Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ammissione passivo - prededuzione ex art. 2755 c.c.

  • Laura Meloni

    Nuoro
    14/03/2024 09:16

    ammissione passivo - prededuzione ex art. 2755 c.c.

    Buongiorno,
    In sede di insinuazione al passivo di liquidazione giudiziale preceduta da concordato, un creditore chiede l'ammissione di una somma in prededuzione (art. 2755 C.C.) per compenso legale per la fase esecutiva.
    Al ricorso è allegato verbale di pignoramento di beni mobili del 03.07.2017.
    La fase esecutiva è stata interrotta dal deposito di domanda concordataria in bianco (13/09/2017), in seguito rinunciata per proporre domanda migliorativa. Il concordato relativo è stato omologato e dichiarato risolto per inadempimento in data 08.08.2023.
    In data 28.12.2023 è stata dichiarata la liquidazione giudiziale.
    Per la determinazione del compenso legale è allegato un prospetto di calcolo "Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito civile… valore causa…. ……" non sottoscritto, recante nessuna intestazione e/o timbro e nessuna documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della spesa.
    Nel progetto depositato si propone l'ammissione in chirografo, il creditore nelle osservazioni depositate insiste per l'accoglimento dell'importo in prededuzione.
    Chiedo cortesemente un vostro parere in merito alla richiesta di prededuzione ed eventualmente del privilegio ex art. 2755 (A1.1) e, a monte, alla efficacia del pignoramento ex art. 497 c.c.
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/03/2024 19:41

      RE: ammissione passivo - prededuzione ex art. 2755 c.c.

      Il primo problema che si pone è se il credito è sufficientemente documentato tanto da poter essere ammesso (indipendentemente dalla collocazione). L fati che lei espone non sembrano fornire detta prova, tuttavia se a lei risulta dalla documentazione rinvenuta che il creditore in questione ha effettuato il pignoramento, può essergli riconosciuto il credito per le spese dell'esecuzione che, a norma dell'art. 95 cpc, gravano sull'esecutato, salvo a stabilirne il quantum in base all'attività svolta e alla tariffa legale; il fatto che il creditore non abbia ancora pagato il suo legale è irrilevante ai fini in esame perché comunque lui dovrà sopportare la spesa dell'esecuzione.
      Prededuzione. Riteniamo che vada esclusa la predeuzione dal momento che trova applicazione nella fattispecie la disciplina del codice della crisi, tant'è che è stata dichiarata la liquidazione giudiziale e non il fallimento. Orbene, nel nuovo codice la funzionalità, quale criterio di determinazione della prededuzione nel secondo comma dell'art. 111 l. fall. è stato di molto ridimensionato in quanto ora la prededuzione ricorre nei casi espressamente previsti dall'art. 6 o in altre disposizioni di legge. Orbene l'attività professionale per l'esercizio di azioni esecutive non è considerata tra le ipotesi previste dall'art. 6 né in altre norme. E ciò a tacere dell'effetto della rinuncia al concordato in bianco sulla consecuzione tra procedura, che è questione assorbita da quella più generale della non prededucibilità del credito in questione per la sua tipologia.
      Privilegio. I crediti per il giudizio esecutivo mobiliare (che inizia con il pignoramenti) sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 2755 c.c. se risulta essere nell'interesse della massa dei creditori. Pertanto è da valutare se nel caso quel pignoramento ha consentito alle procedure che s sono susseguite di rinvenire nel patrimonio del debiore beni che, senza il pignoramento il debitore avrebbe potuto alienare. In ogni caso il privilegio di cui all'art. 2755 c.c. è un privilegio speciale che si esercita sui beni oggetto del pignoramento, per cui bisogna verificare quali sono i beni che sono stati pignorati e se questi sono ancora presenti all'attivo, il privilegio può essere riconosciuto; altrimenti il credito va ammesso in chirografo data l'impossibilità attuale e futura di individuare i beni su cui esercitare il privilegio.
      Zucchetti SG srl
      • Barbara Sciascia

        VERONA
        15/05/2024 12:28

        RE: RE: ammissione passivo - prededuzione ex art. 2755 c.c.

