Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Privilegio ex art. 9 D.Lgs 123/98 ammissione al passivo AE-riscossione per recupero di crediti inesistenti compensati

  • Monica Pazzini

    Milano
    10/01/2026 15:26

    Privilegio ex art. 9 D.Lgs 123/98 ammissione al passivo AE-riscossione per recupero di crediti inesistenti compensati

    L' Agenzia delle Entrate, ha accertato l'avvenuta compensazione di Crediti inesistenti, posta in essere dalla Società in liquidazione giudiziale S.r.l. nel corso del periodo d'imposta 2023 e 2024. Gli importi scaturenti dai relativi due avvisi di accertamento, non impugnati e divenuti definitivi, sono stati iscritti a ruolo. A tal riguardo, per gli importi insinuati al passivo dall'Agente della Riscossione, inerenti al recupero dei crediti indebitamente compensati (in quanto trattasi di crediti inesistenti utilizzati per versare i contributi e le ritenute dip.), viene richiesto il riconoscimento del Privilegio ex art. 9 D.Lgs 123/98 a seguito della revoca del credito di imposta per agevolazioni fiscali.
    Più nel dettaglio, dal controllo dei modelli di pagamento unificato F24, acquisiti al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria nell'anno 2024, risulta l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, di importi a credito "Credito di imposta ACE ex art. 19 comma 3 DL 25 maggio 2021 n.73" (codice tributo 6955) con periodo di riferimento 2022 per complessivi € 157.000,00; detto credito è risultato inesistente. Trattasi di impropria compensazione del Credito di imposta codice tributo 6955, da agevolazioni "Credito di imposta ACE ex art. 19 comma 3 DL 25 maggio 2021 n.73" che è risultato inesistente pertanto l'Agenzia delle Entrate-riscossione ha inteso procedere al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato.
    Ancora, dal controllo dei modelli di pagamento unificato F24, acquisiti al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria nell'anno 2023, risulta l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, di importi a credito "Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art.1, c.1058, Legge n.178/2020" (codice tributo 6937) con periodo di riferimento 2022 per complessivi € 254.000,00. Detto credito è risultato inesistente.
    Conseguentemente l'AE-riscossione constatato che il credito compensato non emerge dalla dichiarazione presentata e non si ravvisano gli estremi per l'esistenza dello stesso, il medesimo non può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97. Per detta ragione, le compensazioni effettuate nell'anno 2023, devono considerarsi indebite.
    Chiedo se debba riconoscersi il privilegio ANTE PRIMO GRADO EX ART. 9 D.LGS.123/98 trattandosi di indebite compensazioni di crediti inesistenti utilizzati in compensazione.
    A mio parere infatti è corretta l'ammissione al Chirografo in quanto a mio parerere, trattandosi di crediti inesistenti, se si riconoscesse la collocazione ANTE PRIMO GRADO EX ART. 9 D.LGS.123/98 l'AE otterrebbe una indebito privilegio derivante da un corportamento posto in essere dalla Società che, per altro, configura una fattispecie di reato.
    Vi ringrazio.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/01/2026 14:06

      RE: Privilegio ex art. 9 D.Lgs 123/98 ammissione al passivo AE-riscossione per recupero di crediti inesistenti compensati

      Concordiamo sulla non spettanza del privilegio, come già illustrato in altro intervento odierno, non condividiamo invece la conclusione: non si tratta di trasformare un privilegiato un credito chirografario, ma dell'esatto opposto:

      - i debiti pagati utilizzando la compensazione erano con ogni probabilità privilegiati (e se si tratta di contributi, di grado ancor migliore del n. 9)

      - con la (non spettante) compensazione sono stati quindi estinti debiti privilegiati

      - nel momento in cui viene richiesto il "riversamento" di tali importi, e tale richiesta non è assistita da privilegio, l'impresa si trova a non avere più un debito privilegiato ma un debito chirografario.


      L'Ufficio si trova quindi a non aver riscosso il credito "originario", privilegiato, e a poter vantare solo in credito di pari importo ma chirografario.

      Questa è la conclusione che ci pare abnorme, ma a livello giuridico non vediamo altra soluzione.