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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
FONDO GARANZIA INPS
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Gabriele Toma
Maglie (LE)11/12/2024 12:44FONDO GARANZIA INPS
Buongiorno,
ho una problematica relativamente alla richiesta dell'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime 3 mensilità del rapporto di lavoro.
La lavoratrice dopo essersi dimessa nel maggio 2023 raggiunge una transazione con l'ex datore di lavoro per un piano di pagamento rateale per Euro 30.000,00 nette da versare in circa due anni.
Dopo il versamento delle prime rate, il datore risulta inadempiente - la lavoratrice, pertanto, alla scadenza di ogni mese è costretta a notificare decreto ingiuntivo per ogni scadenza non rispettata fino a quando con un debito ancora residuo per circa Euro 16.000,00 il datore di lavoro (soc. coop.) non risulta più capiente (pignoramento presso terzi negativo, mobiliare negativo ecc.).
Ora a tutela della lavoratrice mi chiedo se sia necessario depositare un ricorso ingiunzione di pagamento per il pagamento del debito residuo da lordizzare (in cui insistono ovviamente anche il TFR e le ultime tre mensilità).
Non vorrei che l'INPS, in caso si fosse costretti a richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia (ad esempio nel caso di liquidazione coatta amministrativa), potesse rigettare la richiesta di pagamento delle ultime 3 mensilità adducendo la circostanza che gli ultimi tre mesi del rapporto non rientrano nei 12 mesi che precedono la data del deposito in tribunale del relativo ricorso (essendo questo stato depositato dopo l'anno dall'interruzione del rapporto di lavoro).
Chiedo un gentile riscontro.-
Zucchetti SG
Vicenza13/12/2024 17:11RE: FONDO GARANZIA INPS
Nel caso lei fonda le proprie ragioni sull'accordo transattivo raggiunto, tanto che intende chiedere il pagamento del residuo dovuto sulla basa della transazione rimasta inadempiuta, per cui non fa valere le retribuzioni ma il titolo costituito dall'accordo transattivo che evidentemente aveva valore novativo. Ci sembra di conseguenza difficile che possa operare il Fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità, ammesso pure che si riuscisse a stabilire che la parte impagata costituisca proprio il credito delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro.
Ad ogni modo, qualora operasse, i crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di garanzia sono le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, che devono rientrare nei 12 mesi che, a norma dell'art. 2, comma 1, d.lgs 80/1992, nel caso, avendo il lavoratore cessato il proprio rapporto e avendo prima della data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i 12 mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto inizia a decorrere dalla data del deposito in tribunale del relativo ricorso.
Zucchetti SG srl-
Gabriele Toma
Maglie (LE)13/12/2024 18:13RE: RE: FONDO GARANZIA INPS
L'accordo transattivo non ha carattere novativo ma concerne tutte le retribuzioni non corrisposte nel corso del rapporto. Oltremodo, sono a conoscenza della norma relativa ai 12 mesi che devono precedere il deposito del ricorso da parte del lavoratore per il recupero. Volevo più che altro capire, visto che esisteva un piano di rientro rateale che non mi permetteva di agire per le ultime 3 mensilità e per il TFR prima della scadenza delle rate, se tale situazione possa essere comunque riconosciuta dal Fondo come formalmente valida per il suo intervento. Se la lavoratrice non ha agito entro l'anno per il pagamento delle ultime mensilità e per il TFR è solo per il motivo che esisteva il piano di rientro. Che la parte impagata risulti proprio quella delle ultime tre mensilità e del TFR può essere provata a mezzo dell'art. 1193 c.c. sull'imputazione di pagamento. -
Zucchetti SG
Vicenza15/12/2024 16:57RE: RE: RE: FONDO GARANZIA INPS
Rimane il fatto, sottolineato nella precedente risposta, che lei intende chiedere il pagamento di quanto risulta dalla transazione, ossia chiedere l'adempimento della stessa, che, a nostro avviso esclude la possibilità dell'intervento del Fondo di garanzia. Visto che come lei oggi precisa la transazione non aveva valore novativo, lei dovrebbe risolvere la transazione per inadempimento e chiedere il pagamento del TFR e delle mensilità, ancora impagate.
Va precisato che, ad ogni caso, il discorso dell'anno riguarda non il TFR ma soltanto l'anticipazione da parte del Fondo delle ultime tre mensilità, che devono rientrare nei dodici mesi; il dies a quo per il calcolo di questi è quello che abbiamo riportato e che ci sembra lei condivida; il fatto che fosse intervenuta una transazione rileva fino al momento in cui si è manifestata l'inadempimento che ha costretto il lavoratore ad agire per il recupero, che è il momento che segna l'inizio del decorso dell'anno.
Zucchetti SG srl,
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