Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

requisiti per assoggettamento a liquidazione giudiziale

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    29/01/2023 15:43

    requisiti per assoggettamento a liquidazione giudiziale

    Buonasera,
    si segnala ipotesi di liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII come segue:
    -SRL costituita a il 15.10.2021;
    -primo esercizio sociale che termina il 31.12.2022 ( pertanto ha optato per esercizio ultrannuale);
    - il 09.01.2023 un creditore della SRL presentata ricorso per ottenere la dichiarazione di liquidazione giudiziale della SRL;
    -il 20.01.2023 viene dichiarata la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale.

    Ai fini della verifica dei limiti dimensionali afferenti ai RICAVI previsti perchè la SRL sia assoggettabile a liquidazione giudiziale ( e pertanto non sia considerata una " impresa minore ex art. 2 CCII) è corretto il seguente procedimento:

    1) i ricavi del periodo dal 15.10.2020 al 31.12.2020 non rilevano ai fini
    della qualificazione di un singolo esercizio, perchè la srl ha optato l'esercizio ULTRANNUALE pertanto tali ricavi fanno parte di un unico esercizio ultrannuale
    2) i ricavi del primo esercizio, chè è ultrannuale ( 15.10.2021- 31.12.2021) devono essere ripartiti su un arco temporale di 14,5 MESI ai fini della quantificazione del valore degli stessi che poi andrà confrontato con la soglia annua di € 200.000,00 prevista dall'art. 2 CCII
    3) i ricavi dell'esercizio 2022 non devono essere considerati ai fini della verifica del parametro afferente al limite di ricavi pari ad € 200.000,00 ( ex art. 2 CCII) perchè sono relativi all'esercizio in cui :
    -è stata presentata la domanda di apertura di liquidazione giudiziale
    -è stato proclamata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
    Quanto esposto in relazione al punto supra3) in virtù del combinato disposto art 49 c.2 CCII ed art. 198 CCII.

    Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/01/2023 15:48

      RE: requisiti per assoggettamento a liquidazione giudiziale


      "I requisiti relativi all'ammontare dell'attivo patrimoniale e dei ricavi lordi devono giocoforza riferirsi al triennio coincidente con i tre esercizi più prossimi alla presentazione dell'istanza di fallimento, con l'unica eccezione, espressamente prevista da ambedue le disposizioni in esame, di un'impresa che abbia dato inizio alla propria attività da minor tempo, la quale, ferma ove possibile la prospettiva annuale di valutazione onde non inficiare la scelta legislativa di individuazione delle soglie di fallibilità, presenterà requisiti relativi a un arco temporale di durata inferiore al triennio" Così Cass. 24/05/2018, n.12963, riferita all'art. 1 l. fall., ripreso per quanto qui interessa dalla lett.d) dell'art. 2 CCII.
      Secondo questa interpretazione ove l'attività abbia una durata inferiore al triennio- come nel caso, ove la società è stata costituita il 15.10.2021 e la liquidazione giudiziale è stata aperta il 20.1.2023- al fine di stabilire se sia stato superato il parametro di cui al n. 2 della citata lett.d) dell'art. 2, qui in discussione, si deve avere riguardo solo ai ricavi realizzati a partire dall'inizio dell'attività, rapportati all'anno, che, come dice la Corte , costituisce un "dato oggettivo che va visto alla luce della normale durata "annuale" di un esercizio e non può essere soggettivizzato, compromettendo la valutazione discrezionale compiuta dal legislatore nella fissazione dei limiti di rilevanza attraverso un ridimensionamento del periodo di riferimento".
      A nostro avviso, quindi, per fissare il valore che interessa, i ricavi del periodo 15.10.2021- 31.12.2022 risultanti dal bilancio ultrannuale vanno divisi per 14,5 (che sono i mesi dalla costituzione alla chiusura del primo bilancio) e il risultato diviso per 12; se il risultato supera euro 200.000 la società è soggetta alla liquidazione giudiziale, che può essere aperta nel concorso del requisito di cui al comma quinto dell'art. 49..
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Baietta

        PESARO (PU)
        01/02/2023 06:42

        RE: RE: requisiti per assoggettamento a liquidazione giudiziale

        Grazie per il riscontro,
        forse nell'ultima parte della vs. gentile risposta è presente un refuso :
        " ... e il risultato DIVISO per 12" , immagino che intendevate dire:
        " ..e il risultato MOLTIPLICATO per 12" .

        E' corretta la mia supposizione ?
        grazie

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/02/2023 20:02

          RE: RE: RE: requisiti per assoggettamento a liquidazione giudiziale

          Si certo, si tratta di un refuso, come lei ha ben intuito, una volta determinato il ricavo mensile, questo va moltiplicato (e non diviso) per dodici per rapportarlo all'anno.
          Ci scusiamo dell'inconveniente.
          Zucchetti SG srl