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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
contributo AGCM
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Alessandro Tantardini
CREMONA10/10/2025 18:56contributo AGCM
Buongiorno,
sono curatore di una società che, in bonis, era tenuta al pagamento del contributo all'AGCM ex commi 7 ter e quater L. 10 ottobre 1990 n. 287.
Mi chiedo, nell'ambito dello stato passivo, quale collocazione trovi (chirografo o privilegio ed eventualmente con quale grado).
Il contributo è calcolato sui parametri dell'ultimo bilancio approvato, con la conseguenza che mi vedo richiedere il contributo 2025 calcolato sul bilancio 2023, periodo anteriore alla liquidazione giudiziale.
A mio parere quest'ultimo contributo, ancorchè maturato a favore di AGCM nel 2025, è da riconoscere come credito da insinuare al passivo al chirografo o al privilegio (vedi sopra) e non in prededuzione.
Cordiali saluti
Alessandro Tantardini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/10/2025 12:39RE: contributo AGCM
L'art. 10, comma 7-ter legge 10/10/1990, n. 287, dispone che "All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima". Al contributo in questione, il cui scopo è quello di contribuire alle spese per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non viene nella stessa legge attribuita natura privilegiata né questa potrebbe essere desunta dall'accennata finalità, né rientra nelle previsioni di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c.. Tuttavia la
Corte Costituzionale, con la sentenza 14/12/2017, n.269, nell'affermare la legittimità della disciplina del contributo in questione, ha riconosciuto la natura tributaria del contributo di cui si discute, sulla scia di analoga decisione (Corte Cost. n. 256 del 2007) riguardante contribuzione ad altra autorità indipendente (di recente la questione è stata nu9ovamente rimessa alla Corte Costituzionale dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine). La natura tributaria di un credito di una autorità indipendente attribuisce allo stesso un privilegio? Riteniamo di no in quanto i privilegi sono attribuiti dalla legge in ragione della causa del credito e, pertanto, devono risultare da una previsione normativa. Nel caso l'unica norma che può essere presa come riferimento è quella di cui all'art. 2752, comma 3, c.c., che però riguarda le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Il contributo va pagato entro il 31 luglio e, benchè calcolato sui risultati dell'ultimo bilancio approvato, riguarda l'anno in corso, sicchè si potrebbe sostenere che detto contributo non è dovuto se riferito ad annualità in cui la società era già ammessa a liquidazione giudiziale ed aveva cessato quindi l'attività che determina la possibilità di redigere il bilancio da cui emerge il requisito che obbliga al pagamento; del resto, se così non fosse, il contributo sarebbe dovuto per l'intera durata della procedura e calcolato sempre sull'ultimo bilancio approvato quando era in bonis, sebbene l'impresa non svolga più alcuna attività e i suoi beni siano liquidati.
Per crediti riferiti ad anni precedenti l'apertura della liquidazione giudiziale il credito in questione andrebbe collocato in chirografo.
Zucchetti SG srl
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