Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CONTRATTO PENDENTE - LIQUIDAZ CONTROLLATA

  • Alessandro Mosconi

    BOLOGNA
    22/11/2025 12:09

    CONTRATTO PENDENTE - LIQUIDAZ CONTROLLATA

    Gentilissimi ho un quesito di carattere generale:

    sto redigendo la relazione Gestore/OCC da presentare in Tribunale per accedere alla procedura in oggetto, il debitore, ha un' invalidità civile accertata dall'INPS al 55%, ed ha in essere un contratto di finanziamento per un' autovettura con ipotesi di riscatto a valore garantito.

    Il debitore -lavoratore dipendente - mette a disposizione dei creditori l'eccedenza del proprio stipendio al netto delle spese necessarie per il mantenimento dalla famiglia.

    Il debitore sta regolarmente pagando le rate di detto contratto mediante bollettini postali.

    Tale autovettura risulta necessaria al debitore per recarsi sul luogo di lavoro, che dista 45 km dall'abitazione, pertanto si chiede di lasciarla nella disponibilità del debitore.

    Si chiede se il liquidatore può espungere dall'attivo l'autovettura, inserendo i canoni mensili e i costi di manutenzione/gestione fra le spese necessarie al mantenimento della famiglia.







    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/11/2025 07:38

      RE: CONTRATTO PENDENTE - LIQUIDAZ CONTROLLATA

      Il tema si pone con una certa frequenza nella liquidazione controllata, anche se va premesso, in linea generale, che la liquidazione controllata non è una sorta di "proposta" che il debitore rivolge al Tribunale, per cui è concettualmente sbagliato approcciarsi ad essa individuando ciò che il sovraindebitato mette a disposizione dei creditori, poiché la liquidazione controllata determna, salvo quanto si dirà, lo spossessamento di tutti i beni, presenti e futuri, del debitore.
      Venendo alla domanda, abbastanza frequente, a nostro avviso per rispondere ad essa occorre partire dall'art. 272, comma 3-bis c.c.i.i., secondo cui "sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
      Sennonché è necessario ricordare che a norma dell'art. 268, comma 4 let. b) c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia"
      Se quindi nel caso di specie fosse possibile affermare che l'auto è indispensabile per la produzione del reddito necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, a nostro avviso essa non può essere considerata quale bene da liquidare.
      Peraltro, l'art. 270 comma 2 let. e) prevede che con la sentenza di apertura della liquidazione il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti par- te del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi".