Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

riconoscimento spese legali liquidate in D.I.

  • Antonio Colazzo

    Lequile (LE)
    06/01/2026 08:08

    riconoscimento spese legali liquidate in D.I.

    Buongiorno,
    ai fini dell'accertamento del passivo, un dipendente ha chiesto l'ammissione del proprio credito nei termini e nell'importo risultanti da decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Lavoro, comprensivo delle spese legali ivi liquidate.
    Il creditore sostiene che, alla luce della riforma Cartabia e della nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., a decorrere dal 1° marzo 2023 i funzionari di Cancelleria non sarebbero più legittimati al rilascio della formula esecutiva e che, conseguentemente, l'azione esecutiva potrebbe essere intrapresa ai sensi dell'art. 483 c.p.c. mediante la semplice estrazione di copia conforme del provvedimento giudiziale. In ragione di tale ricostruzione, il creditore ritiene che le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo debbano essere ammesse al passivo, anche in assenza di un provvedimento di esecutorietà.
    Io non sarei di questo avviso e, in mancanza della declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. intervenuta in data anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale, il titolo monitorio non può ritenersi munito di efficacia esecutiva né, conseguentemente, opponibile alla massa.
    Voi condividete tale mia impostazione che prevede l'esclusione delle spese legali liquidate in D.I.?
    Grazie tante
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/01/2026 11:32

      RE: riconoscimento spese legali liquidate in D.I.


      Quanto afferma l'istante circa la modifica dell'art. 475 cpc è vero, ma non ha nulla a che vedere con la previsione dell'art. 647 cpc, che è rimasta immutata. La norma di tale ultimo articolo attiene al provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso dal giudice quando constata che non è stata fatta opposizione nel termine di legge oppure che l'opponente non si è costituito e questo provvedimento deve essere emesso, per costante giurisprudenza, prima dell'apertura della procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale, altrimenti il decreto è come se non esistesse; la norma di cui all'art. 475 cpc riguarda invece l'esecuzione del provvedimento del giudice nel senso che non è più richiesta a tale scopo l'apposizione della formula esecutiva sul provvedimento esecutivo del giudice, che deve comunque esistere ed essere opponibile alla procedura.
      Di conseguenza, nella fattispecie in esame, bisogna fare due ipotesi:
      a-se è stato emesso il provvedimento del giudice ex art. 647 cpc prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, l'ingiungente può agire in via esecutiva sulla base di una copia conforme rilasciata dalla cancelleria e, per l'ammissione al passivo, che non è esercizio di azione esecutiva, non vi è bisogno neanche di questa. In tal caso il credito portato dal decreto ingiuntivo, comprese le spese processuali, va ammesso al passivo.
      b-Se, invece il decreto ingiuntivo non è stato dichiarato esecutivo prima dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'ingiunto ai sensi dell'art. 647 cpc, quel decreto, secondo la costante giurisprudenza, è come se non esistesse, per cui manca il titolo giustificativo su cui il creditore che si insinua poggia le sue pretese. In questo caso, gli effetti della mancata tempestiva dichiarazione di esecutività si riflettono, quindi, non solo sulle spese processuali- che sicuramente non sono dovute essendo il decreto in questione inopponibile alla massa- ma anche sul credito, nel senso che il creditore, non potendo utilizzare il decreto ingiuntivo come documento probatorio del proprio credito dato che esso è tamquam non esset, deve fornire in altro modo la prova del suo credito; se non riesce a darla, il credito va escluso nel mentre se riesce in tale scopo il credito va ammesso, ma non le spese del decreto ingiuntivo, visto che l'ammissione non deriva da questo titolo ma da altri elementi di prova.
      Zucchetti SG srl