Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Conto della gestione

  • Alessia Carabelli

    GALLARATE (VA)
    18/04/2025 12:03

    Conto della gestione

    Buongiorno,
    Sono a richiedere una conferma in relazione all'art. 231 CC.II.
    Sono curatrice di una procedura di Liquidazione giudiziale per la quale il GD ha disposto il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo a norma dell'art. 209 CC.II.
    A seguito di ciò ho provveduto a depositare il conto della gestione e il GD ha fissato l'udienza per la discussione.
    Visto l'art. 231 comma 3 " Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza" , io procederei ad inviare la comunicazione solo al debitore e non ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione, in quanto effettivamente non sono stati ammessi al passivo.
    Volevo sapere se l'interpretazione da me data trovava corrispondenza.
    Vi ringrazio in anticipo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/04/2025 11:06

      RE: Conto della gestione

      Siamo d'accordo con la sua interpretazione che si deduce, ragionando a contrario, proprio dalla norma di cui al comma 3 dell'art. 231 c.c.i.i.. Quando infatti detta norma identifica i destinatari della comunicazione, oltre che nel debitore assoggettato alla liquidazione, nei creditori ammessi al passivo, in coloro che hanno proposto opposizione, nei creditori in prededuzione non soddisfatti, a somiglianza di quanto stabilito per la comunicazione dell'avviso di deposito del progetto di riparto, fa capire che i creditori esclusi dal passivo e non opponenti non possono far valere in sede di rendiconto ragioni non espresse in sede di opposizione allo stato passivo e, pertanto, non potendo partecipare al riparto non possono essere pregiudicati dall'attività gestoria del curatore. A maggior ragione, quindi, la comunicazione non va effettuata ai creditori quando, a norma dell'art. 209, il giudice abbia disposto di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali, dato che in tal caso, ove il provvedimento sia intervenuto nella fase iniziale prima della iniziale udienza di verifica, non vi sono creditori ammessi al passivo né opponenti.
      Zucchetti Sg srl