Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

INAIL - STATO PASSIVO ESECUTIVO

  • Claudia Sala

    BRESCIA
    23/05/2024 16:42

    INAIL - STATO PASSIVO ESECUTIVO

    Buongiorno, in una liquidazione giudiziale, con stato passivo esecutivo, in cui INAIL si è insinuata sia per contributi sia per somme dovute a seguito ispezione pre- liquidazione giudiziale (circa € 50.000,00).
    Mi giunge ora richiesta di poter fare domanda di insinuazione da una ditta coobligata solidale dell'ispezione INAIL, il quale chiede di surrogarsi al credito INAIL pagato (circa € 5.000,00).
    INAIL è effettivamente insinuata per l'intero importo (incluso i 5.000,00 del coobligato), posso ammettere il coobligato, come per INPS/dipendenti, senza necessità di fare una propria domanda di insinuazione con nr. cronologico, ma in surroga al credito INAIL ? O meglio chiedere una rettifica dello stato passivo ?


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/05/2024 11:41

      RE: INAIL - STATO PASSIVO ESECUTIVO

      No. Per costante giurisprudenza il coobbligato del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, deve dimostrare, ai sensi dell'art. 61, comma 2 l. fall., ed ora art. 160 comma 2 CCII, il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, pur se idoneo ad estinguere l'obbligazione del solvens. Non solo, quindi non è ammissibile la sostituzione ex art. 230, comma 2, CCII, ma neanche una insinuazione al passivo, fin quando il creditore principale non verrà integralmente soddisfatto.
      Zucchetti SG srl
      • Claudia Sala

        BRESCIA
        20/07/2024 15:13

        RE: RE: INAIL - STATO PASSIVO ESECUTIVO

        Il debito a carico del coobligato è stato interamente pagato, non si tratta di un pagamento parziale.
        Il creditore principale INAIL potrà essere integralmente soddisfatto solo con il riparto della procedura, in quanto a carico del coobligato era solo l'importo di € 5.000,00 (importo che non riguarda sanzioni).
        INAIL si è insinuata ed è stata ammessa al passivo per l'intero importo (riguardante sia i contributi sia l'ispezione), che quindi deve essere decurtato per € 5.000,00.
        Il dubbio è relativo alla modalità in cui ammettere allo stato passivo la domanda di insinuazione tardiva, se tramite richiesta di rettifica dello stato passivo già esecutivo o tramite la surroga.
        Si ringrazia per la collaborazione.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/07/2024 15:36

          RE: RE: RE: INAIL - STATO PASSIVO ESECUTIVO

          Nella precedente risposta abbiamo precisato che per l'ammissione è necessario "il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, pur se idoneo ad estinguere l'obbligazione del solvens". Questo significa che ciò che conta è l'integrale soddisfazione del creditore, e non l'integrale adempimendo dell'obbligazione di chi ha adempiuto, sicchè, per ritornare al caso concreto, se l'Inail è stata ammessa per 6.000 e il solvens era tenuto fino a 5.000 il pagamento di 5.000 non significa integrale soddisfazione del creditore in quanto lo stesso rimane ancora creditore di 1000.
          Per questo motivo abbiamo detto, e ribadiamo, che non è ammissibile la sostituzione ex art. 230, comma 2, CCII, ma neanche una insinuazione al passivo, fin quando il creditore principale (Inail) non verrà integralmente soddisfatto.
          Zucchetti SG Srl
          • Claudia Sala

            BRESCIA
            22/07/2024 16:17

            RE: RE: RE: RE: INAIL - STATO PASSIVO ESECUTIVO

            INAIL ora vanta un credito nello stato passivo superiore a quanto spettante, in quanto ha già incassato una parte dal coobbligato, quindi a vostro parere non sarebbe neppure possibile procedere a rettifica dello stato passivo ?
            INAIL potrebbe non essere soddisfatta integralmente a termine di questa procedura.
            Ringrazio per il confronto.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              22/07/2024 17:01

              RE: RE: RE: RE: RE: INAIL - STATO PASSIVO ESECUTIVO

              Esatto, questo è il meccanismo dettato dagli artt. 61 e 62 l. fall., ripreso dagli artt. 160 e 161 CCII, a tutela del creditore di più obbligati in solido, lì dove prescrivono che il regresso tra coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito; da qui si deduce che il creditore ammesso al passivo, che sia stato soddisfatto non integralmente nel corso del fallimento o della liquidazione giudiziale, ha diritto a mantenere la sua insinuazione integrale, fermo restando che nn può percepire più del suo credito complessivo. Per tronare all'esempio fatto, l'Inail pur avendo ricevuto 5.ooo, rimane insinuata per il complessivo credito di 6.ooo, visto che chi ha pagato non può effettuare il regresso,; in tal modo se il fallimento paga una quota del 20%, questa percentuale va calcolata su 6.ooo, per cui l'Inail percepisce ancora 1.200; se invece fosse ammessa per 1'000 percepirebbe 200 ed in questo senso la norma tende a favorire il creditore. Ovviamente se la procedura distribuisce il 40%, pari ad 2.400 calcolata tale percentuale su 6'ooo, all'Inail competerebbero comunque solo 1'000.
              Zucchetti SG srl