Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Obbligazione solidale committente/vettore (in liquidazione giudiziale) rispetto al diritto di credito vantato dal sub-ve...

  • Mattia Pedrini

    Bologna
    01/04/2025 19:07

    Obbligazione solidale committente/vettore (in liquidazione giudiziale) rispetto al diritto di credito vantato dal sub-vettore

    Spett.le Forum,
    sottopongo alla Vs. attenzione la seguente casistica, di cui gradirei ricevere il Vs. autorevole parere.
    La società in liquidazione giudiziale -cooperativa con attività consistente nell'acquisizione di lavori di autotrasporto per conto dei soci-, nei mesi antecedenti il ricorso in procedura, stipula un contratto di trasporto con un'altra realtà committente; benché tale contratto preveda espressamente il divieto di cedere ad altri in subappalto l'esecuzione del servizio, la società debitrice incarica una terza realtà (non socia della stessa) di provvedere ai trasporti in favore della committente, integrando di fatto l'ipotesi di subappalto irregolare. A fronte dell'esecuzione dei servizi, il sub-vettore emette regolare fattura nei confronti della società vettore (quella oggi in liquidazione giudiziale), la quale -a sua volta- emette fattura nei confronti della committente, tenuto conto delle condizioni economiche concordate in contratto. Alla data di apertura della procedura concorsuale, nessuna di tali partite è stata definita sicché la società in liquidazione giudiziale vanta un credito nei confronti della committente e, al contempo, è debitrice nei confronti del sub-vettore.
    La Curatela, notiziato il sub-vettore ai sensi dell'art. 200 CCI, invita pertanto il committente a voler pagare il proprio debito alla procedura ma, quest'ultimo, indica di aver ricevuto una diffida diretta di pagamento anche da parte del sub-vettore che, a mente dell'art. 7-ter del D. Lgs. n. 286/2005, ritiene che committente e vettore siano responsabili in solido nei suoi confronti.
    Ora, pur convenendo con il sub-vettore in ordine alla sussistenza di responsabilità solidale tra committente e vettore per le prestazioni eseguite in favore del primo in forza all'indicata disposizione normativa, nutro forti dubbi sul fatto che un credito della massa -ovvero quello vantato dalla società in liquidazione giudiziale nei confronti della committente- possa essere di fatto destinato alla soddisfazione integrale di un singolo debito della procedura (circostanza che si verificherebbe se la committente adempiesse direttamente nelle mani del sub-vettore, come richiesto da quest'ultimo) giacché mi pare previsione senz'altro lesiva del principio di par condicio creditorum, tanto più in considerazione del fatto che il creditore della procedura (vale a dire il sub-vettore) non ha neppure ancora presentato domanda di ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale (benché siano già in corso i termini delle domande tardive).
    In altri termini, riterrei che la normativa concorsuale (e, dunque, la par condicio con le eccezioni di cui all'art. 2741 c.c., così come le regole del concorso formale) sovrasti la fattispecie specifica di cui all'art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005 cosicché la committente provveda al pagamento del debito alla procedura e il sub-vettore, previa ammissione a stato passivo, partecipi al riparto della liquidazione giudiziale in concorso con gli altri creditori concorsuali.
    Cosa ne pensate?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/04/2025 19:35

      RE: Obbligazione solidale committente/vettore (in liquidazione giudiziale) rispetto al diritto di credito vantato dal sub-vettore

      L'art. 7-ter del d.lgs 21/11/2005, n. 286 dispone che "Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore". Si tratta di una norma speciale di favore e garanzia che amplia il novero dei soggetti obbligati ex lege al pagamento dei corrispettivi spettanti al subvettore per le prestazioni di trasporto effettuate, ispirata al principio per cui il subvettore, tenuto astrattamente soggetto più debole rispetto agli altri attori presenti nel generale comparto del trasporto, va come tale maggiormente tutelato.
      Di conseguenza, il subvettore, esercitando l'azione verso il mittente originario, non viola la par condicio creditorum né lede i diritti degli altri creditori, perché non consegue il pagamento con risorse appartenenti alla massa fallimentare, ma esercita un diritto nei confronti di un soggetto verso il quale la legge gli riconosce azione. E' vero che, ove il mittente paghi il sub vettore, la procedura cui è stato ammesso il primo vettore perde la possibilità di ottenere il corrispettivo dal mittente (che gli oppone di aver già pagato al subvettore), ma ciò si tradurrebbe in una mancata entrata derivante da un meccanismo legislativamente previsto, non già in una lesione della par condicio creditorum (In tal senso, condivisibilmente, Trib. Monza 01/02/2021, n.179; interessante anche Corte Cost. 24/09/2020, n. 204).
      Vi è da aggiungere che contestualmente la procedura non deve più soddisfare il subvettore in un meccanismo che rapportabile (in senso lato) alla compensazione, che la legge ammette, ben conscia che un creditore si avvantaggia rispetto ad altri in quanto non partecipa al concorso.
      Zucchetti SG srl