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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Domanda insinuazione AdE - MCC
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Emanuel Monzeglio
Grazzano Badoglio (AT)23/02/2026 14:41Domanda insinuazione AdE - MCC
Gent.mi,
con la presente sono a richiedervi un parere.
Ho ammesso allo stato passivo in via chirografaria finanziamenti garantiti da MCC con esecutività dello Stato Passivo in data 15/02/2024.
Successivamente, nelle date del 10/04/2025, 22/04/2025 e 19/06/2025 mi è stata inviata comunicazione di surroga da MCC.
In data 23/02/2026 mi è pervenuta l'insinuazione allo stato passivo da parte dell'agenzia delle entrate in merito alle surroghe già comunicate.
Dalla lettera di surroga (tre) si evince che la liquidazione da parte di MCC all'istituto di credito è avvenuto, rispettivamente, in data 11/12/2023, 28/12/2023 e 28/01/2025.
Secondo voi, tale la domanda di insinuazione si deve ritenere ammissibile in toto oppure solamente la parte relativa all'importo liquidato in data 28/01/2025 essendo ancora nei 60gg di cui all'articolo 208 comma 3?
grazie mille-
Emanuel Monzeglio
Grazzano Badoglio (AT)23/02/2026 14:51RE: Domanda insinuazione AdE - MCC
preciso che da insinuazione nella parte "relativa ai tributi relativi alle seguenti partite/ruoli" è indicata come data consegna 10/07/2025, 25/07/2025 e 10/09/2025. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/02/2026 10:41RE: Domanda insinuazione AdE - MCC
Il fatto che lei parli di ammissione della banca per "finanziamenti" e che MMC abbia inviato tre lettere di surroga induce a ritenere che siano intercorsi tre rapporti di finanziamento tra loro autonomi e che per ciascuno la banca abbia ottenuto il pagamento da MMC, escutendo la garanzia, nelle date indicate. Inoltre, essendo stato lo stato passivo dichiarato esecutivo il 15/02/2024, la domanda di insinuazione pervenuta al curatore il 23/02/2026 è da considerare ultra tardiva .
Orbene, a norma del comma 3 dell'art. 208 CCII, la domanda super tradiva è ammissibile "solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo". Nella fattispecie la causa che impediva la presentazione della domanda di insinuazione era costituita dal mancato esercizio della escussione della garanzia, per cui dal momento in cui la banca ha escusso la garanzia e MMC ha pagato, quest'ultima avrebbe potuto presentare la domanda di insinuazione.
Poiché i pagamenti da parte di MMc alla banca finanziatrice sono stati eseguiti l'11/12/2023, il 28/12/2023 e il 28/01/2025, da ciascuna di queste date scattava i 60 giorni entro cui MMC poteva e doveva presentare domanda di insinuazione al passivo per le relative somme pagate. Essendo stata la domanda di insinuazione ultra tardiva trasmessa al curatore ben oltre il termine indicato di 60 giorni a decorrere dalle date degli effettuati pagamenti, la predetta domanda può essere considerata integralmente inammissibile.
Non è rilevante, a questo fine, la trasmissione dei ruoli all'Agenzia Riscossione trattandosi di un fatto organizzativo interno, ma anche considerando le date delle consegne dei ruoli (10/07/2025, 25/07/2025 e 10/09/2025), la domanda ultra tardiva è pervenuta oltre 60 giorni decorrenti da ciascuna i tali date, essendo stata trasmessa al curatore, come detto, il 23/02/2026.
Zucchetti SG srl
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