Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

onorari del legale del creditore che ha depositato il ricorso di liquidazione giudiziale

  • Elena Pompeo

    Salerno
    16/04/2025 13:21

    onorari del legale del creditore che ha depositato il ricorso di liquidazione giudiziale

    Il ricorrente che ha anche depositato il ricorso per la liquidazione giudiziale mi chiede in privilegio ex art. 2755 e 2770 cc non solo le spese vive (contrbuto unificato e bollo che vanno sicuramente riconosciuti) ma anche gli onorari secondo le tariffe di legge e richiama la sentenza di Cass., 24 maggio 2000 n. 6787. Tale sentenza parla sempre di spese del ricorrente che io intendo come spese vive oppure vanno riconosciuti gli onorari con il privilegio richiesto? grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/04/2025 11:38

      RE: onorari del legale del creditore che ha depositato il ricorso di liquidazione giudiziale

      Effettivamente Cass. n. 6787/00) ha affermato che:
      a)-la dichiarazione di fall. è equiparabile all'atto di pignoramento, come prevede l'art. 54 l.f.;
      b)-il fallimento è un pignoramento generale, non solo per lo spossessamento, ma anche in ragione del divieto di azioni esecutive individuali;
      c)-il processo concorsuale è un processo esecutivo, e soggiace, quanto alle spese, alla disciplina di cui all'art. 95 c.p.c.;
      d)-vi è un sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura esecutiva concorsuale;
      Ossia, se la legge attribuisce al creditore il potere di iniziativa fallimentare (art. 6) quale unico strumento di sua difesa a fronte dell'insolvenza del debitore e l'atto da lui compiuto si risolve in un vantaggio per tutti, la logica conseguenza sarebbe il riconoscimento del diritto alla ripetizione prelatizia, com'è previsto per la esecuzione individuale, in considerazione anche dell'art. 95 cpc..
      Le critiche che si possono fare a questa soluzione non sono poche, e le abbiamo esposte in passato, ma rimane un precedente autorevole difficile da superare, anche perché l'alternativa sarebbe l'ammissione in prededuzione.
      Se si segue la linea indicata dalla cassazione, n, nel concetto di spese rientrano tutte quelle sopportate dall'istante per presentare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, comprese quelle del legale, dato che, a norma dell'art. 9, comma 2, c.c.i.i., , salva diversa disposizione i legge, nei procedimenti disciplinati dal nuovo codice "il patrocinio dell'avvocato è obbligatorio".
      Zucchetti SG srl