Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Comunicazione Rendiconto finale ex art. 231 co. 3 CCII al debitore se l'AU nonché socio unico è deceduto

  • Monica Pazzini

    Milano
    09/01/2026 12:05

    Comunicazione Rendiconto finale ex art. 231 co. 3 CCII al debitore se l'AU nonché socio unico è deceduto

    Buongiorno,
    sono curatore di una liquidazione giudiziale di una Srl aperta a marzo 2025; l'Amministratore Unico nonché socio unico della Srl è deceduto a fine maggio 2025.
    E' stato depositato il rendiconto finale delle gestione e fissata l'udienza di approvazione.
    A tal fine, dovendo comunicare il rendiconto al debitore, ho provveduto a cercare gli eredi dell'AU/socio unico tramite una Agenzia di ricerca eredi e tramite l'avvocato della Società senza ottenere alcun esito positivo.
    Ho fatto istanza al GD per la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cpc ma, considerato l'attivo di euro 16.000, è stata rigettata non emergendo evidenti ragioni di necessità e urgenza, a fronte dei costi che ridurrebbero il già esiguo attivo.
    Chiedo ora come si debba procedere ai sensi del terzo comma dell'art. 231 ccii al fine della approvazione del rendiconto e successiva chiusura della procedura.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/01/2026 17:57

      RE: Comunicazione Rendiconto finale ex art. 231 co. 3 CCII al debitore se l'AU nonché socio unico è deceduto

      Sebbene l'art. 36 CCII, che riproduce il comma 3 dell'art. 12 l. fall., nel consentire la richiesta di nomina del curatore all'eredità giacente nel caso previsto dall'art. 528 c.c., non condizioni tale nomina alle disponibilità del richiedente, si capisce il provvedimento del giudice delegato che, in considerazione della necessità della nomina di un curatore speciale soltanto per la comunicazione del conto gestione e della imminente chiusura della procedura, abbia preferito non disperdere il poco attivo del fallimento, anche perché difficilmente qualcuno potrà lamentarsi di tale scelta.
      Ad ogni modo, in presenza di detto provvedimento, il curatore non potrà fare altro che omettere la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 231 CCII al debitore , non faccia riferimento così come di ogni altra ulteriore comunicazione necessaria, non potendosi contattare un defunto, mancando eredi noti, nonostante le ricerche svolte, e non essendo stato autorizzata la richiesta per la nomina di un curatore all'eredità giacente.
      Zucchetti SG srl