Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

recesso dal contratto di affitto d'azienda opponibilità al curatore

  • Luca Del Moro

    BELLUNO
    18/02/2026 17:26

    recesso dal contratto di affitto d'azienda opponibilità al curatore

    Una società in bonis concede in affitto il proprio ramo di azienda ad altra società. Prima della scadenza l'affittuaria comunica al concedente la disdetta dal contratto. Tuttavia, nonostante la disdetta, l'affittuaria permane nella detenzione dell'azienda e prosegue pure, per un certo tempo, il pagamento dei canoni. In seguito, la concedente è sottoposta a liquidazione giudiziale. Il curatore considera inopponibile la disdetta comunicata dalla affittuaria in quanto non iscritta al R.I.; pertanto considera applicabile l'art. 184 CCII. E' corretto?
    • Luca Del Moro

      BELLUNO
      19/02/2026 09:07

      RE: recesso dal contratto di affitto d'azienda opponibilità al curatore

      Aggiungo che il dubbio sulla fondatezza della posizione del curatore, nasce dal fatto che egli è a conoscenza dell'avvenuta disdetta dell'affittuaria (data mediante raccomandata a.r.), pertanto non potrebbe invocare l'inopponibilità per mancata iscrizione al RI, posto che ex art. 2193 cc "I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza". La conoscenza della disdetta da parte del curatore potrebbe essere provata dall'affittuaria.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/02/2026 12:27

      RE: recesso dal contratto di affitto d'azienda opponibilità al curatore

      La disdetta, anche se comunicata a mezzo raccomandata e portata a conoscenza del concedente, è priva di valore in quanto è stata superata in fatto dalla continuazione del contratto di affitto, con regolare pagamento del canone, almeno per un periodo. Tale comportamento delle parti evidenzia implicitamente che esse hanno concordemente ritenuto nulla o inefficace la disdetta, altrimenti non avrebbero continuato il rapporto come prima della disdetta stessa.
      Pertanto, all'atto dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico della concedente, è corretto considerare quel contratto ancora in corso, con conseguente applicazione dell'art. 184 CCII.
      Zucchetti SG srl