Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

  • Elisa Giordana

    VERZUOLO (CN)
    23/01/2024 15:57

    PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    Buongiorno
    un legale predispone domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale di una SRL, chiedendo di essere ammesso "in prededuzione in via chirografaria" per i compensi derivanti dalla predisposizione del ricorso in proprio per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale stessa.
    Stando al tenore letterale dell'art.6 CCII, tali spese non sarebbero elencate tra quelle ammissibili in prededuzione, ma parte della dottrina ritiene la non elencazione nell'art.6 CCII una mera dimenticanza del legislatore, tanto più se raffrontato con l'art.111 c.2 L.F .
    Si richiede pertanto un parere in merito all'ammissione in prededuzione delle spese legali per la predisposizione del ricorso in proprio per l'apertura di una liquidazione giudiziale.
    Grazie
    • Ottavia Simili

      Roma
      23/01/2024 18:25

      RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

      Io nel progetto di stato passivo che sto redigendo ho identica situazione e ho proposto la non ammissione della prededuzione chirografari così motivandola:

      - In merito alle spese legali per il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si propone l'ammissione in chirografo per Euro ____________ oltre spese generali.
      Il ricorrente richiede la prededuzione chirografaria richiamando Cass. 18922/2014 e Trib. Milano 22065/2017. La sottoscritta evidenzia che tali pronunce sono attinenti alla vecchia Legge Fallimentare.
      L'art. 6 del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, "Prededucibilità dei crediti", elenca quali sono i crediti che sono considerati prededucibili e non vi rientrano i crediti sorti in funzione dell'apertura della liquidazione giudiziale. Differiva in questo la Legge Fallimentare quando all'art. 111 recitava: "Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge";
      Si tratta, secondo il CCII, oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, dei crediti:
      a) relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
      b) professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
      c) professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
      d) legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

      Vediamo in udienza il GD se concorderà con me o no.
      • Carlotta Cento

        Milano
        05/09/2024 10:57

        RE: RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

        Buongiorno,
        chiedo alla collega Dott.ssa Simili, a seguito di questo suo intervento del 23/01/2024,
        se in udienza il GD ha poi concordato con Lei nel non riconoscere la prededuzione alle spese legali per il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, oppure se è stata concessa la prededuzione e, in quest'ultimo caso, se è stato richiamato qualche particolare motivo.

        grazie

        • Ottavia Simili

          Roma
          05/09/2024 15:50

          RE: RE: RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

          Buongiorno.
          Il GD in udienza ha concordato con me ed il creditore non ha promosso opposizione al decreto di ammissione allo stato passivo in chirografo.
          Un saluto,
          O.S.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/01/2024 20:21

      RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

      A nostro avviso il legislatore del codice ha abbandonato il precedente sistema che lasciava la valvola della prededucibilità dei crediti sorti in occasione o funzione della procedura al deliberato e dichiarato scopo di restringere il campo delle prededuzioni e, in particolare delle spese delle procedure, individuando singole ipotesi che sono quelle elencate nell'art. 6 e tutte quelle comunque previste da una norma di legge. Ed il fatto che ai crediti professionali siano dedicate autonome disposizioni (le lettere b e c) porta ad escludere che quelli non menzionati nelle stesse o espressamente qualificati come tali da specifiche disposizioni di legge possano qualificarsi come prededucibili.
      A nostro parere, pertanto, il credito del legale che assiste il debitore per l'accesso alla liquidazione giudiziale non gode oggi della prededuzione perché non rientra nella previsione dell'art. 6 né di altra previsione di legge che attribuisca tale qualifica. Esclusa la prededuzione, il credito in questione va collocato in chirografo, in conformità a quanto richiesto dall'istante che, appunto nell'ambito delle prededuzioni, aveva parlato di chirografo.
      Condividiamo in sostanza la soluzione data dalla dott.ssa Simili
      Zucchetti Sg srl
      • Ottavia Simili

        Roma
        24/01/2024 12:12

        RE: RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

        Segnalo questa recente giurisprudenza a conforto del fatto che l'art. 6 stabilisce TASSATIVAMENTE i casi in cui spetta la prededuzione:

        Liquidazione controllata: carattere privilegiato del credito del legale che assiste il debitore
        Tribunale Savona, 05 Dicembre 2023. Pres. Di Lorenzo. Est. Ferretti.
        Liquidazione Controllata – Compenso dell'avvocato che ha redatto il ricorso – Prededucibilità – Esclusione
        Il credito maturato dal legale per l'assistenza del debitore nella liquidazione controllata gode unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n.2) c.c., non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non rientrando esso tra i creditori "posteriori" ex art. 277 CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          25/01/2024 20:46

          RE: RE: RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

          Grazie per la segnalazione che ci conforta nella tesi da noi sempre sostenuta della tassatività dell'elencazione di cui all'art. 6 e della svolta, rispetto al passato, realizzata da questa nuova norma. Tuttavia, come abbiamo anche sul punto altre volte evidenziato, proprio in tema di liquidazione controllata l'art. 277, oltre al comma 1 richiamato nel provvedimento del tribunale di Savona, contiene anche un comma 2 del seguente tenore: "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti", la cui prima parte riprende i concetti di occasionalità e funzionalità propri del secondo comma dell'art. 111 legge fall. e la funzionalità difficilmente può riferirsi ai crediti posteriori, che già rientrano nel concetto di occasionalità.
          Zucchetti SG srl .
      • Margherita Carré

