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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Cancellazione gravami nei concordati/PRO "in continuità"
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Federica Amabili
Milano01/04/2025 19:28Cancellazione gravami nei concordati/PRO "in continuità"
Nell'ambito di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis CCII ci si domanda se il GD possa ordinare la cancellazione dei gravami presenti sui beni mobili registrati (es auto /moto) qualora il piano preveda una "continuità aziendale" e questi beni siano da considerare beni "funzionali/merce" in quanto trattasi di concessionaria di auto nell'esercizio dell'attività caratteristica d'impresa.
In particolare, ci si sofferma sulla modalità della vendita di tali beni, infatti nel caso in esame, nella continuità aziendale, per la vendita di auto/moto (trattandosi di attività coerente con il proprio oggetto sociale, pertanto da considerare atto di ordinaria amministrazione) non viene seguito l'iter competitivo di cui all'art 91 CCII e 216 CCII.
Nel periodo ante omologa (e successivo all'apertura della procedura) ci si trova nella necessità di proseguire nelle vendite dei beni mobili registrati (anche al fine di evitare la svalutazione degli stessi al trascorre del tempo) ma, avendo il Commissario provveduto alla trascrizione del decreto di apertura ex art. 93 CCII, per riuscire a proseguire nelle vendite di tali beni "funzionali/merce" (anche prima dell'omologa) è indispensabile che il GD possa ordinare la cancellazione dei gravami (all'avvenuto saldo prezzo e passaggio di proprietà).
Nella valutazione circa la possibilità o meno di procedere alla purgazione si tenga conto che, nel caso il GD non possa ordinare la cancellazione, si produrrebbe un inevitabile blocco temporale delle vendite di tali beni con effetto sulla svalutazione degli stessi.
In tale periodo intercorrente dopo l'apertura della procedura ma prima dell'eventuale omologa, in caso di vendita di tali beni caratteristici dell'attività in continuità, il ricavato potrebbe:
a) essere utilizzato per i pagamenti nell'ambito della continuità;
b) essere accantonato sul c/c intestato alla proceduta e non reso disponibile all'azienda in continuità, quantomeno fino all'eventuale omologa.
Sintetizzo quindi i quesiti, nell'ambito di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis CCII, nel periodo intercorrente dopo l'apertura della procedura ma prima dell'eventuale omologa:
1) il GD può ordinare la cancellazione dei gravami presenti sui beni mobili registrati (es auto /moto) qualora il piano preveda una continuità aziendale e questi beni siano da considerare beni "funzionali/merce" in quanto trattasi di concessionaria di auto nell'esercizio dell'attività caratteristica d'impresa?
2) la possibilità o meno per il GD di ordinare la cancellazione dei gravami può essere influenzata, favorevolmente, da un eventuale accantonamento fino all'omologa delle somme ricavate dalla vendita?
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/04/2025 17:44RE: Cancellazione gravami nei concordati/PRO "in continuità"
Nel PRO la gestione dell'attività è regolamentata dai commi 5 e 6 dell'art. 64-bis c.c.i.i.. Il comma 4 dispone che "Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6 …." , il quale, a sua volta stabilisce che "L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106".
Si può discutere se la vendita di auto da parte di un rivenditore sia atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, ma ai fini che qui interessano la questione è irrilevante perché ciò che conta è che l'atto sia legalmente compiuto, per cui se è atto di ordinaria amministrazione , la vendita è legalmente compiuta anche senza i passaggi di cui al comma 6 sopra descritti. Noi, per la verità, consigliamo di seguire la procedura di cui al comma 6 in modo che non possano sorgere dubbi sulla legalità dell'atto, anche perché il maccanismo descritto non è invasivo e non ostacola la vendita, facendo presente che all'atto del trasferimento dell'auto e pagamento del prezzo il pesi gravanti sul bene potranno essere cancellati. Invero l'art. 114, comma 4- richiamato dall'art. 64-bis comma 9- prevede che al compimento di una atto legalmente compiuto il giudice possa ordinare la cancellazione delle iscrizioni e degli altri pesi che gravano sui beni.
Seguendo le disposizioni della norma richiamata, diventa irrilevante ai fini del problema posto la destinazione del ricavato, che segue le ordinarie vie degli incassi da vendita mobiliare, da contabilizzare con i conti speciali per consentire l'esercizio di eventuali garanzie specifiche, quali ipoteche automobilistiche.
Zucchetti SG srl
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