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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PRIVILEGIO ACCISE EX ART. 16 D.LGS. 504/1995 - MODIFICATO D.L. 179/2012
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Gianluca Porcelli
Latina23/01/2025 16:20PRIVILEGIO ACCISE EX ART. 16 D.LGS. 504/1995 - MODIFICATO D.L. 179/2012
Buongiorno, un creditore (deposito carburanti) mi chiede l'ammissione al passivo in privilegio dell'accisa sulle fatture emesse.
L'accisa è evidenziata in fattura.
Allega anche le fatture della compagnia petrolifera dalla quale ha acquistato il carburante.
Considerato che "Il terzo comma dell'art. 16 del d.lgs n. 504 del 1995 e succ. mod., stabilisce che " I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile" come può il creditore dimostrare l'assolvimento dell'imposta (accisa)?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/02/2025 15:58RE: PRIVILEGIO ACCISE EX ART. 16 D.LGS. 504/1995 - MODIFICATO D.L. 179/2012
Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento del tributo, la documentazione che il creditore può fornire varia in funzione della natura del deposito: fiscale, registrato o commerciale.
A) Se il creditore è un deposito fiscale, l'accisa è assolta solo al momento dell'immissione in consumo.
Per provare il versamento, il creditore potrebbe allegare:
- Modelli F24 Accise relativi ai versamenti effettuati nel mese di riferimento;
- Prospetti delle immissioni in consumo, rilasciati dal deposito fiscale e soggetti ai controlli dell'ADM;
- Registro di carico e scarico, che attesti il trasferimento del prodotto con accisa assolta.
B) Se il creditore è un deposito commerciale, l'accisa è stata già assolta a monte dal fornitore (raffineria, deposito fiscale o altro deposito commerciale), quindi il deposito non è direttamente responsabile del versamento.
La documentazione che potrebbe essere richiesta è costituita da:
- Fatture di acquisto con evidenziazione dell'accisa assolta;
- Fatture di vendita con l'accisa evidenziata addebitata al cliente;
- Eventuale attestazione del fornitore o della compagnia petrolifera, che confermi l'avvenuto pagamento, o copie delle contabili di pagamento delle forniture;
- Eventuale registro di carico e scarico, per tracciare il movimento del prodotto.
C. Se il creditore è un deposito registrato, che è una figura intermedia tra il fiscale e il commerciale, con obblighi contabili specifici ma senza sospensione d'accisa, l'accisa è già stata assolta dal fornitore, quindi la documentazione da fornire è analoga a quella dei depositi commerciali:
- Fatture di acquisto con accisa assolta;
- Fatture di vendita con l'accisa addebitata al cliente;
- Eventuale registro di carico e scarico, per dimostrare la tracciabilità dei prodotti;
- Eventuale attestazione del fornitore o della compagnia petrolifera, o contabili di pagamento per le forniture.
In sintesi, il creditore deve dimostrare:
1. Di essere legittimato a chiedere il privilegio (deposito fiscale, commerciale o registrato autorizzato).
2. Di aver assolto l'accisa, direttamente (deposito fiscale) o indirettamente (deposito commerciale/registrato attraverso il prezzo di acquisto).
3. Di averla addebitata e evidenziata in fattura al cliente.
La prassi riscontrata in molti casi da noi affrontati e relativi a depositi commerciali riconosce come sufficiente la presentazione delle fatture di acquisto e di vendita, eventualmente integrate da copie contabili dei pagamenti al fornitore o da una dichiarazione del fornitore/raffineria che confermi il pagamento .
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