Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione Giudiziale - Domicilio digitale. Registro informatico

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    19/05/2023 18:50

    Liquidazione Giudiziale - Domicilio digitale. Registro informatico

    Buonasera.
    LE PEC
    Se non ho compreso male quanto emerge dalla lettura dell'art. 10 CCII e dai diversi interventi su questo Forum il Curatore deve attivare due PEC.
    La prima sarà la PEC della Procedura da attivare in autonomia (es su FallCo, come sempre) in attesa che sia operativo l'obbligo di fornirla da parte del Ministero.
    La seconda sarà la PEC a cui il Curatore invierà le comunicazioni di rito ai creditori che non sono obbligati ad averla (dipendenti, creditori esteri …) ed al legale rappresentante della società in LG.
    L'imprenditore individuale invece continuerà ad usare quella che ha sempre utilizzato?
    Se non capisco male si tratta di una unica pec per tutti questi soggetti?
    Quindi ognuno di questi creditori ed il legale rappresentante della società useranno questa pec, indistintamente in modo "collettivo"? Anche per depositare le istanze di ammissione al passivo? Ed anche per eventuali ulteriori interlocuzioni con il Curatore, anche di carattere singolare?
    Tale PEC va, quindi, comunicata agli interessati alla prima occasione utile mediante raccomandata a.r.?
    Eviterei di mandare tante raccomandate, comunicando le credenziali a mezzo e mail ordinaria e facendomi poi inviare un messaggio (dall'indirizzo pec comunicato) con il quale il creditore assicura di aver ricevuto le credenziali (ovviamente) e dichiara di volersi avvalere di tale indirizzo per il prosieguo.
    REGISTRO INFORMATICO
    Mi confermate che FallCo ha già predisposto un servizio?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/05/2023 08:49

      RE: Liquidazione Giudiziale - Domicilio digitale. Registro informatico

      A norma del secondo comma dell'art. 10 CCII, il domicilio digitale attivato dal curatore ai soggetti ivi indicati è "da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla
      Procedura", e quindi a tutte le comunicazioni riguardanti tale rapporto. Quanto ai destinatari del domicilio digitale in questione, certamente è compreso anche l'imprenditore individuale assoggettato alla liquidazione giudiziale in quanto la lett. c) del secondo comma dell'art. 10 prevede che tale domicilio va attivato anche "al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice", ove il debitore non è altri che il liquidato imprenditore individuale.
      Quanto alle funzionalità di Fallco, è preferibile che telefoni al centro assistenza, che potrà darle tutti i chiarimenti tecnici necessari.
      Zucchetti SG Srl