        Mi permetto di intervenire in questa discussione, per un quesito parzialmente coincidente.
        L'AdE formula domanda di ammissione al passivo delle spese sostenute per l'istanza di liquidazione giudiziale "in prededuzione o in subordine con privilegio ex artt. 2755 – 2770 art. 95 cpc".
        Esclusa a mio modo di vedere la prededucibilità, non rientrando l'ipotesi tra quelle espressamente qualificate come tali dalla Legge, nè nei casi tipizzati dall'art. 6 CCII, nutro dubbi anche sul riconoscimento del privilegio dell'art. 2755 e 2770 c.c. sia perché trattasi di privilegi speciali su beni diversi, gli uni mobiliari e gli altri immobiliari, peraltro non descritti nell'istanza stessa, come previsto dall'art. 201 co. 3 lett. d), sia perché entrambe le norme presuppongono che la spesa di giustizia cui si riferisce il credito sia stata sostenuta per atti "conservativi o per l'espropriazione".
        Posto che nello specifico, preliminarmente all'azione di apertura della liquidazione giudiziale, non sono stati instaurati procedimenti cautelari o esecutivi e ritenendo di dover interpretare restrittivamente entrambe le norme, pur essendo sempre stato riconosciuto alle procedure concorsuali la natura di azione esecutiva collettiva a vantaggio della massa, riterrei di dover escludere il privilegio.
        Parimenti, ritengo di escludere il privilegio generale di cui all'art. 95 cpc per il riferimento al processo esecutivo.
        Dunque, chiedo se sia corretto degradare il credito al chirografo.

        Con riferimento alle spese, oltre ad indicare in istanza una fattura con numerazione, data ed intestazione a professionista, tutti diversi rispetto a quanto risultante dalla fattura allegata (circostanza per la quale ritengo che l'errore possa essere emendato dal documento), non viene fornita prova del pagamento (per cui ammetterei con riserva di esibizione della contabile di pagamento e della fattura quietanzata) e benché tale fattura includa anche le spese non imponibili, di cui non è dato conoscere il dettaglio (circostanza per la quale escluderei invece tali importi), l'AdE chiede altresì il pagamento del contributo unificato e l'anticipazione forfettaria di € 27,00 asseritamente prenotate a debito, senza fornire tra l'altro l'attestazione di ciò da parte del cancelliere.
        Qui torno a dubitare della suddetta impostazione: solitamente le spese di registrazione della sentenza sono prenotate a debito e vi provvede la curatela al pagamento, in corso di procedura, dunque in prededuzione; mi chiedo dunque se queste spese possano avere rango diverso.
        Ringrazio sin d'ora.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/05/2024 19:43

          RE: RE: RE: ammissione passivo - prededuzione ex art. 2755 c.c.

          D'accordo sulla esclusione della prededuzione e del privilegio ex art. 2755 e 2770 c.c., ma come abbiamo detto più volte, dal combinato disposto degli artt. 95 c.p.c. e 54 comma 1 l.fall. e dora art. 153, comma 1 CCII, si ricavano due principi: che le spese per la domanda di insinuazione, in quanto dirette a realizzare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva concorsuale, sono a carico del fallito (art. 95 cpc) e che le stesse devono avere lo stesso trattamento del credito cui si riferiscono (art. 153 CCII).
          Abbiamo anche detto in altre occasioni che la mancanza della fattura quietanzata del professionista che assiste il creditore non è causa di esclusione del credito in quanto la prestazione è stata effettuata e il pagamento è a carico del committente, che lo può riversare come spese sull'esecutato; né può essere motivo di ammissione con riserva non rientrando tra le previsioni di ammissione riservata di cui all'art. 204, comma 2 . Piuttosto la spesa del legale potrebbe essere esclusa con la considerazione della non obbligatorietà del patrocinio di un procuratore legale per la presentazione della domanda, ma è anche vero che l'assistenza del legale, non obbligatoria per legge, lo può diventare in relazione al contenuto della domanda, per cui, a nostro parere, fermo il principio sopra enunciato, le spese del legale dovrebbero comunque essere riconosciute (e collocate nella stessa posizione del credito) tutte le volte in cui l'assistenza di un legale si presenti come indispensabile in relazione alla complessità della domanda, unitamente alle spese vive sostenute o da sostenere, tra cui quella del contributo unificato.
          Zucchetti Sg srl
          • Barbara Sciascia

            VERONA
            16/05/2024 11:48

            RE: RE: RE: RE: ammissione passivo - prededuzione ex art. 2755 c.c.

            Scusate ma leggendo la Vs. risposta temo di non essere stata incisiva nella domanda ed ora rimarco che l'insinuazione è per il recupero del credito da spese legali per l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
            Ringrazio.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              16/05/2024 18:45

              RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo - prededuzione ex art. 2755 c.c.

