Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - LA CURA DEL PATRIMONIO

immobile acquisito da successione ereditaria

  • Massimo Fantozzi

    MASSA E COZZILE (PT)
    02/07/2024 12:03

    immobile acquisito da successione ereditaria

    Buongiorno,
    domando cortesemente come calcolare il valore del bene di un immobile nella fattispecie in oggetto da inserire nell'inventario iniziale?
    Devo fare una semplice valutazione come per il pagamento dell'IMU o deve essere fatto un calcolo particolare dall'asse ereditario, oppure...
    Grazie per la cortese risposta.
    Cordialmente
    mf
    • Zucchetti SG

      09/07/2024 09:57

      RE: immobile acquisito da successione ereditaria

      Nel rispondere alla domanda dobbiamo premettere che l'art. 362 c.c. (a mente del quale il tutore è tenuto ad effettuare l'inventario dei beni del minore) non è richiamato dall'art. 411 c.c., il quale indica quali norme relative alla disciplina della tutela si applicano anche all'amministrazione di sostegno; quindi, a rigore, non può dirsi che l'amministratore di sostegno sia tenuto a elaborare un inventario.
      Tuttavia nella prassi viene sempre richiesto all'amministratore di sostegno di redigere un inventario, perché questo è funzionale ad una buona gestione del patrimonio dell'amministrato.
      Ciò premesso, osserviamo che l'inventario è una ricognizione della situazione patrimoniale e reddituale del beneficiario.
      Venendo al contenuto, e limitando la nostra analisi al patrimonio immobiliare, va detto che esso si sostanzia in una elencazione descrittiva della consistenza del patrimonio, con puntuale indicazione dei dati identificativi dei singoli cespiti, per acquisire compiutamente i quali occorrere procedere ad una visura ipotecaria per individuare le trascrizioni eseguite a favore e contro l'amministrato.
      Quanto alla stima, il discorso potrebbe diventare più analitico, occorrendo scrutinare il fine cui la stima è destinata.
      E così, ove si dovesse semplicemente stimare un bene al fine di iscriverne il valore in seno all'inventario, potrebbe essere sufficiente una valutazione sommaria, che tuttavia guardi sempre ai valori di mercato.
      Se invece fosse necessario stimare i beni al fine di procedere ad una loro collocazione sul mercato, riteniamo che la stima debba essere particolarmente approfondita, soprattutto ove nell'autorizzare la vendita il giudice dovesse disporre che essa deve svolgersi secondo le regole del codice di procedura civile, e dunque sulla falsariga delle vendite esecutive che si snodano nell'ambito delle procedure per espropriazione immobiliare. Ricordiamo infatti a questo proposito che a mente dell'art. 376 c.c., "nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private".
      In questo caso, a nostro giudizio, la stima dovrà declinarsi nei termini scanditi dall'art. 173-bis disp. att. c.p.c., il quale indica puntualmente quali informazioni deve contenere la perizia.