    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      31/12/2014 16:01

      RE: VISTO DI CONFORMITA

      L'apposizione del visto di conformità è indispensabile per poter utilizzare i crediti in compensazione orizzontale.

      Tale visto non è richiesto dalla normativa per il caso di cessione del credito (salvo che nel particolare caso di cessioni delle eccedenze IRES infragruppo menzionate nella circolare AdE citata nel quesito), pertanto non esiste tale obbligo di Legge nella fattispecie prospettata nel quesito.
      • Marco Peaquin

        BOLZANO (BZ)
        18/02/2016 17:57

        RE: RE: VISTO DI CONFORMITA

        in caso di dichiarazione IVA al termine del fallimento riportante un credito da chiedere a rimborso per un importo superiore ad euro 15.000, è necessaria l'apposizione del visto di conformità?
        ha qualche rilevanza il fatto che, nel frattempo, sia stato ceduto il creduto pro-soluto?
        grazie in anticipo
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          21/02/2016 20:38

          RE: RE: RE: VISTO DI CONFORMITA

          L'apposizione del visto di conformità non è indispensabile per l'ottenimento del rimborso ma, a norma dell'art. 38-bis del D.P.R. 633/72, essa è necessaria (unitamente ad altri requisiti) perchè l'erogazione del rimborso sia effettuata senza necessità della prestazione di garanzia di cui al quinto comma del medesimo articolo.

          Il fatto che il credito sia stato ceduto rileva nella misura in cui il Curatore, nell'atto di cessione, si sia impegnato o meno all'apposizione del visto medesimo: se tale obbligo non è previsto, e il Curatore non intende agevolare il cessionario del credito appunto per quanto riguarda la prestazione della garanzia, riteniamo che l'apposizione del visto non sia un obbligo a suo carico.