Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Rinvenimento materiale pericolo dopo l'affitto dell'azienda in liquidazione

  • Alberto Biccheri

    CITTA DI CASTELLO (PG)
    12/01/2026 19:41

    Rinvenimento materiale pericolo dopo l'affitto dell'azienda in liquidazione

    Si chiede un parere sul caso di seguito esposto.
    Nel corso della liquidazione giudiziale di una società in accomandita semplice, al curatore viene segnalata la presenza di lastre di eternit stoccate, all'aperto, nel sedime circostante l'immobile nel quale si svolge l'attività produttiva.
    Il rinvenimento delle lastre è avvenuto successivamente alla stipula del contratto di affitto d'azienda tra Liquidazione e il terzo affittuario, al termine di una procedura competitiva autorizzata dal GD.
    Si sottolinea che l'immobile non rientra nella massa attiva, in quanto oggetto di contratto di leasing risolto per inadempimento (mancato pagamento di alcuni canoni) prima dell'apertura della liquidazione giudiziale. Nonostante ciò, la società, già in bonis, ha continuato ad occupare e utilizzare l'immobile senza titolo.
    Dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, il Giudice Delegato ha autorizzato l'esercizio provvisorio, che si è svolto anch'esso nell'immobile occupato senza titolo. Successivamente, il curatore ha disposto la gara per l'affitto d'azienda "ponte" in attesa della cessione a titolo definitivo e contestualmente chiuso l'esercizio provvisorio. Come detto, solo dopo l'efficacia del contratto di affitto, sono state rinvenute le lastre di eternit.
    Si precisa che le lastre non provengono dall'immobile, essendo quest'ultimo stato costruito nel 2010, e che la loro presenza nel sedime non risulta strutturalmente connessa all'edificio.
    Al curatore, la responsabilità per la rimozione delle lastre di eternit appare riconducibile al socio accomandatario quale soggetto gestore e produttore del rifiuto, che ha omesso di rappresentarne l'esistenza alla procedura e all'affittuario, non potendo tale responsabilità gravare né sul curatore stesso né sulla massa in assenza di titolarità o disponibilità dell'immobile.