Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

liquidazione controllata e fido bancario

  • Alfredo Tradati

    MILANO
    10/05/2023 16:49

    liquidazione controllata e fido bancario

    Buonasera sono stato nominato liquidatore in una liquidazione controllata di un imprenditore sotto soglia. La liquidazione prevede un piano attraverso il quale il debitore versa alla procedura una somma fissa ogni mese oltre ad un ulteriore versamento di finanza esterna da parte di un terzo. Detto questo il debitore utilizza un conto corrente affidato e dunque opera sempre con saldi negativi ma entro fido (sia prima del deposito del ricorso che nei pochi mesi successivi all'apertura della liquidazione controllata): la situazione era evidenziata nella relazione particolareggiata del gestore della crisi. Con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il Tribunale ha ordinato al debitore di mettere a disposizione le somme mensili previste dal piano e di conseguenza (non esplicitamente) ha autorizzato il debitore a continuare l'attività di imprenditore, unica fonte di reddito. Tanto esposto la sentenza nulla dice in merito al conto corrente del debitore e al fido bancario presente sullo stesso e pertanto vi chiedo se tali rapporti debbano cessare automaticamente come nel fallimento. Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/05/2023 19:15

      RE: liquidazione controllata e fido bancario

      La sua intuizione che il tribunale con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, nell'ordinare al debitore di mettere a disposizione le somme mensili previste dal piano, e prodotte dalla sua attività abbia implicitamente autorizzato il debitore a continuare l'attività di imprenditore, ci sembra corretta. Presumiamo, dunque, che si tratti di imprenditore davvero minimo che opera personalmente e con attrezzatura modesta perché l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina, come nel fallimento, lo spossessamento del debitore (lett, e), comma 2 art.270 CCII) e la sospensione dei contratti in corso fino a quando il liquidatore non scelga se subentrare o sciogliersi dagli stessi (comma 6, art. 270). Deve trattarsi quindi di una specie di artigiano che mette a disposizione parte dei suoi redditi derivanti dal suo lavoro che continua, per cui rimane nella sue mani l'attrezzatura di cui dispone e il conto corrente in questione è da ritenersi come lo strumento per operare e svolgere la sua attività personale, da cui trae la fonte del proprio redito e per contribuire al pagamento dei creditori; pertanto, così impostata la questione, il conto corrente è sottratto alla regola di cui al citato comma sesto dell'art. 270 e continua come rapporto personale con il sovraindebitato.
      Ovviamente, essendoci alla base della procedura lo spossessamento, il liquidatore deve esercitare un controllo su detta attività per verificare, se non altro, se è in grado di mnatenere gli impegni assunti.
      Zucchetti SG srl