Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Esecuzione revocatoria

  • Davide Becucci

    Genova
    10/10/2025 11:52

    Esecuzione revocatoria

    Buongiorno,
    Il curatore di una Liquidazione Giudiziale sottoscrive una transazione con una società in bonis con pagamento di un determinato importo.
    Successivamente la società che ha eseguito il pagamento viene assoggettata a liquidazione Giudiziale.
    Nel caso in cui il curatore nominato esperisse azione revocatoria con esito positivo della stessa, l'importo da restituire dovrà essere comunque ricompreso nel riparto finale della Procedura oppure dovrà essere restituito con precedenza rispetto ai creditori concorsuali, ivi compreso le spese di giustizia?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2025 19:35

      RE: Esecuzione revocatoria

      Nel caso in cui il curatore nominato alla liquidazione giudiziale della società che ha effettuato il pagamento a seguito della conclusa transazione, esercitasse la revocatoria, tale azione sarebbe dichiara inammissibile in quanto esercitata nei confronti di un soggetto , a sua volta, ammesso alla stessa procedura.
      Le Sezioni Unite della Cassazione, già con la sentenza n. 30416 del 23 novembre 2018, avevano affermato il principio secondo cui è inammissibile l'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) esperita nei confronti di un fallimento, poiché, da un lato, si tratta di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente e, dall'altro, in ragione del fatto che nel sistema opera il principio di cristallizzazione del passivo alla data dell'apertura del concorso in funzione di tutela della massa dei creditori.
      La questione è stata riportata all'attenzione delle Sezioni Unite che con sentenza n. 12476 del 24 giugno 2020, n. 12476, in continuità con l il precedente richiamato, ha statuito che "Il fallimento del terzo acquirente, prevenuto all'azione costitutiva, rende l'azione suddetta inammissibile perché non è consentito incidere sul patrimonio del menzionato fallimento recuperando il bene alla sola garanzia patrimoniale del creditore dell'alienante, non essendo possibile sottrarre quel bene all'asse fallimentare cristallizzato al momento della dichiarazione di fallimento".
      Non sono pertanto attuali i problemi che lei prospetta nell'ottica dell'accoglimento della domanda revocatoria nei confronti della procedura di cui è curatore.
      Zucchetti SG srl