Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - LA CURA DEL PATRIMONIO

Successione legittima - accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario oltre il 12° mese dall'apertura della succe...

  • Luciano Locci

    Selargius (CA)
    07/05/2025 20:48

    Successione legittima - accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario oltre il 12° mese dall'apertura della successione

    Buongiorno, la signora beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, che chiamerò Assunta, residente in provincia di Cagliari, è chiamata all'eredità relitta di suo cugino di 4° grado (Mario) insieme ad altri 5 cugini tutti di 4° grado:
    il de cuius muore in provincia di Como il 20/09/2023 dove era residente;
    Assunta non ha mai ricevuto comunicazioni ufficiali circa la morte del cugino, io come ads ne vengo a conoscenza nell'estate 2024;
    11 settembre 2024 ricevo il provvedimento del G.T. di autorizzazione all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario;
    21 ottobre 2024 sottoscrivo presso uno studio notarile in Cagliari l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (quindi oltre il dodicesimo mese dalla morte di Mario);
    14 gennaio 2025, poiché non si conosceva completamente la situazione patrimoniale del de cuius, deposito presso il tribunale la richiesta di proroga dei termini per la redazione dell'inventario che viene autorizzata il 23 gennaio 2025;
    11 aprile 2025 presso lo studio notarile di Cagliari si redige l'inventario.

    Nel caso di accettazione di eredità con beneficio d'inventario é previsto che la dichiarazione di successione debba essere trasmessa entro 12 mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario.
    Poiché l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è stata però fatta oltre il dodicesimo mese dall'apertura della successione quali possibilità esistono per evitare eventuali sanzioni?
    Cordiali saluti
    Luciano Locci
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      08/05/2025 19:56

      RE: Successione legittima - accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario oltre il 12° mese dall'apertura della successione

      In base all'art. 31, d.lgs. n. 346 del 1990 la dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data dell'apertura della successione.
      In base al successivo 2° comma, lett. d), dello stesso art. 31 il termine di presentazione decorre dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario nel suddetto entro 12 mesi dall'apertura della successione.
      Tale disposizione, in sostanza, consente di spostare in aventi il dies a quo a condizione che il chiamato accetti con beneficio d'inventario entro dodici mesi dalla data dell'apertura della successione.
      A questo punto vengono in rilievo gli articoli 471 e 472 c.c. che dispongono che le eredità devolute ai minori, agli interdetti, ai minori emancipati ed agli inabilitati non possono essere accettate se non con beneficio di inventario. Questa norma non si applica automaticamente all'amministrazione di sostegno, ma è evidente che se il decreto del tribunale abbia previsto che al beneficiario è precluso il compimento di atti di straordinaria amministrazione, sarà necessaria l'autorizzazione del Tribunale, e quindi l'accettazione dell'eredità avverrà nelle forme di cui all'articolo 484 c.c., e quindi con il beneficio di inventario.
      È chiaro, allora, che norme di cui al d.lgs n. 346/1990 devono essere coordinate con la normativa civilistica per cui il termine di 12 mesi per rendere la dichiarazione di successione non può che decorrere dalla scadenza del termine fissato dal giudice tutelare per la redazione dell'inventario, a prescindere dal momento in cui si è aperta la successione.