              Ci scusiamo noi per aver interpretato la sua domanda come avente ad oggetto l'istanza di insinuazione al passivo, nel mentre si riferiva alle spese per ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale.
              La questione è ancor più controversa di quella trattata in quanto il trattamento delle spese per ottenere la dichiarazione di fallimento, ed ora l'apertura della liquidazione giudiziale, ha registrato la più ampia gamma di soluzioni possibili, essendo stata sostenuta sia la tesi della loro non debenza sia della loro prededucibilità (Bonsignori, Ferrara, Pajardi)) sia della loro ammissibilità al passivo del fallimento in via privilegiata (Azzolina e tesi prevalente in Cassazione, (cfr., Cass. n. 26949/2016; Cass. 24 maggio 2000, n. 6787) sia, infine in via chirografaria (Alessi, Di Lauro).
              A nostro parare la tesi della non debenza delle spese non è condivisibile giacchè l'art. 95 c.p.c., pone a carico di chi ha subito l'espropriazione le spese sostenute nel processo di esecuzione da parte del creditore procedente e non è motivo per escludere che la parte possa servirsi di un legale; tanto più che il procedimento prefallimentare ha perso quella natura officiosa che aveva in passato quando la domanda poteva anche essere considerata come una segnalazione che metteva in moto il potere di ufficio del tribunale ma è diventato un vero proprio giudizio (pur con alcune rilevanti particolarità) basato sull'onere della prova distribuita variamente dal legislatore, con esclusione della dichiarazione di fallimento d'ufficio.
              Non ci ha mai convinto del tutto, seppur la giurisprudenza di merito prevalente opti per questa soluzione, la tesi della prededucibilità con riferimento all'art. 111 l. fall., (perchè dette spese, oltre a precedere cronologicamente il fallimento, non sono in stretto collegamento funzionale con esso) e questa conclusione oggi esce rafforzata dall'art. 6 CCII, che attribuisce la prededuzione soltanto alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quelle indicate nello stesso articoli, tra le quali non sono contemplate le spese di cui si sta parlando
              Ritenuta la natura concorsuale del credito in esame, la Cassazione citata ha statuito che "Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale".
              Ossia, se la legge attribuisce al creditore il potere di iniziativa fallimentare (art. 6) quale unico strumento di sua difesa a fronte dell'insolvenza del debitore e l'atto da lui compiuto si risolve in un vantaggio per tutti, la logica conseguenza sarebbe il riconoscimento del diritto alla ripetizione prelatizia, com'è previsto per la esecuzione individuale, in considerazione anche dell'art. 95 cpc..
              Si può, però, fondatamente obiettare che il principio posto dall'art. 95 c.p.c. può essere utilizzato solo per risolvere positivamente il problema della stessa ripetibilità, nel fallimento, del credito per le spese in esame, non potendosi ravvisare ostacoli alla sua operatività anche nell'esecuzione collettiva, ma quando si va alla ricerca nel codice civile del privilegio da attribuire al credito per le spese della richiesta di fallimento, non si trova alcun privilegio che si attagli alla fattispecie .Le uniche norme che hanno attinenza con la materia sono quelle di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., ma, come lei ha già rilevato:
              a)-il privilegio previsto dalle norme civilistiche è speciale, mentre l'esecuzione collettiva fallimentare ha ad oggetto l'intero patrimonio del debitore;
              b)-manca l'imprescindibile nesso tra il credito ed uno o più specifici beni oggetto del privilegio;
              c)-l'istanza di fallimento non ha direttamente alcuna funzione conservativa, che discende invece dallo spossessamento conseguente alla dichiarazione di fallimento;
              d)- il ricorso del creditore, a differenza del pignoramento, ha una funzione meramente preparatoria dello spossessamento;
              e)-manca il nesso funzionale tra le spese di cui si tratta e l'effetto di indisponibilità conseguente alla sentenza di fallimento.
              In altre parole, le norme citate concedono ai crediti per spese di giustizia un privilegio speciale sui beni oggetto dell'espropriazione, nel mentre quella fallimentare colpisce l'intero patrimonio del debitore, sia mobiliare che immobiliare, sicchè il privilegio di cui alle richiamate norme non troverebbe l'oggetto su cui realizzarsi, mancando quel nesso di puntuale inerenza tra credito e bene individuato che rappresenta l'imprescindibile presupposto del privilegio speciale; e, quindi, si trasformerebbe in un privilegio generale anomalo e sconosciuto al nostro ordinamento, in quanto suscettibile di colpire non solo tutti i beni mobili- come altri privilegi generali- ma anche tutti i beni immobili, e non in via sussidiaria. Di contro va detto che tutte le spese di giustizia si fanno rientrare nella previsione di detti articoli, compreso, ad esempio, il compenso del curatore che, qualora debba essere graduato nell'ambito delle prededuzioni, occupa il primo posto in quanto spesa di giustizia ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c. (ovviamente anche a questa tesi possono essere fatte obiezioni).
              In conclusione, le spese per la domanda di apertura della liquidazione giudiziale comprese quelle del legale, vanno, a nostro parere, riconosciute e ammesse al passivo in via chirografaria; tuttavia la tesi della Cassazione della collocazione privilegiata potrebbe incontrare estimatori, in considerazione anche della provenienza.
              Per il resto vale quanto detto nella precedente risposta.
              Zucchetti SG srl
              • Barbara Sciascia

                VERONA
                16/05/2024 19:27

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo - prededuzione ex art. 2755 c.c.

                Ringrazio molto per il puntuale ed esaustivo riscontro.
                I miei migliori saluti.