Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Cessione d'azienda con riserva di proprietà

  • Matteo Siciliano

    Genova
    07/05/2024 17:26

    Cessione d'azienda con riserva di proprietà

    Buongiorno,

    sono stato nominato curatore di una liquidazione giudiziale di una società che aveva ceduto la propria azienda con riserva di proprietà. L'azienda era costituita da alcuni beni strumentali e dall'avviamento.

    Non erano inclusi contratti, neppure di lavoro dipendente. Il pagamento era stato pattuito a mezzo cambiali, con scadenza mensile, che ho già portato all'incasso in banca.

    Ai sensi dell'art. 178 CCII la liquidazione giudiziale non è causa di scioglimento del contratto, per cui sono subentrato nel contratto. Nel caso in cui il compratore si rivelasse inadempiente, l'azienda tornerebbe nella disponibilità della Procedura. In questa circostanza eventuali debiti prodotti dal compratore, poi rivelatosi inadempiente, seguirebbero l'azienda, riversandosi così sulla Procedura?

    Vi ringrazio.
    Matteo Siciliano

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/05/2024 18:37

      RE: Cessione d'azienda con riserva di proprietà

      In caso di risoluzione del rapporto di vendita con riserva di proprietà l'azienda oggetto della vendita dovrà essere restituita al venditore con riserva di proprietà. Orbene è pacifico che nella restituzione dell'azienda si abbia una seconda cessione (retro-cessione) nell'ambito della quale l'originario cedente diviene cessionario; di modo che, in tale ipotesi, l'originario cedente assume, a sua volta, gli obblighi del cessionario, tra cui la solidarietà per i debiti maturati fino alla retrocessione.
      Questi effetti sono esclusi dall'art. 212, comma 6 CCII (che riprende il pari comma dell'art. 104 bis l. fall.), per il quale "La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V".
      Questa disposizione, però, è inserita nella norma che tratta dell'affitto di azienda stipulato dal curatore, per cui sorge il dubbio, in primo luogo, se si applica anche alle ipotesi di retrocessione di aziende a seguito di cessazione di affitto stipulato dal debitore poi assoggettato a liquidazione giudiziale e, ancora, se si applica ad altre ipotesi di retrocessione conseguenti, come nel caso, a rapporti diversi dall'affitto (inadempimento di vendita con riserva di proprietà).
      A nostro avviso, se con uno sforzo interpretativo, al primo dubbio può darsi risposta affermativa in quanto l'esigenza di evitare di addossare alla massa debiti contratti dall'affittuario è identica sia che l'affitto sia stipulato dal debitore che dal curatore, più difficile è pervenire alla stessa conclusione nel caso in esame che fuoriesce dalla previsione normativa che tratta soltanto dell'affitto di azienda.
      Zucchetti SG srl
      • Matteo Siciliano

        Genova
        08/05/2024 18:59

        RE: RE: Cessione d'azienda con riserva di proprietà

        Ringrazio per il pronto riscontro. Condivido il dubbio espresso alla fine, posto che l'art. 212 CCII non pare essere direttamente riconducibile anche alla retrocessione di un'azienda ceduta con riserva di proprietà.
        Mi chiedo, in ogni caso, se gli eventuali debiti di cui la Procedura sarebbe responsabile solidalmente con il cessionario, sarebbero da intendersi in prededuzione (per la parte maturata successivamente all'apertura della Procedura) o se seguirebbero le regole del concorso.
        Grazie ancora.
        Matteo Siciliano
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/05/2024 09:03

          RE: RE: RE: Cessione d'azienda con riserva di proprietà

          Problema non facilmente risolvibile. A nostro avviso non dovrebbe trattarsi di crediti prededucibili in quanto si tratterebbe di debiti che, benchè sorti in pendenza del fallimento, non sono frutto di un intervento diretto o indiretto del curatore, ma conseguenza dell'attività del terzo che gestiva l'azienda. Tanto in ossequio al dettato della Cassazione, secondo la quale "In tema di prededuzione in sede fallimentare, l'art. 111, comma 2, l. fall. considera prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico. Tuttavia, affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta" (Cass. 12/07/2018, n.18488 .
          Zucchetti SG srl