Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Insinuazione al passivo Agenzia Entrate e Riscossione e privilegio su credito d'imposta da trattamento integrativo sui r...

  • Marco Taddeucci

    Lucca
    05/12/2024 18:17

    Insinuazione al passivo Agenzia Entrate e Riscossione e privilegio su credito d'imposta da trattamento integrativo sui redditi da lavoro dipendente

    Buonasera
    In qualità di Curatore di una L.G. mi trovo ad analizzare una domanda presentata dall'Agente della Riscossione, il quale, con riferimento ad un credito d'imposta relativo al trattamento integrativo maturato dal sostituto d'imposta, richiede il privilegio generale mobiliare ante primo grado riservato alla revoca dei finanziamenti a c.d. "garanzia pubblica" ex art. 9, D. Lgs. 123/98.
    Il sottoscritto non ritiene applicabile il privilegio invocato, trattandosi di un credito maturato per effetto del recupero di somme compensate illegittimamente dall'impresa e non assimilabile, a mio avviso, al concetto di credito nascente da un provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico.
    Resto in attesa di conoscere il vs. parere sul punto.
    Saluti
    Marco Taddeucci
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/12/2024 09:34

      RE: Insinuazione al passivo Agenzia Entrate e Riscossione e privilegio su credito d'imposta da trattamento integrativo sui redditi da lavoro dipendente

      Non siamo certi di aver ben compreso la fattispecie concreta.

      La ricostruzione che ci è parsa la più probabile è che il datore di lavoro abbia utilizzato in compensazione il credito d'imposta derivante dal trattamento integrativo corrisposto a un dipendente, risultato poi non spettante: dalla mancata spettanza del trattamento integrativo discende la non spettanza del credito d'imposta, del quale quindi l'Agente per la riscossione chiede la restituzione.

      Se così è (e ovviamente se invece la situazione è diversa chiediamo di illustrarcela in modo più dettagliato) non vediamo come possa spettare il privilegio indicato nel quesito.

      L'art. 1 del D.Lgs. 123/98 stabilisce infatti chiaramente l'ambito di applicazione di tale Decreto: "Il presente decreto individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi".

      Si occupa quindi di interventi a favore delle imprese, mentre il trattamento integrativo da cui origina il credito vantato dall'Agente per la riscossione è un intervento a favore dei dipendenti delle imprese, nel quale l'impresa entra solo come soggetto erogatore.

      Chiaro è il comma 5 dell'articolo invocato dall'Agente per la riscossione: "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile".

      Non ci pare che la pretesa dell'Agente per la riscossione nasca da "finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo", quindi (sempre se abbiamo correttamente ricostruito l'accaduto) riteniamo che il privilegio non spetti.
      • Marco Taddeucci

        Lucca
        16/12/2024 09:47

        RE: RE: Insinuazione al passivo Agenzia Entrate e Riscossione e privilegio su credito d'imposta da trattamento integrativo sui redditi da lavoro dipendente

        Buongiorno.
        La ricostruzione da voi effettuata è assolutamente corretta.
        Preciso sul punto che, attraverso l'utilizzo illegittimo del credito non spettante, sono stati compensati contributi DM/10. Mi chiedevo pertanto se non sia da riconoscere il privilegio spettante per l'omesso versamento di contributi ex art. 2753 c.c.
        Resto in attesa di gentile riscontro.
        Cordiali saluti
        Marco Taddeucci