Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

art. 74 bis

  • Pamela Pennesi

    Montegranaro (FM)
    24/04/2024 10:21

    art. 74 bis

    gentilissimi,
    in una procedura di liquidazione giudiziale si sta provvedendo alla redazione nei termini della dichiarazione ex art. 74 bis. nelle more è stato notificato un avviso di accertamento con il quale, tra l'altro, viene contestato il credito iva per un esercizio ante liquidazione giudiziale. Mi chiedo se nella dichiarazione 74 bis occorre considerare anche tale avviso. ad oggi non sono scaduti i termini per l'eventuale ricorso che temo non potrà essere atto per mancanza ad oggi della documentazione contabile necessaria.
    grazie
    cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/05/2024 23:40

      RE: art. 74 bis

      Dalla formulazione del quesito, considerando anche le ordinarie tempistiche dell'Ufficio, riteniamo che l'accertamento non si riferisca all'anno antecedente l'apertura della procedura, ma a un anno a esso antecedente.

      Ciò premesso, le istruzioni al rigo AF30 del Mod. 74-bis stabiliscono che in esso deve essere indicato:

      - il "credito IVA dell'anno d'imposta precedente alla liquidazione giudiziale ... non richiesto a rimborso", e abbiamo detto che l'accertamento non riguarda tale anno

      - e il "credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno di apertura della procedura concorsuale in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale", e non è nemmeno questo il caso.

      Al di là della legittimità di tale accertamento e della possibilità di proporre ricorso, non riteniamo quindi che l'importo da esso indicato rientri in una delle fattispecie delle quali si deve dar conto nel Mod. 74-bis.

      Ricordiamo poi che tale dichiarazione è istituita, come recita l'art. 8, comma 4, del D.P.R. 322/1998 "ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale" dell'Agenzia delle Entrate, e nel caso in esame, essendovi un accertamento notificato, l'Agenzia è già ben consapevole dell'esistenza dell'importo in questione.