Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

revocaoria pignoramento presso terzi Agenzia Entrate Riscossione

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    26/07/2024 13:53

    revocaoria pignoramento presso terzi Agenzia Entrate Riscossione

    Buongiorno,
    sono a porre il seguente quesito.
    Nella consapevolezza della legge particolare che assiste l'Agenzia Entrate nella Riscossione dei propri tributi (ad esempio ipoteca che si consolida immediatamente), sono a chiedere se in caso di pignoramento presso terzi eseguito dall'Agenzia Entrate Riscossione in uno scenario di Liquidazione giudiziale il relativo incasso sia o meno passibile di revocatoria.
    Inoltre, se non mi sbaglio vi erano state delle pronunce che ammettevano la revocatoria in base alla natura del tributo per cui agiva l'Agenzia; ma non sono sicura di questo orientamento.
    Ringrazio anticipatamente come sempre per il Vostro prezioso contributo.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/08/2024 10:11

      RE: revocaoria pignoramento presso terzi Agenzia Entrate Riscossione

      Non siamo riusciti a reperire le pronunce giurisprudenziali cui si accenna nel quesito, non possiamo quindi che basarci sulle disposizioni di legge, che ci paiono peraltro sufficientemente chiare:

      - l'art. 166, I comma, lettera "d", CCII stabilisce che "Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: ... d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti", senza eccezioni; e che l'agente per la riscossione non conoscesse lo stato di insolvenza del debitore ci pare, dal suo punto di vista, prova non semplice (anche se spazi per sostenerlo potrebbero forse esservene)

      - l'art. 49, II comma, del D.P.R. 602/73 stabilisce che "Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili", senza stabilire eccezioni

      - l'art. 89 del medesimo D.P.R. stabilisce che "I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; e il preciso riferimento ai pagamenti, e non agli atti cautelari o dell'esecuzione forzata ci pare l'elemento di maggior forza nel sostenere la revocabilità ipotizzata nel quesito.

      Dalla lettura coordinata di tali disposizioni ci pare che l'azione revocatoria ipotizzata nel quesito appaia praticabile.