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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Azione revocatoria fra fallimenti
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Piero Mussida
Casalpusterlengo (LO)03/02/2025 16:21Azione revocatoria fra fallimenti
Buongiorno,
vi sottopongo il seguente quesito in tema di revocatoria ex art. 166 CCII.
Una procedura fallimentare (Fallimento ALFA) promuove un'esecuzione mobiliare contro la società BETA, che si conclude con l'assegnazione dei beni mobili al Fallimento ALFA.
Successivamente, nel periodo c.d. "sospetto" di sei mesi ex art. 166 CCII, la società BETA viene sottoposta a procedura di Liquidazione Giudiziale.
Oggi, quindi, occorre valutare l'opportunità di promuovere, da parte della Liquidazione Giudiziale BETA, un'azione revocatoria ex art. 166 CCII nei confronti del Fallimento ALFA. Mi chiedo però, in proposito, se anche in questo particolare caso sia applicabile l'inammissibilità dell'azione revocatoria fra fallimenti definita dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo rif. Cass. S.U. 12476/2020), che tuttavia affrontava una casistica inerente alla revocatoria di un'alienazione ex art. 66 l.fall. / 2901 cod. civ., mentre il caso oggetto del quesito inerisce alla revocatoria di un pagamento (mediante datio in solutum) eseguito in periodo sospetto.
Grazie per la gentile attenzione.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/02/2025 17:29RE: Azione revocatoria fra fallimenti
Le ragioni poste a fondamento della decisione delle sezioni unite da lei richiamate sono applicabili a qualsiasi tipo di revocatoria tra fallimenti in quanto essi si basano sulla natura costitutiva dell'azione che modifica ex post una situazione giuridica preesistente e l'intangibilità dell'asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (c.d. cristallizzazione.
Ma nel caso rappresentato vi è qualcosa di più, in quanto non si tratta di revocare un pagamento o la vendita di un bene con atti riconducibili al debitore, ma si dovrebbe revocare la restituzione di beni mobili fatta da B ad A in forza di un precedente azione revocatoria di pagamento per datio in solutum. Detta restituzione non è stata un atto volontario di B, prima di essere assoggettato a liquidazione giudiziale, ma un atto dovuto in forza di titolo giudiziario passato in giudicato, per cui, a nostro avviso, anche se non fosse più pendente la liquidazione giudiziale di A, egualmente il curatore della procedura di B non potrebbe revocare quell'atto, che rimetterebbe in discussione gli effetti di una sentenza passata in giudicato.
Zucchetti SG srl-
Piero Mussida
Casalpusterlengo (LO)04/02/2025 18:27RE: RE: Azione revocatoria fra fallimenti
Grazie per il riscontro.
Due sole precisazioni.
Il mio dubbio verteva proprio sul fatto che, avendo il Fallimento ALFA eseguito il pignoramento mobiliare conclusosi con assegnazione a suo favore dei beni di BETA in bonis DOPO il fallimento di ALFA, non operasse il c.d. principio di cristallizzazione (essendo, lo ribadisco, l'assegnazione ad ALFA dei beni appartenenti a BETA in bonis successiva alla dichiarazione di fallimento di ALFA): in questo caso, difatti, pensavo che il Fallimento ALFA, agendo per il recupero del proprio credito verso BETA in bonis, fosse da considerare come un qualsiasi creditore e, quindi, nel caso di successiva dichiarazione di liquidazione giudiziale di BETA, soggetto ad azioni revocatorie aventi ad oggetto atti e/o pagamenti SUCCESSIVI alla dichiarazione di fallimento di ALFA.
Poi preciso anche che non era stata esperita nessuna precedente azione revocatoria fra ALFA e BETA: l'oggetto dell'ipotizzata revocatoria è il soddisfacimento del credito che il Fallimento ALFA ha ottenuto (dopo la dichiarazione di fallimento di ALFA) mediante datio in solutum nell'ambito di una procedura esecutiva contro BETA in bonis.
Grazie per l'attenzione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/02/2025 20:23RE: RE: RE: Azione revocatoria fra fallimenti
Avevamo ragionato in base ai dati disponibili. Ora lei ci dice che la restituzione dei beni da Beta ad Alfa non è stata conseguente a precedente azione revocatorio di un pagamento fatto da Alfa a Beta, per cui viene meno la seconda parte della nostra precedente risposta. Rimane la inammissibilità di azione revocatoria tra fallimenti che, per i motivi in precedenza accennati (costitutività della sentenza e cristallizzazione del patrimonio), è applicabile a qualsiasi tipo di revocatoria, anche se riguardante un pagamento.
Zucchetti SG srl
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