Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Compenso minimo curatore

  • Sabina Megale Maruggi

    SAREZZO (BS)
    13/10/2025 16:17

    Compenso minimo curatore

    Salve,
    ringraziandovi anticipatamente per il prezioso supporto, vi propongo un quesito pratico in tema di istanza di liquidazione onorario da porre a carico dell'Erario nel caso della procedura (L.G.) che non dispone di fondi.
    In assenza di attivo il curatore può esporre un compenso per l'importo minimo di € 811,35? Su tale importo può essere applicata la maggiorazione del 5%? Possono inoltre essere richieste le spese sostenute per la procedura?
    Cordiali saluti
    Sabina Megale Maruggi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/10/2025 20:13

      RE: Compenso minimo curatore

      L'art. 4, comma 1, d.m. n. 30 del 2012 stabilisce che "il compenso liquidato ai termini degli artt. 1 (parametri su attivo e passivo), 2 (chiusura della procedura con concordato) ne 3 (svolgimento esercizio dell'impresa) non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall'art. 2, comma 1 (cessazione anticipata dall'incarico)". Tutte queste voci, e soltanto queste, sono comprese nel compenso minimo, ma non le spese vive né quelle generali.. Ed, infatti, il comma 2 dello stesso art. 4, dopo la previsione riportata, prevede che "al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e e del comma 1 del presente articolo, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennità".
      Zucchetti SG srl