        VERZUOLO (CN)
        03/09/2025 17:50

        RE: RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

        Buona sera, in riferimento all'argomento in oggetto, qualora il legale abbia richiesto la prededuzione ma non in chirografo bensì garantita da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2, essendo pacifico la non ammissibilità del credito in prededuzione , può essere comunque ammesso col privilegio spettante ai professionisti o deve essere declassato a chirografo?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/09/2025 18:58

          RE: RE: RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

          Se, come lei afferma, l'istante ha chiesto l'ammissione in prededuzione e del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n, 2 c.c., non vediamo alcun problema nel negare la prededuzione e ammettere il credito in privilegio, sempre che ricorrano le condizioni dettate da detta noma civilistica, sia perché è il giudice che determina la qualificazione giuridica (quale è la collocazione in base al privilegio applicabile secondo legge) sia perché non contrasta con la richiesta iniziale del creditore che tale privilegio aveva chiesto seppur nell'ambito delle prededuzioni.
          Zucchetti SG srl
    • Maria Paola Dente

      ROMA
      28/01/2025 12:48

      RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

      Buongiorno,
      avendo letto questi interessanti contributi vorrei cortesemente sapere se anche le spese legali liquidate dall'ordinanza che ha accolto l'opposizione allo stato passivo vanno collocate in chirografo, ovvero vanno riconosciute in prededuzione.
      E, se fossero in prededuzione, andrebbero riconosciute per intero - ove l'attivo non fosse sufficiente a coprire anche il compenso del curatore, ovvero andrebbero graduate?
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        28/01/2025 17:18

        RE: RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

        La lett. d) del comma 1 dell'art. 6 c.c.i.i., qualifica prededucibili "i crediti legalmente sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento". E' chiaro pertanto che le spese del giudizio di opposizione allo stato passivo poste a carico della liquidazione giudiziale sono da considerare come prededucibili in quanto sorte nel corso della procedura e funzionali alla realizzazione della stessa, quale è l'accertamento del passivo.
        Quando l'attivo non è sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni vanno tra loro graduati in virtù del disposto di cui all'art. 222, comma 4.
        Nella graduazione tra il credito del curatore per il suo compenso e quello della parte vincente nel giudizio di opposizione prevale il primo in quanto il compenso è da qualificare come spesa di giustizia assistita dai privilegi di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., nel mentre le seconde attengono ad un giudizio di natura cognitoria, che non godono di alcun privilegio, sicchè nella graduazione tra le prededuzioni andrebbero collocate in chirografo.
        Zucchetti SG srl
    • Angela Sapio

      Roma
      08/01/2026 15:11

      RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

      Buonasera, mi associo al quesito.
      Il creditore istante chiede il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., avendo proposto istanza di liquidazione giudiziale.

      Tenuto conto che (salvo errori) tale norma dovrebbe essere applicabile solamente al professionista che presta la sua attività nell'interesse del debitore per gli ultimi due anni (e non è questo il caso, trattandosi di domanda di liquidazione presentata dal creditore), vorrei sapere che tipo di privilegio riconoscere in tal caso, tenuto conto che l'art. 221 ccii non richiama la prededuzione di cui all'art. 111 l.f.

      Grazie per il confronto.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        09/01/2026 17:16

        RE: RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

        Giustamente lei distingue il rapporto del debitore con il proprio legale, al quale è riferibile l'art. 2751 bis n. 2 c.c., dal quello del creditore istante con il legale utilizzato per chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del proprio debitore insolvente, nel qual caso il credito del professionista verso il suo cliente costituisce una spesa di quest'ultimo, da valutare se e quale collocazione può trovare nella procedura concorsuale.
        Sul se non dovrebbero esserci dubbi giacchè l'art. 95 c.p.c., pone a carico di chi ha subito l'espropriazione le spese sostenute nel processo di esecuzione da parte del creditore procedente e non vi è motivo per escludere che la parte possa servirsi di un legale; tanto più oggi che il procedimento prefallimentare ha perso quella natura officiosa che aveva in passato quando la domanda poteva anche essere considerata come una segnalazione che metteva in moto il potere di ufficio del tribunale ma è diventato un vero proprio giudizio (pur con alcune rilevanti particolarità) basato sull'onere della prova distribuita variamente dal legislatore, con esclusione della apertura d'ufficio della liquidazione giudiziale (come già della dichiarazione di fallimento, dopo la riforma del 2006).
        Una volta ammesso che le spese della domanda sono dovute, si tratta di stabilirne la collocazione. Se in passato si poteva in proposito nutrire qualche dubbio a causa dell'ampia formula di cui al comma 2 dell'art. 111l. fall. (alla quale comunque si obiettava che dette spese, oltre a precedere cronologicamente il fallimento, non erano in stretto collegamento funzionale con esso atteso che l'apertura del concorso derivava dalla constatata sussistenza, da parte del tribunale, delle condizioni soggettive ed oggettive per la dichiarazione), nel vigore del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, applicabile alla fattispecie, ogni dubbio è escluso dalla formulazione dell'art. 6, che non fa più riferimento ai crediti sorti in funzione o in occasione della liquidazione giudiziale, ma riserva la prededuzione ai casi espressamente indicati nella norma citata o in altre disposizioni di legge, e nessuna prevede la prededucibilità per le spese in questione.
        Ritenuta la natura concorsuale del credito in esame, la Cassazione continua a sostenere (cfr. da ult. Cass. 24/01/2025, n.1718; in precedenza cfr. Cass. n. 26949/2016; Cass. n. 6787/2000).
        In passato, su questo Forum noi avevamo espresso più di qualche critica a questa soluzione, ma a fronte del consolidarsi di tale orientamento , pare superfluo riportare le pregresse obiezioni, accettando il dictum della S. corte.
        Zucchetti SG srl