Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

FALLIMENTO APERTO ANTE 16/07/2022 - ESDEBITAZIONE SECONDO LE NORME CCII

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    27/07/2022 12:22

    FALLIMENTO APERTO ANTE 16/07/2022 - ESDEBITAZIONE SECONDO LE NORME CCII

    Gent.mi
    chiedo un vostro parere.
    Fallimento dichiarato ante 16/07/2022 (prima dell'entrata in vigore del CCII), salva la sussistenza di tutti i requisiti di cui agli art. 278-279-280 e ss CCII, è possibile chiedere l'esdebitazione applicando le nuove normative previste dal CCII?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/07/2022 17:01

      RE: FALLIMENTO APERTO ANTE 16/07/2022 - ESDEBITAZIONE SECONDO LE NORME CCII

      Il secondo comma dell'art. 390 CCII stabilisce che "Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3". Fermo restante che una procedura ancora in corso alla data del 15 luglio continua ad essere regolamentata dalla legge precedente, si tratta di vedere cosa si intende per "procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma". Una domanda di esdebitazione apre una procedura conseguente alla definizione del fallimento?
      Bisognerebbe rispondere negativamente data l'autonomia della domanda di esdebitazione, ed applicare, quindi, nel suo caso, le nuove regole. Tuttavia, l'art. 279 CCII prevede che la esdebitazione, che secondo la legge fallimentare richiede la chiusura del fallimento, possa intervenire già in corso di liquidazione giudiziale purchè siano decorsi tre anni dall'apertura o con il decreto di chiusura se la procedura viene chiusa prima dei tre anni. Interpretata la norma in senso letterale non dovrebbe più essere ammessa l'esdebitazione post chiusura della procedura, dato che non c'è più una norma, come quella dell'art. 143 l.fall. che parla della presentazione della domanda entro un anno dalla chiusura del fallimento.
      Se così è, questo dato dovrebbe indurre a ritenere applicabile alle esdebitazioni riguardanti fallimenti chiusi secondo la legge fallimentare applicabile queta legge, altrimenti alcuni soggetti, come nel suo caso verrebbero irrimediabilmente pregiudicati,
      Siamo solo all'inizio e di problemi intertemporali crediamo che ne sorgeranno tanti.
      Zucchetti SG Srl